Gazzetta n. 83 del 8 aprile 2008 (vai al sommario) |
|
LEGGE 18 marzo 2008, n. 54 |
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri e la Repubblica Popolare Cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi: a) l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; b) l'Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004. |
| Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' con quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). |
| Art. 3. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 marzo 2008 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MARINI Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema, Ministro degli affari esteri Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Scotti
-------- LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1376): Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema) e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (Nicolais) l'8 marzo 2007. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 aprile 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 14ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 18 aprile e 3 maggio 2007. Esaminato in aula e approvato il 9 maggio 2007. Camera dei deputati (atto n. 2630): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 maggio 2007 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, IX, X e XIV. Esaminato dalla III commissione il 7, 20 giugno; 24 ottobre 2007 e 19 febbraio 2008. Esaminato in aula ed approvato il 19 febbraio 2008. |
| ----> VEDERE DA PAG. 54 A PAG. 55 <---- ACCORDO DI COOPERAZIONE RELATIVO AD UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE (GNSS) - GALILEO TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, in seguito denominata anche "Cina",
da un lato, e
LA COMUNITA' EUROPEA, in seguito denominata la "Comunita'",
e
le Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, in seguito denominate "Stati membri della Comunita'",
dall'altro,
CONSIDERANDO i loro interessi comuni allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare per usi civili,
RICONOSCENDO l'importanza di GALILEO in quanto contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione in Europa e in Cina,
RICONOSCENDO il livello avanzato raggiunto dalla Cina nel campo delle attivita' di navigazione satellitare, in particolare il programma Beidou,
CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS in Cina, Europa e in altre regioni del mondo,
DESIDEROSE di rafforzare la cooperazione tra la Cina e la Comunita',
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 Scopo dell'accordo
Il presente accordo ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione fra le Parti, nell'ambito dei contributi europeo e cinese ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - programma GALILEO.
ARTICOLO 2 Definizioni
Ai fini del presente accordo, s'intende per:
a) "ampliamento", i meccanismi regionali o locali quali l'European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS) o l'Area Differential Satellite Navigation System cinese (CWADSNS). Tali sistemi forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale o dalle costellazioni principali utilizzate, nonche' dati aggiuntivi di distanza / pseudo-distanza o correzioni o miglioramenti di informazioni di pseudo-distanza esistenti. Questi meccanismi consentono agli utenti di ottenere migliori prestazioni; b) "Beidou", il sistema di navigazione satellitare progettato, sviluppato e operato dalla Repubblica popolare cinese, che comprende un sistema di ampliamento; c) "elementi locali di GALILEO", meccanismi locali che forniscono agli utenti di.segnali orari e di navigazione satellitari GALILEO informazioni diverse da quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in altri ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche sfavorevoli. GALILEO fornira' modelli generici per gli elementi locali; d) "GALILEO", un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dalla Comunita' e dai suoi Stati membri. L'esercizio di GALILEO puo' essere trasferito a privati. GALILEO prevede la prestazione di uno o piu' servizi aperti, commerciali e per la sicurezza della vita umana; e) "apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la misurazione del tempo a livello globale", qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari per fornire un servizio o per operare con un ampliamento regionale; f) "misura di regolamentazione", qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o simili assunto da una delle parti; g) "interoperabilita'", una situazione a livello di utente nella quale un ricevitore a doppio sistema puo' utilizzare segnali provenienti insieme da due sistemi per ottenere pari prestazioni o prestazioni superiori a quelle ottenibili utilizzando un solo sistema; h) "proprieta' intellettuale" ha la definizione datane dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967; i) "responsabilita'", l'obbligo giuridico che incombe a una persona fisica o giuridica di risarcire i danni subiti da un'altra persona fisica o giuridica in conformita' di specifiche norme e principi. Tale obbligo puo' essere prescritto da un accordo ("responsabilita' contrattuale") o essere dettato da una norma giuridica ("responsabilita' extra contrattuale").
ARTICOLO 3 Principi della cooperazione
Le Parti convengono di applicare i principi qui di seguito specificati alle attivita' di cooperazione contemplate dal presente accordo:
a) reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, compresi i contributi; b) partnership nel programma GALILEO, nell'osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO; c) offerta reciproca di opportunita' di avviare attivita' di cooperazione in Europa e in progetti GNSS europei e cinesi; d) scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attivita' di cooperazione; e) adeguata tutela dei diritti di proprieta' intellettuale.
ARTICOLO 4 Ambito delle attivita' di cooperazione
1. Le attivita' di cooperazione nel settore della navigazione satellitare e della generazione/trasmissione di segnali orari: ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, applicazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, aspetti legati allo spettro radio, aspetti relativi all'integrita' del sistema, normalizzazione e certificazione e protezione del sistema. Le Parti possono modificare l'elenco di cui al paragrafo 1 con decisione del comitato direttivo misto istituito a norma dell'articolo 14. 2. Se richiesta dalle Parti, l'eventuale estensione della cooperazione al servizio pubblico regolamentato di GALILEO, agli aspetti inerenti la protezione del sistema (definizione, gestione, utilizzo) e ad elementi essenziali del controllo del segmento globale, nonche' allo scambio di informazioni classificate GALILEO saranno oggetto di un distinto accordo da concludersi fra l'Unione europea e la Cina. 3. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo all'istituzione dell'impresa comune GALILEO, nonche' la struttura istituzionale istituita sulla base di tale regolamento o di qualunque altro regolamento o norma che istituisca un organismo successore dell'impresa comune GALILEO. Il presente accordo lascia altresi' impregiudicati le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili che danno attuazione ad impegni di non proliferazione, il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e le misure nazionali relative alla protezione ed ai controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia.
ARTICOLO 5 Tipologia delle attivita' di cooperazione
1. Ferme restando le disposizioni delle rispettive leggi e regolamenti applicabili, le Parti promuovono, nella massima misura possibile, le attivita' di cooperazione di cui al presente accordo, allo scopo di offrire opportunita' simili di partecipazione a tali attivita' nei settori elencati nell'articolo 4. 2. Le Parti convengono di svolgere le attivita' di cooperazione di cui agli articoli da 6 a 13.
ARTICOLO 6 Ricerca scientifica
Le Parti promuovono le attivita' comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi europei e cinesi di ricerca, compreso il programma quadro della Comunita' europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea e il Ministero della Scienza e della tecnologia della Cina. Le attivita' comuni di ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per usi civili. Le attivita' di formazione sono coordinate attraverso il Centro di formazione e cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa, con sede a Beijing.
ARTICOLO 7 Spettro radio
1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, le Parti convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco nelle questioni attinenti lo spettro radio. 2. In tale contesto le parti si scambiano informazioni sulle frequenze registrate e chiedono adeguate assegnazioni di frequenze per GALILEO e Beidou allo scopo di assicurare la disponibilita' dei loro servizi a vantaggio degli utenti di tutto il mondo e, in particolare, in Cina e nella Comunita'. 3. Inoltre, le Parti riconoscono che e' importante proteggere le frequenze della radionavigazione da interruzioni e interferenze. A tal fine, esse identificano le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per combattere tali interferenze. 4. Le Parti convengono di incaricare il comitato di cui all'articolo 14 di definire i meccanismi atti ad assicurare contatti e collaborazione efficaci in tale settore.
ARTICOLO 8 Cooperazione industriale
1. Le Parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le loro rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento delle joint ventures, allo scopo di predisporre il sistema GALILEO nonche' per promuovere l'utilizzo e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema. 2. Le Parti istituiscono un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l'autorita' del comitato direttivo di cui all'articolo 14, allo scopo di effettuare le ricerche necessarie ed orientare la cooperazione nel campo della costruzione dei satelliti, dei servizi connessi al lancio, della costruzione delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi. 3. Per facilitare la cooperazione industriale le Parti tutelano la proprieta' intellettuale nell'osservanza delle pertinenti norme internazionali. 4. Le esportazioni di prodotti sensibili connessi al programma GALILEO effettuate dalla Cina verso paesi terzi devono essere sottoposte all'autorizzazione preventiva dell'autorita' di sicurezza competente per GALILEO, se tale autorita' ha raccomandato agli Stati membri dell'UE di assoggettare tali prodotti ad un'autorizzazione di esportazione. 5. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo le Parti incoraggiano il rafforzamento dei legami fra il Ministero cinese della Scienza e della tecnologia, l'Amministrazione nazionale cinese dello spazio e l'Agenzia spaziale europea.
ARTICOLO 9 Sviluppo del commercio e dei mercati
1. Le Parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare europee e cinesi, nelle relative attrezzature, negli elementi locali di GALILEO e nelle loro applicazioni. 2. A tal fine le Parti sensibilizzano l'attenzione del pubblico alla tecnologia di navigazione satellitare GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e prendono i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione. 3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utilizzatori, la Comunita' e la Cina studieranno la possibilita' di istituire un forum comune degli utenti GNSS. 4. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti alle Parti dall'Organizzazione mondiale del commercio, le norme pertinenti in tema di controlli delle esportazioni, il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio e le sue successive modifiche, l'azione comune 2000/401/PESC del Consiglio ed altri strumenti internazionali pertinenti, quali il Codice internazionale di condotta dell'Aia sui missili balistici ed altre normative pertinenti degli Stati membri dell'UE e della Cina.
ARTICOLO 10 Norme, certificazioni e misure regolatrici
1. In relazione ai servizi globali di navigazione satellitare le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione. In particolare, le Parti danno congiuntamente il loro appoggio allo sviluppo di norme GALILEO e promuovono la loro applicazione su scala mondiale. Uno degli obiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi GALILEO per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la misurazione del tempo. Le Parti convengono sulla creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle applicazioni GALILEO. 2. Di conseguenza, allo scopo di promuovere e conseguire gli obiettivi del presente accordo, le Parti cooperano nella misura opportuna in tutte le questioni attinenti la navigazione satellitare che possano presentarsi nell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, nell'Organizzazione marittima internazionale e nell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. 3. A livello bilaterale, le Parti garantiscono che le misure relative alle norme tecniche, alla certificazione e ai requisiti ed alle procedure per la concessione di licenze non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni delle normative nazionali devono basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori e prestabiliti. 4. A livello di esperti le Parti intendono organizzare una cooperazione e scambi attraverso il comitato di cui all'articolo 14 in materia di codici sulle norme, di navigazione, di attrezzature di ricezione a terra e di protezione delle applicazioni di navigazione. Inoltre, le Parti promuovono la partecipazione di rappresentanti cinesi agli organismi di normalizzazione europei.
ARTICOLO 11 Sviluppo di sistemi GNSS globali e regionali
1. L'interoperabilita' dei sistemi di navigazione satellitare globali e regionali migliora la qualita' dei servizi messi a disposizione degli utenti. Le Parti collaborano per definire e realizzare architetture di sistema che offrano garanzie ottimali di integrita' e continuita' del sistema GALILEO e dei suoi servizi. 2. A livello regionale, le Parti cooperano nella costruzione in Cina di un sistema di ampliamento regionale basato sul sistema GALILEO. Scopo di tale sistema e' garantire l'integrita' regionale di servizi offerti in aggiunta a quelli forniti globalmente dal sistema GALILEO. A livello locale, le Parti facilitano lo sviluppo degli elementi locali GALILEO.
ARTICOLO 12 Sicurezza
1. Le Parti sono convinte della necessita' di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile. 2. Le Parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuita' e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. 3. Le Parti riconoscono che la cooperazione diretta a garantire la sicurezza del sistema GALILEO e dei servizi che questo offre sono importanti obiettivi comuni. 4. Pertanto, le Parti instaurano un adeguato canale di consultazione attraverso il quale verranno affrontante le questioni legate alla protezione del sistema GNSS. Tale canale e' utilizzato per garantire la continuita' dei servizi GNSS. Le disposizioni e le procedure concrete devono essere definite dalle competenti autorita' di sicurezza delle Parti.
ARTICOLO 13 Responsabilita' e recupero dei costi
Le Parti cooperano, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilita' e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.
ARTICOLO 14 Meccanismo di cooperazione
1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attivita' di cooperazione di cui al presente accordo sono realizzati, in nome della Cina, dal ministero cinese della Scienza e della tecnologia e, in nome della Comunita', dalla Commissione europea. 2. Nell'osservanza degli obiettivi di cui all'articolo 1, questi due organismi istituiscono un comitato direttivo GNSS, in seguito denominato il "comitato" per la gestione del presente accordo. Il comitato e' composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti; il comitato adotta il proprio regolamento interno. Il comitato direttivo ha i seguenti compiti:
a) promuovere le varie attivita' di cooperazione di cui agli articoli da 4 a 12. fare raccomandazioni e sovraintendere alla loro attuazione; b) offrire consulenza alle Parti sui mezzi piu' opportuni per migliorare ed intensificare la cooperazione in coerenza con i principi enunciati nel presente accordo; c) verificare l'efficace applicazione e attuazione del presente accordo.
3. Il comitato si riunisce, di norma, una volta all'anno. Le riunioni si tengono, in alternanza, nella Comunita' ed in Cina. Riunioni straordinarie possono essere organizzate a richiesta di una delle Parti. Le spese sostenute dal comitato o a suo nome sono sostenute da ciascuna delle Parti in relazione ai propri membri. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del comitato sono sostenute dalla Parte ospitante. Qualora le Parti lo ritengano opportuno, il comitato puo' istituire gruppi misti per gli aspetti tecnici su materie determinate. 4. Le Parti accolgono favorevolmente la partecipazione di un organismo cinese all'impresa comune (IC) secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 876 del Consiglio del 21 maggio 2002.
ARTICOLO 15 Scambio di informazioni
1. Le Parti adottano disposizioni amministrative e istituiscono punti di contatto, allo scopo di provvedere a tali consultazioni e all'effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo. 2. Il Centro di formazione e di cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa con sede in Beijing contribuisce a preparare e diffondere informazioni sulle attivita' nel campo della navigazione satellitare ai rappresentanti dell'industria, agli scienziati, ai giornalisti e al pubblico, in Cina e nella Comunita'. 3. Le Parti incoraggiano ulteriori scambi di informazioni sul tema della navigazione satellitare tra gli istituti e le imprese delle due Parti.
ARTICOLO 16 Finanziamento
1. La Cina fornisce un contributo finanziario al programma GALILEO per il tramite dell'impresa comune GALILEO. L'importo del contributo e le relative modalita' di applicazione sono oggetto di un accordo distinto, nell'osservanza delle disposizioni istituzionali del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio o di qualunque regolamento successivo. 2. Qualora programmi di cooperazione specifici di una Parte prevedano l'erogazione di un sostegno finanziario a partecipanti dell'altra Parte, ciascuna di queste borse, o sostegno finanziario o di altra natura corrisposte da una Parte ai partecipanti dell'altra Parte a sostegno di tale attivita', sara' concessa in esenzione di imposte e di dazi, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna parte.
ARTICOLO 17 Consultazione e risoluzione delle controversie
1. Le Parti si consultano prontamente, su richiesta di una di esse, su qualsiasi questione che possa scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo sono composte in via amichevole tra le Parti. 2. Il paragrafo 1 non osta a che le Parti possano ricorrere ai meccanismi di risoluzione delle controversie di cui all'accordo OMC.
ARTICOLO 18 Entrata in vigore e denuncia
1. Il presente accordo entra in vigore dopo la firma nel momento in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto compimento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. 2. La denuncia del presente accordo non incide sulla validita' ne' sulla durata di eventuali accordi conclusi sulla sua base, ne' di specifici diritti ed obblighi che siano sorti nel campo dei diritti di proprieta' intellettuale. 3. Il presente accordo puo' essere modificato dalle Parti di comune accordo espresso per iscritto. Gli emendamenti entrano in vigore alla data in cui le Parti si scambiano le note diplomatiche che informano l'altra Parte dell'avvenuto compimento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'emendamento. 4. Il presente accordo resta in vigore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Successivamente esso e' prorogato automaticamente per successivi periodi di cinque anni. Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente accordo dandone preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte. Il presente accordo e' redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, e cinese. I testi in lingua inglese e in lingua cinese sono i soli facenti fede. ----> VEDERE DA PAG. 77 A PAG. 100 <---- ACCORDO CONCERNENTE LA PROMOZIONE, LA FORNITURA E L'USO DEI SISTEMI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE GALILEO E GPS E APPLICAZIONI CORRELATE
GLI STATI UNITI D'AMERICA,
da un lato,
e
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,
PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce LA COMUNITA EUROPEA, di seguito denominate "Stati membri" e LA COMUNITA EUROPEA,
dall'altro lato.
RICONOSCENDO che gli Stati Uniti dispongono di un sistema di navigazione satellitare noto come Global Positioning System (GPS, sistema di posizionamento globale), un sistema che fornisce segnali orari, di navigazione e di posizionamento di precisione per fini civili e militari, RICONOSCENDO che gli Stati Uniti forniscono al momento il servizio GPS di posizionamento standard per usi civili, commerciali scientifici di natura pacifica in modo continuativo e a livello mondiale, senza percepire canoni diretti dagli utenti e prendendo atto del fatto che gli Stati Uniti intendono continuare a fornire tale servizio e futuri servizi di impiego civile di natura analoga alle stesse condizioni, RICONOSCENDO che la Comunita' europea sta sviluppando e conta di dotarsi di un sistema globale di segnali orari, navigazione e posizionamento satellitari a uso civile, denominato Galileo, che, nelle intenzioni, sara' compatibile a livello di radiofrequenza con il GPS e interoperabile con i servizi GPS civili a livello degli utenti, RICONOSCENDO che i segnali GPS seno usati in tutto il mondo per i servizi di navigazione satellitare, comprese gli ampliamenti, RICONOSCENDO che i sistemi GPS e Galileo a uso civile, se compatibili a livello di radiofrequenza e interoperabili a livello degli utenti, potrebbero aumentare il numero di satelliti visibili a partire da un punto qualunque del pianeta e contribuire alla possibilita' di accesso ai segnali di navigazione da parte degli utenti civili in tutte il mondo, RICONOSCENDO che l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) fissa norme internazionali e pratiche consigliate e altri orientamenti in materia di utilizzo dei sistemi globali di navigazione satellitare per l'aviazione civile, che l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) fissa norme internazionali e altri orientamenti in materia di uso dei sistemi globali di navigazione satellitare per la navigazione marittima e che l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) fissa regolamenti e procedure internazionali relativi al funzionamento dei sistemi globali di radionavigazione, nonche' ad altri sistemi di radiocomunicazione, DESIDERANDO fornire agli utenti e ai fornitori di apparati per la navigazione satellitare una gamma piu' ampia di servizi e possibilita', al fine di aumentare il numero di applicazioni per gli utenti, garantendo al tempo stesso la compatibilita' a livello di radiofrequenza con i sistemi e le attrezzature gia' utilizzate, DESIDERANDO promuovere l'apertura dei mercati e agevolare la crescita degli scambi commerciali di strumenti per i segnali orari e la navigazione globali, di servizi a valore aggiunto e di ampliamenti, CONVINTI della necessita' di prevenire e proteggersi contro un uso scorretto dei servizi globali di segnali orari e navigazione satellitari senza perturbare o degradare indebitamente i segnali a disposizione degli utenti civili, CONVINTI della necessita' di collaborare al fine di garantire che tutte le applicazioni pertinenti possano beneficiare pienamente di questa importante tecnologia, RICONOSCENDO che sono auspicabili incontri per evitare o risolvere eventuali controversie che possono sorgere nell'ambito del presente Accordo, comprese quelle relative al modo in cui le Parti adempiono alle loro responsabile nel quadro dei loro rispettivi settori di competenza, HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
ARTICOLO 1 Finalita'
1. L'obiettivo del presente Accordo e' fornire un quadro per la collaborazione tra le Parti nella promozione, fornitura e utilizzo dei segnali orari e dei servizi di navigazione civili GPS e GALILEO, dei servizi a valore aggiunto, degli ampliamenti e dei prodotti per i segnali orari e la navigazione globali. Le Parti intendono collaborare, sia bilateralmente che nelle sedi multilaterali, come previsto nel presente Accordo, per promuovere e facilitare l'uso di tali segnali, servizi e apparecchiature per fini civili, commerciali e scientifici di natura pacifica, in modo coerente ed in linea con gli interessi di sicurezza reciproci. Il presente Accordo e' volto ad integrare e facilitare gli accordi in vigore tra le Parti, o che possano essere negoziati in futuro, relativi alla progettazione e all'attuazione di segnali orari e servizi di navigazione satellitari, ampliamenti o servizi a valore aggiunto per uso civile. 2. Nessuna disposizione del presente Accordo sostituisce, modifica o deroga da norme, procedure, leggi, regolamenti e pratiche raccomandate adottate dall'ICAO o dall'OMI. Le Parti confermano la loro intenzione di agire in conformita' del quadro normativo e dei processi propri di tali organismi. 3. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in seguito denominati "gli accordi dell'OMC").
ARTICOLO 2 Definizioni
Ai fini del presente Accordo i seguenti termini sono cosi' definiti:
a) "Ampliamento", i meccanismi sotto controllo civile che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale o dalle costellazioni principali utilizzate, nonche' dati aggiuntivi di distanza/pseudo-distanza o correzioni o miglioramenti di informazioni di pseudo-distanza esistenti. Questi meccanismi consentono agli utenti di ottenere migliori prestazioni, come una maggiore accuratezza, disponibilita', integrita' e affidabilita'. b) "Servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari ad uso civile", significa il servizio di misurazione del tempo o di navigazione satellitari fornito da GPS o Galileo, compreso il servizio riservato a fini governativi. c) "Fornitore di servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari ad uso civile", ogni governo o altra entita' che fornisce servizi di misurazione del tempo o di navigazione satellitari a fini civili. d) "Segnali orari e di navigazione satellitari destinati per uso civile", i segnali orari e di navigazione satellitari destinati agli utenti civili forniti da GPS o Galileo, compresi i segnali del servizio riservato a fini governativi. e) "Fornitore di segnali orari e di navigazione satellitari destinati agli utenti civili", ogni governo o altra entita' che fornisce segnali o ampliamenti GPS e/o Galileo. f) "Informazione classificata", l'informazione ufficiale che deve essere protetta nell'interesse della difesa nazionale o delle relazioni esterne delle Parti, e che e' classificata a norma delle loro vigenti leggi e regolamenti. g) "GALILEO", un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, sviluppato dalla Comunita' europea, dai suoi Stati membri, dall'Agenzia spaziale europea e da altre entita'. GALILEO comprende un servizio aperto e uno o piu' servizi aggiuntivi, quale un servizio di salvaguardia delle vite umane, un servizio commerciale e un servizio riservato a fini governativi, quale il servizio PRS (Public Regulated Service, servizio pubblico regolamentato) ed eventuali ampliamenti forniti dalla Comunita' europea, dai suoi Stati membri o da altre entita'. h) "Apparecchiatura per la navigazione e la misurazione del tempo a livello globale", qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio a valore aggiunto o per operare con un ampliamento. i) "GNSS", Global Navigation Satellite System (sistema globale di navigazione satellitare). j) "GPS", Global Positioning System Standard Positioning Service (sistema di posizionamento globale servizio di posizionamento standard) un servizio aperto, (o futuri servizi civili) fornito dal governo degli Stati Uniti per usi civili. Al momento il GPS e' un servizio fornito dagli Stati Uniti nell'esercizio dei poteri governativi in quanto non e' fornito su base commerciale, ne' offerto in concorrenza con uno o piu' fornitori del servizio. Il GPS comprende eventuali ampliamenti o miglioramenti al servizio forniti direttamente dal governo degli Stati Uniti. k) "Proprieta' intellettuale", il significato di cui all'articolo 2 della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale, stipulata a Stoccolma il 14 luglio 1967. l) "Interoperabilita' a livello utente", una situazione in base alla quale un ricevitore combinato che dispone di una linea ottica verso piu' satelliti GPS o Galileo e' in grado di ottenere soluzioni di posizionamento, navigazione e segnale orario a livello utente equivalenti o superiori alle soluzioni di posizionamento, navigazione e segnale orario che possono essere ottenute con uno dei due sistemi singolarmente. m) "Misura", ogni legge, regolamento, norma, procedura, decisione, azioni amministrativa o azione vincolante analoga adottata dalle Parti a livello nazionale o sopranazionale. n) "Servizio militare di misurazione del tempo e navigazione satellitari", un servizio di misurazione del tempo e navigazione satellitari forniti da una Parte e studiati appositamente per rispondere alle esigenze delle forze armate. o) "Compatibilita' a livello di radiofrequenza", la garanzia che un sistema non provochera' interferenze che degradino in modo inaccettabile il servizio autonomo fornito dall'altro sistema. p) "Servizio riservato a fini governativi", un servizio protetto di misurazione del tempo e navigazione satellitari ad accesso riservato fornito da una Parte e studiato appositamente per rispondere alle esigenze di utenti governativi autorizzati. q) "Servizio a valore aggiunto", un servizio o applicazione a valle, esclusi gli ampliamenti, che sfrutta i segnali orari o i servizi di navigazione satellitari civili in modo da fornire un beneficio o un grado di utilita' aggiuntivi all'utente.
ARTICOLO 3 Ambito di applicazione
Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, l'Accordo si applica a tutte le misure adottate dalle Parti e relative ai segnali e ai fornitori di segnali orari e di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti, ai servizi a valore aggiunto e ai fornitori di servizi a valore aggiunto e alle apparecchiature per la misurazione del tempo e la navigazione a livello globale. La fornitura di servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari a carattere militare esula dalla sfera di applicazione del presente Accordo, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 4 per quanto riguarda la compatibilita' a livello di radiofrequenza, dall'articolo 11 e dall'allegato del presente Accordo. I servizi riservati a fini governativi esulano dalla sfera di applicazione degli articoli 5 e 6, dell'articolo 8, paragrafo 2 e dell'articolo 10, paragrafo 3.
ARTICOLO 4 Interoperabilita' e compatibilita' a livello di radiofrequenza
1. Il presente articolo si applica a GPS e Galileo secondo la definizione datane e, per quanto riguarda la compatibilita' a livello di radiofrequenza, a tutti i servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari. 2. Le Parti convengono che GPS e Galileo saranno compatibili a livello di radiofrequenza. Il presente paragrafo non si applica a livello locale alle zone dove sono in corso operazioni militari. Le Parti si impegnano a non bloccare o degradare in modo indebito i segnali destinati agli usi civili. 3. Le Parti convengono inoltre che GPS e Galileo saranno interoperabili, nella misura piu' ampia possibile, a livello degli utenti non militari. Per conseguire tale interoperabilita' e agevolare l'uso congiunto dei due sistemi, le Parti convengono di attenersi nel modo piu' rigoroso possibile al Sistema internazionale di riferimento terrestre (International Terrestrial Reference System) nel determinare i rispettivi quadri di riferimento per le coordinate geodetiche. Le Parti convengono inoltre di trasmettere gli scarti temporali (time offset) tra i sistemi Galileo e GPS nei messaggi di navigazione di rispettivi servizi, come indicato nel documento intitolato "GPS/Galileo Time Offset Preliminary Interface Definition" menzionato nell'allegato. 4. Le Parti convengono che il gruppo di lavoro sull'interoperabilita' e la compatibilita' a livello di radiofrequenza istituito in applicazione dell'articolo 13 proseguira' il lavoro gia' in corso al fine di conseguire, tra l'altro:
a) la compatibilita' a livello di radiofrequenza nell'ammodernamento o evoluzione di uno qualsiasi dei due sistemi; (le Parti devono valutare ulteriormente la compatibilita' di Galileo e GPS III a livello di radiofrequenza); b) una maggiore disponibilita' e affidabilita' del segnale per mezzo di architetture di sistema complementari a beneficio degli utenti di tutto il mondo; c) interoperabilita' livello degli utenti non militari.
5. Per garantire maggiormente la compatibilita' a livello di radiofrequenza e l'interoperabilita' dei servizi non militari, le Parti si accertano che i loro ampliamenti rispettino le prescrizioni fissate da ICAO, OMI e UTI alle quali le Parti sono vincolate, e ogni altra prescrizione che le Parti ritengano reciprocamente accettabile. 6. Nessuna disposizione del presente Accordo sostituisce, modifica o deroga da norme, procedure, leggi, regolamenti e pratiche raccomandate adottate dall'UIT. Le Parti confermano la loro intenzione di agire in conformita' del quadro normativo e dei processi propri di tale organismo.
ARTICOLO 5 Norme, certificazioni, misure regolatrici e mandati
Le Parti convengono di consultarsi prima di fissare misure:
1) che stabiliscono, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un organismo regionale), norme di progettazione o di prestazione, prescrizioni di certificazione, prescrizioni per la concessione di licenze, norme tecniche o prescrizioni analoghe applicabili ai segnali orari o ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti, ai servizi a valore aggiunto, alle apparecchiature di misurazione del tempo e navigazione globali, ai fornitori di segnali orari o di servizi di navigazione satellitari civili o ai fornitori di servizi a valore aggiunto, oppure; 2) che hanno per effetto, diretto o indiretto, di rendere obbligatorio l'uso di qualsivoglia segnale orario o servizio di navigazione satellitari civili, servizio a valore aggiunto, ampliamento o apparecchiatura per la misurazione del tempo e la navigazione globali all'interno del proprio territorio (salvo che l'obbligatorieta' di tale utilizzo sia espressamente autorizzata dall'ICAO o dall'OMI).
ARTICOLO 6 Non discriminazione e commercio
1. Le Parti dichiarano di adottare un'impostazione non discriminatoria in relazione al commercio di beni e servizi correlati ai servizi civili di segnali orari e navigazione satellitari, agli ampliamenti e ai servizi a valore aggiunto. 2. Le Parti dichiarano che le misure in relazione a beni e servizi correlati ai segnali orari e ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti e ai servizi a valore aggiunto non devono essere utilizzate come restrizione mascherata o come ostacolo indebito al commercio internazionale. 3. Il gruppo di lavoro sulle applicazioni commerciali e civili istituito in applicazione dell'articolo 13 prende in considerazione, tra l'altro, questioni di non discriminazione e altre questioni correlate al commercio relative ai segnali orari e ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti, ai servizi a valore aggiunto, ai prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione globali, compresa la possibilita' di impegni aggiuntivi tanto a livello bilaterale, quanto a livello multilaterale.
ARTICOLO 7 Accesso aperto a segnali orari o di navigazione satellitari di natura civile
1. Salvo per motivi di sicurezza nazionale, le Parti non limiteranno ne' l'utilizzo delle informazioni di posizionamento, navigazione e segnali orari dei rispettivi servizi aperti, ne' l'accesso a tali informazioni da parte degli utenti finali, compresi gli ampliamenti. Tale disposizione non preclude la possibilita' di assoggettare l'accesso a tali informazioni da parte di altre entita', quali fabbricanti di apparecchiature per la misurazione del tempo e la navigazione satellitari, ad accordi commerciali non discriminatori. 2. Le Parti si impegnano a fornire segnali destinati ai servizi di salvaguardia della vita con il livello di sicurezza richiesto, secondo quanto stabilito dagli organismi internazionali competenti.
ARTICOLO 8 Accesso aperto alle informazioni
1. Nel rispetto dei controlli alle esportazioni applicabili, le Parti convengono di rendere disponibili, su base non discriminatoria, informazioni sufficienti circa i rispettivi segnali e ampliamenti civili non codificati di misurazione del tempo e navigazione satellitari per garantire pari opportunita' alle persone che desiderano utilizzare questi segnali, fabbricare apparecchiature per utilizzare tali segnali, o fornire servizi a valore aggiunto basati su tali segnali. Queste informazioni comprendono, tra le altre, le specifiche relative ai segnali, compresi elementi quali le condizioni minime di utilizzo, le caratteristiche delle radiofrequenze e la struttura dei messaggi di navigazione. 2. Qualora una Parte fornisca segnali orari o servizi di navigazione satellitari civili, oppure servizi a valore aggiunto per gli utenti civili che siano codificati o che siano dotati di altre caratteristiche che consentono al fornitore del servizio di navigazione globale di impedire l'accesso, la Parte, nel rispetto dei controlli alle esportazioni applicabili, consente ai produttori di apparecchiature di misurazione del tempo e navigazione globali o ai fornitori di ampliamenti o di servizi a valore aggiunto dell'altra Parte, su base non discriminatoria, l'accesso alle informazioni necessarie per integrare tale codifica o altre caratteristiche simili all'interno delle loro apparecchiature, attraverso la concessione di licenze per le informazioni necessarie, o altri mezzi, a prezzi di mercato.
ARTICOLO 9 Proprieta' intellettuale
Nessuna disposizione del presente Accordo e' volta a pregiudicare i diritti di proprieta' intellettuale relativi ai segnali, servizi o prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione satellitari globali.
ARTICOLO 10 Recupero dei costi per i segnali orari e di navigazione satellitari a uso civile
1. Le Parti si impegnano a fornire segnali orari e di navigazione attraverso un servizio aperto senza percepire canoni diretti per l'utilizzo finale o per l'ampliamento. 2. Qualora una Parte preveda di applicare un sistema che possa essere utilizzato per imporre canoni di utilizzo agli utenti dei servizi internazionali di salvaguardia della vita marittimi o aerei, lo fa nel rispetto di quanto disposto dall'ICAO e dall'OMI. 3. Le Parti si consultano, ove appropriato, circa le politiche per il recupero dei costi. Le Parti incoraggiano misure praticabili per garantire la trasparenza e la responsabilita' in relazione ai costi sostenuti nella fornitura dei servizi.
ARTICOLO 11 Compatibilita' con la sicurezza nazionale e uso dello spettro
1. Le Parti collaborano per promuovere un'attribuzione adeguata delle frequenze ai segnali orari e di navigazione satellitari, per garantire la compatibilita' a livello di radiofrequenza nell'utilizzo dello spettro tra i rispettivi segnali, per compiere tutti gli sforzi possibili al fine di proteggere i reciproci segnali da interferenze da parte delle emissioni in radiofrequenza degli altri sistemi e per promuovere un utilizzo armonizzato dello spettro su base mondiale, in particolare presso 1'UIT. Le Parti collaborano per individuare le fonti di interferenza e per adottare le misure adeguate. 2. Le Parti intendono impedire l'utilizzo ostile dei servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari preservando, al tempo stesso, i servizi al di fuori delle aree di ostilita'. A tal fine, i rispettivi segnali orari e di navigazione satellitari rispettano i criteri di compatibilita' in relazione alla sicurezza nazionale fissati nei documenti intitolati "National Security Compatibility Compliance for GPS and Galileo Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3" (di seguito denominati "Documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia"), citato nell'allegato. 3. Le Parti convengono che le strutture dei segnali specificate nell'allegato del presente Accordo rispettano i criteri di compatibilita' in relazione alla sicurezza nazionale fissati nei documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia. 4. Per mantenere e migliorare continuamente la qualita' e la sicurezza dei servizi, i sistemi devono rispondere in modo efficace a mutamenti imprevisti nella tecnologia, nelle esigenze degli utenti e nell'ambito dello spettro. Le Parti intendono proseguire nell'ammodernamento e nello sviluppo dei rispettivi sistemi mantenendo la sicurezza dei segnali civili comuni interoperabili e i benefici apportati da un mercato di tali segnali. 5. Le Parti si informano e si consultano a vicenda in relazione dell'attuazione delle strutture di base dei segnali specificate nell'allegato. Una parte che desideri modificare le strutture di base dei segnali specificate e convenute nell'allegato o aggiungere alcunche', deve notificare all'altra tale intenzione per iscritto attraverso i canali diplomatici. 6. Una Parte non puo' opporsi all'adozione e all'attuazione della struttura di segnale alternativa specificata nella notifica salvo che, entro un termine di tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 5, non manifesti preoccupazione sulla base della compatibilita' con la sicurezza nazionale, come previsto nei documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia, oppure sulla base della compatibilita' a livello di radiofrequenza. Qualora una parte manifesti preoccupazioni in relazione alla compatibilita' a livello di radiofrequenza o in relazione alla sicurezza nazionale, le Parti avviano senza indugio consultazioni per accertarsi che le strutture alternative dei segnali rispettino i criteri di compatibilita' in relazione alla sicurezza nazionale fissati nei documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia e di compatibilita' a livello di radiofrequenza, utilizzando per l'analisi di compatibilita' i documenti relativi ad ipotesi e metodologia indicati in allegato. 7. Le Parti convengono di utilizzare per il sevizio aperto Galileo e per il futuro segnale civile del GPS III (Standard Positioning Service) la modulazione di base descritta in allegato. Le Parti collaborano senza indugio al fine di ottimizzare tale modulazione per i rispettivi sistemi. Qualora una parte modifichi la propria modulazione del servizio aperto di Galileo o del futuro segnale civile del GPS III o vi apporti delle aggiunte, in applicazione della procedura di cui ai paragrafi 5 e 6, l'altra Parte non e' tenuta a modificare la sua modulazione, ne' ad integrarla. 8. Le Parti convengono di studiare i mezzi per proteggere i servizi riservati a fini governativi nel contesto della compatibilita' in relazione alla sicurezza nazionale, nell'ambito del gruppo di lavoro sulle questioni di sicurezza istituito in virtu' dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d).
ARTICOLO 12 I servizi di ricerca e soccorso del GPS e Galileo
Dato che e' previsto un servizio di ricerca e soccorso mondiale sia per Galileo che per la prossima generazione di satelliti GPS, le Parti convengono che tali servizi saranno compatibili a livello delle radiofrequenze e, nella misura maggiore possibile, interoperabili a livello degli utenti. Le Parti collaborano, come opportuno, sulle questioni correlate ai servizi di ricerca e soccorso a livello mondiale per Galileo e la prossima generazione di satelliti GPS presso il Consiglio COSPAS-SARSAT o preso qualsiasi altro foro convenuto di comune accordo.
ARTICOLO 13 Modalita'
1. Le Parti istituiscono gruppi di lavoro su argomenti convenuti di comune accordo. Ai lavori di ciascun gruppo partecipano le autorita' competenti delle Parti. La partecipazione di terzi ai gruppi di lavoro puo' avvenire esclusivamente con il consenso reciproco delle Parti. 2. In applicazione del paragrafo 1 sono istituiti i seguenti gruppi di lavoro:
a) un gruppo di lavoro sulla compatibilita' a livello di radiofrequenza per i servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari per impieghi civili; b) un gruppo di lavoro sul commercio e le applicazioni in campo civile; c) un gruppo di lavoro per promuovere la cooperazione sulla progettazione e lo sviluppo della prossima generazione di sistemi di misurazione del tempo e navigazione satellitari per impieghi civili; d) un gruppo di lavoro sulle questioni di sicurezza legate al GPS e a Galileo, compreso lo scambio di informazioni su possibili applicazioni per i servizi riservati a fini governativi e le interazioni tra i rispettivi segnali. Il gruppo si incarichera' inoltre di definire concretamente la procedura di notifica e consultazione di cui all'articolo 11, nonche' le possibili interfacce.
3. Le Parti possono stabilire, come opportuno, i mandati dei gruppi di lavoro istituiti in applicazione del paragrafo 1. 4. Tutti gli scambi di informazioni, apparecchiature, tecnologia o altri dati (compresi quelli segreti), nonche' la prestazione di servizi, in applicazione del presente Accordo sono soggetti alle leggi e ai regolamenti applicabili, comprese le leggi e i regolamenti in materia di controllo delle esportazioni. Tutte le informazioni, apparecchiature o altri dati trasferiti sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente Accordo e non possono essere trasferiti ad alcun paese, impresa, persona, organismo o governo terzo, o utilizzati da questi, senza il preventivo consenso scritto della parte di origine. 5. Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle politiche governative ufficiali applicabili, le Parti convengono di trattare nel modo piu' sollecito possibile le richieste di licenze per l'esportazione di beni, informazioni, tecnologia o altri dati necessari per lo sviluppo e l'attuazione di Galileo o del GPS. 6. Le informazioni segrete relative all'attuazione del presente Accordo possono essere scambiate nell'ambito dei gruppi di lavoro o altrimenti solo a norma delle condizioni fissate nel paragrafo 2 dell'allegato al presente Accordo. 7. Le Parti si riuniscono a seconda delle necessita', e in linea di principio una volta all'anno, per valutare le esigenze dei gruppi di lavoro, definire o modificare i loro mandati ed esaminare i progressi compiuti dai gruppi di lavoro stessi.
ARTICOLO 14 Attivita' future
Le Parti intendono avviare discussioni su un accordo successivo relativo alla possibile cooperazione tra i rispettivi sistemi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari per usi civili finanziati e gestiti in modo indipendente, per il periodo successivo al raggiungimento della capacita' operativa iniziale da parte di Galileo. Nell'ambito di tali discussioni, le Parti intendono prendere in considerazione svariate possibilita' di coordinamento, quali la creazione di un consiglio di interfaccia ad alto livello che si riunisca una o due volte all'anno per discutere questioni strategiche e la pianificazione futura del sistema, l'istituzione di un piccolo segretariato GPS-Galileo per la condivisione dei dati che consentono le relazioni tra i due sistemi e il coordinamento quotidiano, nonche' la nomina di comune accordo di funzionari di collegamento.
ARTICOLO 15 Attivita' nelle sedi internazionali
Al fine di promuovere e attuare gli obiettivi del presente Accordo le Parti, come opportuno, collaborano sulle questioni di interesse reciproco correlate ai segnali orari e ai sistemi di navigazione satellitari destinati ad usi civili, ai servizi a valore aggiunto, ai prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione globali presso l'ICAO, l'UIT, l'OIM, l'OMC e gli altri organismi e sedi pertinenti.
ARTICOLO 16 Finanziamento
Ogni Parte si assume gli oneri derivanti dal rispetto delle proprie responsabilita' nell'ambito del presente Accordo. Gli obblighi di ciascuna parte in applicazione del presente Accordo sono soggetti alla disponibilita' di finanziamenti adeguati.
ARTICOLO 17 Consultazione e composizione delle controversie
1. Eventuali controversie che insorgano a motivo o in relazione alle disposizioni, all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte mediante consultazioni tra le Parti. 2. I rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da un lato, e degli Stati Uniti, dall'altro, si riuniscono in base alle necessita' per le consultazioni previste al paragrafo 1 e all'articolo 5, all'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 11, paragrafi 5 e 6. 3. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto delle Parti di ricorrere alla composizione delle controversie prevista dagli accordi dell'OMC.
ARTICOLO 18 Definizione di "Parti"
Ai fini del presente Accordo, per "Parti" si intende, da un lato, la Comunita' europea o i suoi Stati membri, oppure la Comunita' europea e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi ambiti di competenza e, d'altro lato, gli Stati Uniti.
ARTICOLO 19 Responsabilita'
1. Le Parti sono responsabili per l'inosservanza degli obblighi imposti dal presente Accordo. 2. Qualora non risulti chiaro se un obbligo imposto dal presente Accordo rientri tra le responsabilita' della Comunita' europea oppure dei suoi Stati membri, su richiesta degli Stati Uniti la Comunita' europea e i suoi Stati membri forniranno le informazioni necessarie. L'inosservanza di tale obbligo di fornire informazioni con la dovuta tempestivita' o la comunicazione di informazioni contraddittorie dara' luogo a una responsabilita' solidale.
ARTICOLO 20 Entrata in vigore e denuncia
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui la Comunita' europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti informano, con apposite note diplomatiche, il depositario di aver completato le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. 2. Il presente Accordo puo' essere sottoscritto dagli Stati che divengono membri dell'Unione europea dopo la data in cui e' stato firmato dalle Parti. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti convengono di applicare in via provvisoria il presente Accordo a partire del primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate il completamento delle procedure necessarie a tal fine. 4. La Comunita' europea agisce da depositario del presente Accordo. 5. Il presente Accordo resta in vigore dieci anni. Almeno tre mesi prima del termine del periodo iniziale di dieci anni, le Parti si informano reciprocamente dell'intenzione di prolungare l'Accordo per un periodo di cinque anni. In seguito l'Accordo e' estese automaticamente per periodi aggiuntivi di cinque anni, a meno che la Comunita' europea, da un lato, e gli Stati Uniti, dall'altro, non informino il depositario per iscritto, almeno tre mesi prima della scadenza di un quinquennio, della propria intenzione di non prolungare l'Accordo. 6. Il presente Accordo puo' essere modificato esclusivamente con il consenso delle Parti. Ogni emendamento al presente Accordo e' soggetto all'approvazione delle Parti in base alle rispettive procedure interne. 7. Le Parti riesaminano l'attuazione del presente Accordo nel 2008 e, a quell'epoca, possono decidere di modificarlo a norma della procedura di cui al paragrafo 6. 8. Il presente Accordo puo' essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso scritto di un anno. 9. Fatto a Dromoland Castle, Co. Clare, il giorno 26 di giugno 2004, in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Il testo in lingua inglese e' il solo facente fede.
ALLEGATO
STRUTTURA DEI SEGNALI GPS E GALILEO
(1) Per ragioni di compatibilita' con la sicurezza nazionale, di prevenzione di interferenze inaccettabili delle radiofrequenze e di adeguatezza delle prestazioni del GNSS, le Parti convengono le strutture di base dei segnali descritte in seguito:
- Il servizio riservato a fini governativi Galileo in banda 1559-1610 MHz che utilizza una modulazione a coseno di tipo BOC (Binary Offset Carrier) con una frequenza sottoportante di 15.345 MHz e una frequenza di codifica (code rate) di 2.5575 mega-chip al secondo (Mcps) centrata a 1575.42 MHz (modulazione cosena di tipo BOC (15, 2.5)), e una potenza di segnale specificata nel documento "Reference Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses" menzionato in seguito. - Le strutture dei segnali di Galileo utilizzate per uno o tutti i servizi, compreso il servizio aperto (OS, Open service), il servizio di salvaguardia della vita (SoL, Safety-of-Life service), e il servizio commerciale (CS, Commercial Service), nella banda 1559-1610 MHz utilizza una modulazione BOC (Binary Offset Carrier) con una frequenza sottoportante di 1.023 MHz e una frequenza di codifica (code rate) di 1.023 mega-chip al secondo (Mcps) (BOC (1,1)) centrata a 1575.42 MHz, e una potenza di segnale specificata nel documento "Reference Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses" menzionato in seguito. - La struttura del segnale GPS nella banda 1559-1610 MHz, centrata a 1575.42 MHz, sara' una modulazione BPSK (Binary Phase Shift Key) con una frequenza di codifica di 1.023 Mcps; una modulazione BPSK con una frequenza di codifica di 10.23 Mcps; e una modulazione BOC con una frequenza sottoportante a 10.23 MHz e una frequenza di codifica di 5.115 Mcps, e una potenza di segnale specificata nel documento "Reference Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses" menzionato in seguito. In futuro, a tale struttura di segnale sara' aggiunta una modulazione BOC (1, 1) centrata a 1575.42 MHz.
(2) Le ipotesi e la metodologia riservate utilizzate per determinare i criteri di compatibilita' con la sicurezza nazionale, nonche' i criteri stessi, sono contenuti nei seguenti documenti: National Security Compatibility Compliance for GPS and Galileo Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3, (di seguito, "Parte 1", "Parte 2" e "Parte 3" rispettivamente) datato 9 giugno 2004, compresi futuri emendamenti, modifiche o variazioni a tali documenti convenuti di comune accordo a norma del paragrafo 6, lettera a) del presente Allegato. L'accesso alla Parte 1, alla Parte 2 e alla Parte 3 e' riservato agli Stati Uniti e agli Stati membri che aderiscono all'accordo denominato General Security of Military Information Agreement (di seguito, "GSOMIA") o a un accordo di tipo General Security of Information Agreement (di seguito, "GSOIA") con gli Stati Uniti, accordi che concedono l'accesso, la conservazione, l'utilizzo e la diffusione di questi documenti riservati. Qualora, in futuro, la Comunita' europea e gli Stati Uniti concludano un accordo applicabile in materia di sicurezza delle informazioni, tale accordo si applichera' all'accesso, alla conservazione, all'utilizzo e alla diffusione della Parte 1, della Parte 2 e della Parte 3. Per il momento, ai rappresentanti della Commissione europea e al personale dell'impresa comune Galileo e dell'Agenzia spaziale europea e' garantito l'accesso orale e visivo alla Parte 2 ai fini dell'attuazione e del rispetto del presente Accordo, in base a un nulla osta di sicurezza stabilito con uno Stato membro che abbia sottoscritto un GSOMIA o un GSOIA con gli Stati Uniti, a norma delle procedure e delle leggi dello Stato membro e del GSOMIA o GSOIA con gli Stati Uniti. Ai rappresentanti della Commissione europea e ai membri del personale dell'impresa comune Galileo e dell'Agenzia spaziale europea sara' concesso l'accesso alla Parte 1 e alla Parte 3 in base alle norme di sicurezza applicabili. Le informazioni riservate saranno protette in ogni momento e potranno essere maneggiate solo presso strutture dotate di nulla osta di sicurezza a norma delle procedure e delle leggi di sicurezza applicabili e del GSOMIA o del GSOIA. (3) Le ipotesi per l'analisi della compatibilita' dei segnali in radiofrequenza sono contenute nel seguente documento: "Referente Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses", 9 giugno 2004, compresi futuri emendamenti, modifiche o variazioni a tale documento convenuti di comune accordo tra le Parti. (4) La metodologia per l'analisi della compatibilita' dei segnali in radiofrequenza e' contenuta nel seguente documento: "Models and Methodology for GPS/Galileo Radio Frequency Compatibility Analyses", datato 18 giugno 2004, compresi futuri emendamenti, modifiche o variazioni a tale documento convenuti di comune accordo tra le Parti. (5) La previsione di scostamenti orari tra l'orario di sistema di Galileo e quello del GPS nei messaggi di navigazione dei rispettivi servizi e' illustrata nel seguente documento: "GPS/Galileo Time Offset Preliminary Interface Definition" datato 20 marzo 2003, compresi futuri emendamenti, modifiche o variazioni a tale documento convenuti di comune accordo tra le Parti. (6) a) Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 6, eventuali futuri emendamenti, modifiche o variazioni ai documenti intitolati "National Security Compatibility Compliance for GPS and Galileo Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3" saranno decisi di comune accordo da un sottogruppo del gruppo di lavoro istituito a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), composto dai rappresentanti degli Stati Uniti, da un lato, e dai rappresentanti della Commissione europea, che agisce a nome della Comunita' europea, che hanno accesso a tali documenti riservati a norma del paragrafo 2 del presente allegato, e dai rappresentanti degli Stati membri che hanno accesso a questi documenti riservati a norma del paragrafo 2 del presente allegato, dall'altro. Tali decisioni saranno vincolanti per le Parti. b) Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 6, eventuali futuri emendamenti, modifiche o variazioni ai documenti che seguono saranno adottati di comune accordo dai rappresentanti delle Parti nel gruppo di lavoro istituito a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), compresi gli Stati Uniti: "Reference Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses"; "Models and Methodology for GPS/Galileo Radio Frequency Compatibility Analyses"; "GPS/Galileo Time Offset Preliminary Interface Definition". Tali decisioni saranno vincolanti per le Parti. ----> VEDERE DA PAG. 131 A PAG. 157 <---- |
|
|
|