Gazzetta n. 84 del 9 aprile 2008 (vai al sommario) |
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LEGGE 18 marzo 2008, n. 58 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005. |
| Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 14.390 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 marzo 2008
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione: MARINI
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema, Ministro degli affari esteri Visto, Il Guardasigilli: Scotti
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LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1602): Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema) il 29 maggio 2007. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 luglio 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 19 e 24 luglio 2007; 1° agosto 2007. Esaminato in aula e approvato il 26 settembre 2007. Camera dei deputati: (atto n. 3081): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 ottobre 2007 con pareri delle commissioni I, II e V. Esaminato dalla III commissione il 24 ottobre 2007 e 19 dicembre 2007. Esaminato in aula il 20 dicembre 2007 ed approvato 19 febbraio 2008. |
| Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria, qui di seguito denominate "Parti contraenti", attribuendo un'importanza particolare allo sviluppo della loro collaborazione in materia di trasferimento delle persone condannate, desiderando intensificare e facilitare la cooperazione tra di loro nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, qui di seguito denominata "la Convenzione"; hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 Scopo dell'Accordo
1. Lo scopo del presente Accordo e' quello di regolamentare una procedura semplificata di trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione, dell'accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
Articolo 2 Rapporti con la Convenzione
1. I termini e le espressioni utilizzati nel presente Accordo devono essere interpretati nel senso in cui sono utilizzati nella Convenzione. 2. Per quanto non previsto nel presente Accordo si applicano le disposizioni della Convenzione.
Articolo 3 Ambito di applicazione
1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione puo' consentire al trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima: a) quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale condanna comportano una misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di condanna, b) quando la misura dell'espulsione o dell'accompagnamento alla frontiera o le altre misure di cui alla lettera a), sono adottate con provvedimento amministrativo definitivo nei confronti di una persona condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna. 2. Lo Stato di esecuzione dara' il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver sentito il parere della persona condannata. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione: a) una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al suo eventuale trasferimento e b) una copia della sentenza di condanna o della misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera o di ogni altra misura secondo la quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
Articolo 4 Principio di specialita'
1. Ogni persona trasferita in applicazione del presente Accordo non sara' perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della liberta' personale, per un qualsiasi fatto anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi: a. quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni della persona condannata; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l'estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entita' della pena; b. quando, avendo avuto la possibilita' di farlo, la persona condannata non ha lasciato, nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato di esecuzione, o se vi e' ritornata dopo averlo lasciato. 2. Ciononostante, lo Stato di esecuzione puo' adottare le misure necessarie, conformemente alla propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Articolo 5 Trasmissione di documentazione
1. La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati devono essere trasmessi dal Ministero della Giustizia dello Stato di condanna al Ministero della Giustizia dello Stato di esecuzione. 2. La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati devono essere redatti nella lingua dello Stato di condanna ed accompagnati da traduzione autenticata nella lingua dello Stato di esecuzione. 3. La risposta deve essere trasmessa attraverso le stesse Autorita' e nelle stesse forme di cui ai paragrafi precedenti.
Articolo 6 Procedura di rito applicabile
1. Nel caso di trasferimento, ai fini dell'esecuzione della condanna ai sensi del presente Accordo, ciascuna delle Parti contraenti applica la procedura di cui all'articolo 9 comma 1 lettera a) della Convenzione. 2. L'esecuzione della condanna viene regolata .alla legislazione vigente nello Stato di esecuzione che e' unicamente competente a prendere ogni decisione necessaria.
Articolo 7 Spese
Le spese di applicazione del presente Accordo saranno a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese prodottesi esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna.
Articolo 8 Applicazione nel tempo
Il presente Accordo si applica all'esecuzione di condanne emesse sia prima che dopo la sua entrata in vigore.
Articolo 9 Entrata in vigore
Il presente Accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo la data della ricezione, per via diplomatica, dell'ultima notifica relativa al completamento delle procedure interne delle Parti contraenti.
Articolo 10 Risoluzione delle vertenze
Qualsiasi vertenza relativa all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo sara' risolta mediante consultazioni e negozi bilaterali.
Articolo 11 Modifica dell'accordo
Il presente accordo puo' essere modificato mediante la stessa procedura seguita per la sua conclusione.
Articolo 12 Rapporti con altri Accordi internazionali Le disposizioni del presente Accordo non incidono sulle disposizioni degli altri accordi multilaterali conclusi dalle Parti contraenti.
Articolo 13 Validita' dell'Accordo
Il presente Accordo avra' efficacia a tempo indeterminato
Articolo 14 Denuncia dell'Accordo
Ciascuna Parte contraente puo' in ogni momento denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta. In tale caso l'Accordo cessera' di avere efficacia sei mesi dopo la data della ricezione della notifica dell'altra Parte contraente. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Sofia, il 22 novembre 2005, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e bulgara, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica di Bulgaria Roberto Castelli Georgi Petkanov
Ministro della Giustizia Ministro della Giustizia della Repubblica Italiana della Repubblica di Bulgaria |
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