Gazzetta n. 85 del 10 aprile 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2008 |
Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita pastorale del Papa Benedetto XVI a Brindisi e nel comune di Castrigliano del Capo in provincia di Lecce nei giorni 14 e 15 giugno 2008. (Ordinanza n. 3664). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 febbraio 2008, concernente la dichiarazione di «grande evento»" in relazione alla visita nella citta' di Brindisi di Papa Benedetto XVI; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2008, con il quale e' stato estesa la dichiarazione di «grande evento»" in relazione alla visita di Papa Benedetto XVI al territorio del comune di Castrigliano del Capo in provincia di Lecce; Considerato che la visita del Sommo Pontefice si svolgera' nella mattinata del 14 giugno 2008 nel territorio di Santa Maria di Leuca, comune di Castrigliano del Capo, presso il Santuario De Finibus Terrae, e nel tardo pomeriggio dello stesso giorno ed il giorno successivo nella citta' di Brindisi nelle aree ricomprese tra la zona portuale, piazzale Lenio Flacco, Sant'Apollinare e la Cattedrale; Considerato, quindi, che la visita pastorale in rassegna richiamera' nei predetti territori una notevole affluenza di pellegrini e che si rendera' necessario adottare specifici interventi volti a garantire un regolare afflusso e deflusso delle persone nell'area interessata dall'evento ed in quelle limitrofe, in condizioni di massima sicurezza; Considerato, inoltre, che la visita di Papa Benedetto XVI nei predetti territori coinvolgera' tutte le parrocchie, le diocesi italiane, le regioni ecclesiastiche, nonche' associazioni, movimenti ed aggregazioni religiose; Ravvisata, quindi, la necessita' di attuare con urgenza tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali necessari per il regolare svolgimento della visita pastorale, nonche' di definire gli aspetti organizzativi connessi al grande evento, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza e dell'ordine pubblico, della mobilita', della ricettivita' alberghiera, dell'accoglienza e della assistenza sanitaria; Acquisita l'intesa della regione Puglia; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1. 1. Il prefetto di Brindisi ed il prefetto di Lecce sono nominati commissari delegati per il «grande evento»" di cui in premessa, ciascuno per il proprio ambito territoriale, e provvedono alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali, strutturali e delle opere di adeguamento, nonche' al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione della visita pastorale che si terra' nella citta' di Brindisi e nel comune di Castrigliano del Capo in provincia di Lecce, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilita' ai partecipanti all'evento, nei giorni interessati dalla dichiarazione di «grande evento». 2. I commissari delegati, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, possono avvalersi di uno o piu' soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo, nonche' dell'autorita' portuale di Brindisi per il compimento delle opere funzionali all'evento in rassegna. 3. I commissari delegati per gli interventi di propria competenza provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 4. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. |
| Art. 2. 1. Per il compimento delle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, ciascun commissario delegato sara' supportato, nell'espletamento delle iniziative di propria competenza, da un'apposita struttura operativa, sita presso ciascuna prefettura - Ufficio territoriale di Governo, composta da personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni pubbliche, nel limite massimo di tre unita', che sara' messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta. 2. Ciascun commissario delegato puo' autorizzare il personale di cui al comma 1 ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sino ad un massimo di cinquanta ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale, attribuire un compenso mensile non superiore al 30% del trattamento economico in godimento, calcolato su base mensile. 3. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede ciascun commissario delegato con oneri posti a carico dell'art. 5. 4. Ciascun commissario delegato potra', altresi', avvalersi nell'espletamento delle proprie attivita', della collaborazione degli uffici regionali, degli altri enti pubblici territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. |
| Art. 3. 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241; leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza. |
| Art. 4. 1. I commissari delegati sono autorizzati ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194. |
| Art. 5. 1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede nel limite di 250.000,00 euro a valere sul fondo della protezione civile che verra' opportunamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui 150.000,00 euro destinati al prefetto di Brindisi e 100.000,00 euro al prefetto di Lecce, a valere sul contributo regionale di cui alla legge regionale 4 marzo 2008, n. 3, nonche' a valere su eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da amministrazioni statali o enti pubblici. 2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate rispettivamente al prefetto di Brindisi ed al prefetto di Lecce. |
| Art. 6. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivita' del commissario delegato. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 2008 Il Presidente: Prodi |
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