Gazzetta n. 83 del 8 aprile 2008 (vai al sommario) |
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LEGGE 18 marzo 2008, n. 53 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri e lo Stato d'Israele, fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri e lo Stato di Israele, fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004. |
| Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 marzo 2008 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MARINI Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Scotti
-------- LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1331): Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema) il 16 febbraio 2007. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 aprile 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 14ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 3 e 8 maggio 2007. Esaminato in aula e approvato il 30 maggio 2007. Camera dei deputati (atto n. 2711): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 giugno 2007 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, IX, X e XIV. Esaminato dalla III commissione il 20 giugno, 24 ottobre 2007 e 19 febbraio 2008. Esaminato in aula ed approvato il 19 febbraio 2008. |
| ----> VEDERE DA PAG. 6 A PAG. 7 <---- ACCORDO DI COOPERAZIONE RELATIVO AD UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE (GNSS) TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI E LO STATO D'ISRAELE
LA COMUNITA EUROPEA, di seguito denominata la "Comunita'",
e
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, di seguito denominate "gli Stati membri della Comunita'",
da un lato, e
LO STATO D'ISRAELE, di seguito denominato anche "Israele",
dall'altro,
nel seguito denominate "le Parti"
CONSIDERANDO gli interessi comuni per quanto riguarda lo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare per scopi civili,
RICONOSCENDO l'importanza di GALILEO in quanto contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione in Europa e in Israele,
RICONOSCENDO il livello avanzato raggiunto da Israele nel campo delle attivita' di navigazione satellitare,
CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS in Israele, Europa ed altre regioni del mondo,
DESIDEROSE di rafforzare la cooperazione tra Israele e la Comunita' e tenendo conto dell'Accordo euromediterraneo, entrato in vigore il 1° giugno 2000, (1) che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele dall'altra, (vedi nota 1)
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 Scopo dell'accordo
Il presente accordo ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione tra le parti nell'ambito del contributo europeo ed israeliano ad un Sistema globale di navigazione satellitare per scopi civili (GNSS).
ARTICOLO 2 Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per: "Ampliamento", i meccanismi regionali o locali quali l'European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS). Tali meccanismi forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale o dalle costellazioni principali utilizzate, nonche' dati aggiuntivi di distanza/pseudo-distanza o correzioni o miglioramenti di informazioni di pseudo-distanza esistenti. Questi meccanismi consentono agli utenti di ottenere migliori prestazioni, come una maggiore accuratezza, disponibilita', integrita' e affidabilita'. "GALILEO", un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dalla Comunita' e dai suoi Stati membri. L'esercizio di GALILEO puo' essere trasferito a privati. GALILEO prevede la prestazione di uno o piu' servizi aperti, commerciali e per la sicurezza della vita umana. "Elementi locali di GALILEO", meccanismi locali che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari GALILEO informazioni diverse da quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in altri ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche sfavorevoli. GALILEO fornira' modelli generici per gli elementi locali. "Apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la misurazione del tempo a livello globale", qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un ampliamento regionale. "Misura di regolamentazione", qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o simili assunto da una delle parti. "Interoperabilita'", a livello di utente, una situazione nella quale un ricevitore a doppio sistema puo' utilizzare segnali provenienti insieme da due sistemi per ottenere pari prestazioni o prestazioni superiori a quelle ottenibili utilizzando un solo sistema. "Proprieta' intellettuale", la nozione definita all'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. "Responsabilita'", l'obbligo giuridico che incombe a una persona fisica o giuridica di risarcire i danni subiti da un'altra persona fisica o giuridica in conformita' di specifiche norme e principi. Tale obbligo puo' essere prescritto da un accordo ("responsabilita' contrattuale") o essere dettato da una norma giuridica ("responsabilita' non contrattuale"). "Informazione classificata", l'informazione ufficiale che deve essere protetta nell'interesse della difesa nazionale o delle relazioni esterne delle Parti, e che e' classificata a norma delle loro vigenti leggi e regolamenti. Per l'Unione europea queste norme sono contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, (1) che adotta le norme di sicurezza del Consiglio. (vedi nota 2) ARTICOLO 3 Principi della cooperazione
Le Parti convengono di applicare i principi specificati in appresso alle attivita' di cooperazione contemplate dal presente accordo:
1. Vantaggio reciproco basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi delle Parti. 2. Partnership nel programma GALILEO, nell'osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO. 3. Offerta reciproca di opportunita' di avviare attivita' di cooperazione in Europa e in progetti GNSS europei e israeliani per scopi civili. 4. Scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attivita' di cooperazione. 5. Adeguata tutela dei diritti di proprieta' intellettuale secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3.
ARTICOLO 4 Ambito delle attivita' di cooperazione
1. I settori aperti alle attivita' di cooperazione in materia di navigazione satellitare e di generazione/trasmissione di segnali orari sono i seguenti: ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, applicazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, aspetti legati allo spettro radio, aspetti relativi all'integrita' del sistema, normalizzazione e certificazione e protezione del sistema. Le Parti possono modificare il presente elenco con decisione del Comitato direttivo misto istituito a norma dell'articolo 14.
2. Le Parti hanno facolta' di concludere un accordo separato avente ad oggetto l'estensione della cooperazione ai seguenti settori:
2.1. tecnologia e prodotti sensibili GALILEO contemplati dalla regolamentazione dell'UE, dell'UE e degli Stati membri dell'ESA, del MTCR e dell'accordo di WASSENAAR sui controlli delle esportazioni, nonche' la criptografia e le tecnologie e i prodotti di maggior rilievo per la sicurezza dell'informazione; 2.2. architettura per la sicurezza del sistema GALILEO (segmento spaziale, terrestre e utente); 2.3. elementi dei controlli di sicurezza dei segmenti globali di GALILEO; 2.4. servizi pubblici regolamentati nelle loro fasi di definizione, sviluppo, implementazione, collaudo, valutazione e nella fase di esercizio (gestione e utilizzo), nonche'; 2.5. lo scambio di informazioni classificate concernenti la navigazione satellitare e GALILEO.
3. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione della Comunita' europea relativa all'istituzione dell'impresa comune GALILEO e alla sua struttura istituzionale, nonche' di quella relativa all'istituzione di un organismo successore dell'impresa comune GALILEO. Il presente accordo lascia altresi' impregiudicati le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili che danno attuazione ad impegni di non proliferazione, al controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e alle misure nazionali sulla protezione ed i controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia.
ARTICOLO 5 Tipologia delle attivita' di cooperazione
1. Ferme restando le loro misure di regolamentazione applicabili, le Parti promuovono, nella massima misura possibile, le attivita' di cooperazione di cui al presente accordo, allo scopo di offrire opportunita' simili di partecipazione a tali attivita' nei settori elencati all'articolo 4. 2. Le Parti convengono di svolgere attivita' di cooperazione nei modi indicati negli articoli da 6 a 13.
ARTICOLO 6 Spettro radio
1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, le Parti convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco nelle questioni attinenti lo spettro radio. 2. In tale contesto le parti favoriscono assegnazioni di frequenze adeguate per GALILEO allo scopo di assicurare la disponibilita' dei servizi di GALILEO a vantaggio degli utenti di tutto il mondo, ed in particolare in Israele e nella Comunita'. 3. Inoltre, le Parti riconoscono che e' importante proteggere le frequenze della radionavigazione da interruzioni e interferenze. A tal fine, identificano le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per combattere tali interferenze. 4. Le Parti convengono di incaricare il Comitato di cui all'articolo 14 di definire i meccanismi atti ad assicurare contatti e collaborazioni efficaci in tale settore. 5. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come deroga alle disposizioni applicabili della Unione internazionale delle telecomunicazioni, ivi compresi i regolamenti dell'ITU.
ARTICOLO 7 Ricerca scientifica
Le Parti promuovono le attivita' comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi europei e israeliani di ricerca, ivi compreso il Programma quadro della Comunita' europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea, del Ministero della Scienza e della tecnologia di Israele e del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro di Israele. Le attivita' comuni di ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per usi civili. Le Parti convengono di affidare al Comitato di cui all'articolo 14 il compito di definire i meccanismi appropriati per assicurare contatti e partecipazioni efficaci ai programmi di ricerca.
ARTICOLO 8 Cooperazione industriale
1. Le Parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le loro rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di joint ventures, la partecipazione di Israele alle pertinenti associazioni industriali europee, nonche' attraverso la partecipazione europea alle pertinenti associazioni industriali israeliane, al fine di costruire il sistema GALILEO, nonche' di promuovere l'utilizzo e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema. 2. Sara' istituito un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l'autorita' del Comitato direttivo di cui all'articolo 14, con l'incarico. di effettuare le ricerche necessarie ed orientare la cooperazione nel campo della costruzione dei satelliti, dei servizi connessi al lancio, della costruzione delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi. 3. Per facilitare la cooperazione industriale le Parti concedono ed assicurano una protezione effettiva ed adeguata ai diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale negli ambiti e nei settori che assumono rilievo nello sviluppo e nel funzionamento di GALILEO/EGNOS, nell'osservanza dei piu' elevati standard internazionali, ivi compresi mezzi efficaci per garantirne l'osservanza. 4. Le esportazioni di prodotti sensibili specificamente sviluppati e finanziati dal programma GALILEO effettuate da Israele verso paesi terzi devono essere sottoposte all'autorizzazione preventiva dell'autorita' di sicurezza competente per GALILEO, se questa autorita' ha raccomandato di assoggettare tali prodotti ad un'autorizzazione di esportazione secondo le misure di regolamentazione applicabili. Ciascuno degli Accordi distinti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 instaura un meccanismo appropriato che consenta ad Israele di raccomandare che eventuali prodotti vengano assoggettati a un'autorizzazione di esportazione. 5. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo le Parti incoraggiano il rafforzamento dei legami fra il Ministero israeliano della Scienza e della Tecnologia, il Ministero israeliano dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, l'Agenzia spaziale israeliana e l'Agenzia spaziale europea.
ARTICOLO 9 Sviluppo del commercio e dei mercati
1. Le Parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare europee e israeliane, nelle relative attrezzature, negli elementi locali di GALILEO e nelle loro applicazioni. 2. A tal fine le Parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attivita' di navigazione satellitare GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e prendono i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione. 3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utilizzatori, la Comunita' e Israele studieranno la possibilita' di istituire un forum comune degli utenti GNSS. 4. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti alle Parti dall'Organizzazione mondiale del commercio, le norme in tema di controlli delle esportazioni, la pertinente legislazione della Comunita' europea sul controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, le disposizioni adottate sulla base del trattato dell'Unione europea sul controllo dell'assistenza tecnica relativa a taluni usi finali militari, nonche' altri strumenti internazionali pertinenti, quali il Codice di condotta dell'Aia sui missili balistici ed altre normative correlate degli Stati membri dell'UE e di Israele.
ARTICOLO 10 Norme, certificazioni e misure regolatrici
1. In relazione ai servizi globali di navigazione satellitare le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione. In particolare, le Parti danno congiuntamente il loro appoggio allo sviluppo di norme GALILEO e promuovono la loro applicazione su scala mondiale privilegiando l'interoperabilita' con altri sistemi GNSS. Uno degli obbiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi GALILEO per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la misurazione del tempo. Le Parti convengono sulla creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle applicazioni GALILEO. 2. Di conseguenza, allo scopo di promuovere e realizzare gli obbiettivi del presente accordo, le Parti cooperano nella misura opportuna in tutte le questioni attinenti il GNSS che possano presentarsi in particolare nell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, nell'Organizzazione marittima internazionale e nell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. 3. A livello bilaterale, le Parti provvedono affinche' le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni delle normative nazionali devono basarsi su criteri obbiettivi, non discriminatori e prestabiliti. 4. A livello di esperti le Parti intendono organizzare, attraverso il Comitato di cui all'articolo 14, una cooperazione e scambi sulle norme relative ai codici di segnalazione, alla navigazione, alle attrezzature di ricezione a terra e alla protezione delle applicazioni di navigazione. Inoltre, le Parti promuovono la partecipazione di rappresentanti di Israele agli organismi di normalizzazione europei.
ARTICOLO 11 Sviluppo di sistemi GNSS di ampliamento terrestre di portata mondiale e regionale
1. L'interoperabilita' dei sistemi terrestri di navigazione satellitare di portata mondiale e regionale migliora la qualita' dei servizi a disposizione degli utenti. Le Parti collaborano per definire e realizzare architetture di sistemi terrestri che offrano garanzie ottimali di integrita' e continuita' del sistema GALILEO e dei suoi servizi. 2. A tal fine, a livello regionale, le Parti cooperano alla realizzazione e alla costruzione in Israele di un sistema di ampliamento regionale terrestre basato sul sistema GALILEO. Scopo di tale sistema regionale e' garantire l'integrita' regionale di servizi offerti in aggiunta a quelli forniti su scala mondiale dal sistema GALILEO. Le Parti confermano la decisione di istituire in Israele una Stazione regionale di monitoraggio dell'integrita' del sistema, come prima iniziativa in vista di una migliore futura estensione di EGNOS nella regione. 3. A livello locale, le Parti facilitano lo sviluppo degli elementi locali GALILEO.
ARTICOLO 12 Sicurezza
1. Le Parti sono convinte della necessita' di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari' contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile. 2. Le Parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuita' e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. 3. Le Parti riconoscono che la cooperazione diretta a garantire la sicurezza del sistema GALILEO e dei servizi che questo offre sono importanti obbiettivi comuni. 4. Pertanto, le Parti instaurano un adeguato canale di consultazione attraverso il quale verranno affrontante le questioni legate alla protezione del sistema GNSS. Tale canale e' utilizzato per garantire la continuita' dei servizi GNSS. Le disposizioni e le procedure concrete saranno definite dalle competenti autorita' di sicurezza delle Parti.
ARTICOLO 13 Responsabilita' e recupero dei costi
Le Parti cooperano, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilita' e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.
ARTICOLO 14 Meccanismo di cooperazione
1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attivita' di cooperazione di cui al presente accordo sono realizzati, a nome di Israele, dal governo dello Stato di Israele e, a nome della Comunita' e dei suoi Stati membri, dalla Commissione europea. 2. Nell'osservanza degli obbiettivi di cui all'articolo 1, questi due soggetti istituiscono un Comitato direttivo GNSS, nel seguito denominato il "Comitato", per la gestione del presente accordo. Il Comitato e' composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:
2.1. promuovere le varie attivita' di cooperazione di cui agli articoli da 4 a 13, fare raccomandazioni e sovraintendere alla loro attuazione; 2.2. offrire consulenza alle Parti sui mezzi piu' opportuni per migliorare ed intensificare la cooperazione in coerenza con i principi enunciati nel presente accordo; 2.3. verificare l'efficiente applicazione e attuazione del presente accordo.
3. Il Comitato si riunisce, di norma, una volta all'anno. Le riunioni dovrebbero tenersi, in alternanza, nella Comunita' ed in Israele. Riunioni straordinarie possono essere organizzate a richiesta di una delle Parti. Le spese sostenute dal Comitato o a suo nome sono sostenute da ciascuna delle Parti in relazione ai propri membri. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del Comitato sono sostenute dalla Parte ospitante. Se le Parti lo ritengono opportuno, il Comitato puo' istituire Gruppi misti tecnici su materie determinate. 4. Nell'osservanza della legislazione applicabile della Comunita' europea le Parti accolgono favorevolmente la partecipazione di un pertinente organismo israeliano all'impresa comune (IC) GALILEO e a qualsiasi organismo successore istituito dalla Comunita' secondo le proprie procedure.
ARTICOLO 15 Finanziamento
1. L'ammontare e le modalita' del contributo di Israele al programma GALILEO formeranno oggetto di un accordo distinto nell'osservanza delle regole e procedure istituzionali previste dalla pertinente normativa della Comunita' europea. 2. I principi della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali si applicano ai programmi di cooperazione conclusi dalle Parti in virtu' del presente accordo, nell'osservanza dell'Accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra. 3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, qualora programmi di cooperazione specifici di una Parte prevedano l'erogazione ai partecipanti dell'altra Parte di un sostegno finanziario che preveda l'acquisto di attrezzature, le Parti assicurano che sul trasferimento di tali attrezzature da una Parte ai partecipanti dell'altra Parte non vengano riscossi dazi doganali in applicazione delle leggi e dei regolamenti vigenti nel territorio di ciascuna delle Parti.
ARTICOLO 16 Scambio di informazioni
1. Le Parti prendono disposizioni amministrative e istituiscono punti di contatto allo scopo di procedere a consultazioni e all'effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo. 2. Le Parti incoraggiano ulteriori scambi di informazioni sul tema della navigazione satellitare tra gli istituti e le imprese delle due Parti.
ARTICOLO 17 Consultazione e risoluzione delle controversie
1. Le Parti si consultano prontamente, a richiesta di una di esse, su qualsiasi questione che possa scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo sono composte in via amichevole dalle Parti. 2. Il paragrafo 1 non osta a che le Parti possano ricorrere ai meccanismi di risoluzione delle controversie di cui all'accordo OMC.
ARTICOLO 18 Entrata in vigore e denuncia
1. Il presente accordo entra in vigore dopo la firma nel momento in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto compimento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. 2. Salvo diversa disposizione, la denuncia del presente accordo non incide sulla validita' ne' sulla durata di eventuali accordi conclusi sulla sua base, ne' di specifici diritti ed obblighi che da esso traggano fondamento. 3. Il presente accordo puo' essere modificato dalle Parti di comune accordo espresso per iscritto. Gli emendamenti entrano in vigore alla data in cui le Parti si scambiano le note diplomatiche che informano l'altra Parte dell'avvenuto compimento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'emendamento. 4. Il presente accordo resta in vigore per un periodo di cinque anni decorrente dalla data della sua entrata in vigore. Successivamente esso e' prorogato automaticamente per successivi periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non comunichi alla controparte, con preavviso scritto notificato almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio, la sua intenzione di non prorogare l'accordo. 5. Il presente accordo puo' essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso scritto di un anno. Il presente accordo e' redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ebraica. I testi in lingua inglese e in lingua ebraica sono i soli facenti fede.
----> VEDERE DA PAG. 30 A PAG. 51 <----
(1) 1) GU L. 147 del 21.6.2000, pag. 3. (2) 1) GU L. 101 dell'11.4.2001, pag. 1. |
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