Gazzetta n. 84 del 9 aprile 2008 (vai al sommario) |
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LEGGE 18 marzo 2008, n. 57 |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003. |
| Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa. |
| Art. 3. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 24.100 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 marzo 2008
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione: MARINI
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema, Ministro degli affari esteri Visto, Il Guardasigilli: Scotti
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LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1751): Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema) il 30 luglio 2007. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 settembre 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 2 e 4 ottobre 2007; 21 novembre 2007. Esaminato in aula il 27 novembre 2007 e approvato il 12 dicembre 2007. Camera dei deputati (atto n. 3304): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 dicembre 2007 con pareri delle commissioni I, II e V. Esaminato dalla III commissione il 19 febbraio 2008. Esaminato in aula ed approvato il 19 febbraio 2008. |
| CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, di seguito denominati "le Parti",
DESIDERANDO rafforzare la loro cooperazione nel campo della assistenza giudiziaria in materia penale, HANNO CONVENUTO quanto segue:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Obbligo dell'assistenza
1. Ciascuna Parte si impegna a prestare all'altra Parte, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, la piu' ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti giudiziari penali. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di citazioni o di altri atti giudiziari, l'interrogatorio di indiziati o imputati, lo svolgimento di atti di procedura relativi all'acquisizione di prove, il trasferimento di persone detenute nei casi previsti dall'articolo 8 della presente Convenzione, la trasmissione di sentenze penali e degli estratti del casellario giudiziale nonche' delle informazioni relative alle condanne e ogni altra forma di assistenza prevista dalla legislazione della Parte richiesta. 2. L'assistenza non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della liberta' personale ne' l'esecuzione di pene o misure sanzionatone.
Articolo 2 Rifiuto dell'assistenza
1. L'assistenza e' rifiutata: a) se gli atti richiesti non sono consentiti dalla legge della Parte richiesta o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte; b) se il fatto in relazione al quale si procede non costituisce reato per la legge della Parte richiesta; c) se il fatto in relazione al quale si procede e' considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare; d) se la Parte richiesta ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali costituiscono il fondamento del processo penale oggetto della domanda di assistenza; e) se nei confronti della persona contro la quale si procede nella Parte richiedente e' gia' stata emessa sentenza definitiva per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena; f) se la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza possa portare pregiudizio alla propria sovranita', alla propria sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali nazionali. 2. Tuttavia, nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, l'assistenza e' prestata se la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso. 3. L'assistenza puo' essere rifiutata se l'esecuzione degli atti richiesti interferisce con un procedimento giudiziario in corso nella Parte richiesta; questa Parte, tuttavia, puo' proporre che l'esecuzione degli atti richiesti sia differita o sottoposta a determinate condizioni. 4. Se l'assistenza e' rifiutata o se l'esecuzione degli atti richiesti deve essere differita o sottoposta a condizioni, la Parte richiesta ne informa prontamente la Parte richiedente, indicandone i motivi.
Articolo 3 Esecuzione della domanda
1. La domanda deve essere eseguita quanto prima conformemente alla legge dello Stato richiesto e secondo le modalita' di esecuzione menzionate nella domanda nella misura in cui non sono contrarie alla legge della Parte richiesta. 2. Se la Parte richiedente lo domanda espressamente, la Parte richiesta l'informa della data e del luogo dell'esecuzione degli atti richiesti.
TITOLO II FORME SPECIFICHE DI ALCUNI ATTI DI ASSISTENZA
Articolo 4 Notificazione di atti
1. La Parte richiesta deve notificare con sollecitudine tutti i documenti che le sono stati trasmessi a tale fine. 2. La domanda che ha ad oggetto la notificazione di atti deve essere trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data utile per la notificazione stessa. 3. La Parte richiesta da' la prova dell'avvenuta notificazione inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una attestazione delle modalita' e della data della notificazione, nonche' delle generalita' e della qualita' della persona che ha ricevuto l'atto.
Articolo 5 Trasmissione di atti e oggetti
1. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto la trasmissione di atti o documenti, la Parte richiesta ha facolta' di trasmetterne copie autenticate, salvo che la Parte richiedente non domandi gli originali. 2. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta se quest'ultima ne fa domanda.
Articolo 6 Comparizione di persone nel territorio della Parte richiesta
1. Se la prestazione dell'assistenza comporta la comparizione di persone per lo svolgimento di atti nel territorio della Parte richiesta, tale Parte puo' comminare e applicare le misure coercitive e le sanzioni previste dalla propria legge. 2. Tuttavia, quando si tratta della comparizione di indiziato o imputato la Parte richiedente deve indicare nella domanda le misure che sarebbero applicabili secondo la sua legge e la Parte richiesta non puo' eccedere tali misure.
Articolo 7 Comparizione di persone nel territorio della Parte richiedente
1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nel territorio della Parte richiedente, l'indiziato, l'imputato, il testimone od il perito che non vi ottempera non puo' essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive. 2. Al testimone od al perito che ottempera alla citazione la Parte richiedente rimborsa le spese e corrisponde le indennita' secondo le modalita' previste dalla sua legge. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, puo' corrispondere anticipi.
Articolo 8 Comparizione di persone detenute nel territorio della Parte richiedente
1. Una persona detenuta nella Parte richiesta, citata a comparire nella Parte richiedente a fini di una attivita' di indagine e di giudizio, e' trasferita provvisoriamente in tale ultima Parte a condizione che: a) la persona detenuta acconsenta al trasferimento; b) la sua detenzione non sia suscettibile di essere prolungata dal trasferimento; c) la Parte richiedente si impegni a ritrasferirla non appena siano venute meno le ragioni del trasferimento e, comunque, entro il termine fissato dalla Parte richiesta. Tale termine puo' essere prorogato dalla Parte richiesta per giustificati motivi. 2. Il trasferimento puo' essere rifiutato se vi ostano ragioni imperative. 3. La persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente, a meno che la Parte richiesta non domandi che sia messa in liberta'.
Articolo 9 Immunita'
1. Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito, di una persona indiziata o imputata, a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, se compare, non puo' essere sottoposta ad alcuna restrizione della liberta' personale in esecuzione di una sentenza di condanna, ne' ad alcuna altra restrizione della liberta' personale per fatti anteriori alla notificazione della citazione. 2. L'immunita' prevista dal paragrafo 1 cessa se la persona comparsa, avendone avuto la possibilita', non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento da cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
Articolo 10 Trasmissione di sentenze e di estratti del casellario giudiziale
1. La Parte richiesta, quando trasmette una sentenza penale, fornisce anche le informazioni relative al procedimento che siano state eventualmente domandate dalla Parte richiedente. 2. La Parte richiesta comunica gli estratti del casellario giudiziale necessari all'autorita' giudiziaria della Parte richiedente ai fini dello svolgimento di un procedimento penale nella misura in cui la sua autorita' giudiziaria potrebbe ottenerli.
Articolo 11 Informazioni relative alle condanne
Ciascuna Parte informa annualmente l'altra Parte delle sentenze di condanna pronunciate dalle proprie autorita' giudiziarie nei confronti dei cittadini che si trovano sul territorio di tale ultima Parte.
TITOLO III PROCEDURA E SPESE
Articolo 12 Domanda di assistenza
1. Salvo quanto previsto all'art. 11 della presente Convenzione, l'assistenza e' prestata su domanda della Parte richiedente. 2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: a) l'autorita' giudiziaria che procede e le generalita' della persona nei cui confronti si procede, nonche' l'oggetto e la natura del procedimento e le disposizioni penali applicabili al caso; b) l'oggetto ed il motivo della domanda; c) ogni altra indicazione necessaria o utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare, l'identita' e, se possibile, il luogo dove si trova la persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti; d) le forme e le modalita' particolari eventualmente richieste per l'esecuzione degli atti, nonche' le generalita' delle autorita' o delle parti private che possono parteciparvi. 3. La domanda, qualora abbia ad oggetto la ricerca e l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere l'indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'atto, nonche', se del caso, delle domande particolari da porre.
Articolo 13 Modalita' di trasmissione
1. Le domande di assistenza giudiziaria tra le Parti sono effettuate per la Repubblica Italiana dal Ministero della Giustizia e per Repubblica Algerina Democratica e Popolare dal Ministero della Giustizia. 2. Le domande di assistenza giudiziaria sono ugualmente ammesse per via diplomatica. 3. Gli atti e i documenti trasmessi tra le Parti in originale o in copia autenticata sono esenti da legalizzazione.
Articolo 14 Lingua
Le domande di assistenza giudiziaria, gli atti e i relativi documenti nonche' gli estratti del casellario giudiziale, sono redatti nella lingua della Parte che le presenta e sono accompagnate da una traduzione in lingua francese.
Articolo 15 Spese
1. Sono a carico della Parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione dell'assistenza. 2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente le spese relative al trasferimento nel suo territorio di persone detenute, le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta, nonche' le spese indicate nel paragrafo 2 dell'art. 7 della presente Convenzione. Tali spese sostenute nel territorio della Parte richiesta sono anticipate da quest'ultima.
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16 Ratifica ed entrata in vigore.
1. La presente Convenzione sara' ratificata conformemente alla legislazione in vigore in ciascuna Parte. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. La presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte puo' denunciarla in ogni momento; la denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte avra' ricevuto la relativa notifica. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Algeri il 22 luglio 2003, in due originali, ciascuno nelle lingue araba ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana della Repubblica Algerina Democratica e Popolare
Il Ministro della Giustizia Il Ministro della Giustizia e Guardia Sigilli |
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