Gazzetta n. 86 del 11 aprile 2008 (vai al sommario) |
|
LEGGE 18 marzo 2008, n. 69 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006. |
| Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 marzo 2008
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MARINI
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Scotti ------ LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1377): Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema) l'8 marzo 2007. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 3 e 17 aprile 2007. Esaminato in aula e approvato il 9 maggio 2007.
Camera dei deputati (atto n. 2631): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 maggio 2007 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X. Esaminato dalla III commissione il 7 giugno 2007 e 19 febbraio 2008. Esaminato in aula ed approvato il 19 febbraio 2008. |
| Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica del Congo, qui di seguito denominati " le Parti Contraenti ", DESIDEROSI di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale da parte degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; RICONOSCENDO che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti, basati sugli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti; HANNO CONVENUTO quanto segue:
ARTICOLO I Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo : 1. Il termine "Investimento" indica ogni tipo di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di detta Parte Contraente, indipendentemente dalla forma giuridica e dal quadro giuridico prescelti. Fatto salvo quanto precede, sono da ritenersi investimenti in particolare, ma non a titolo esclusivo : a) beni mobili e immobili e ogni altro diritto in rem di proprieta', inclusi i diritti reali di garanzia su proprieta' appartenenti a terzi, nella misura in cui possano essere esercitati ai fini dell'investimento; b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in generale; c) crediti finanziari connessi ad un investimento, nonche' gli utili da capitale reinvestiti, i redditi da capitale e i diritti a qualsivoglia prestazione avente valore economico, connessa ad un investimento; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali e altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e l'avviamento commerciale; e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciate conformemente alla legge in vigore in materia di attivita' economiche, inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; f) qualunque incremento di valore dell'investimento iniziale. Eventuali modifiche alla forma giuridica prescelta per gli investimenti non avranno effetti sulla loro qualifica di investimenti. 2. Il termine "investitore" indica una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le succursali, consociate e filiali straniere controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche. 3. Il termine "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, indica una persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato, in conformita' con le sue leggi. 4. Il termine "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, indica qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, come istituti pubblici, societa' di persone, di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno organismi a responsabilita' limitata. 5. Il termine "Reddito" indica tutte le somme prodotte o che saranno prodotte da un investimento, compresi in particolare profitti o interessi, dividendi, royalties, compensi per servizi tecnici, di assistenza o di altro genere, nonche' ogni pagamento in natura. 6. Il termine "territorio" indica, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri ed il sottosuolo, le "zone marittime". Queste comprendono anche le zone marine e sottomarine su cui le Parti Contraenti hanno sovranita' o esercitano diritti di sovranita' e di giurisdizione in conformita' al diritto internazionale. 7. L'espressione "accordo di investimento" indica un accorda che una Parte Contraente puo' stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente allo scopo di regolamentare i loro rapporti specifici relativi all'investimento. 8. Il termine "trattamento non discriminatorio" indica un trattamento che sia almeno altrettanto favorevole del migliore trattamento tra quello nazionale e quello della nazione piu' favorita. 9. Il termine "diritto di accesso" indica il diritto di essere ammessi ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente, fatti salvi i limiti imposti dagli accordi internazionali vincolanti le due Parti Contraenti. 10. L'espressione "attivita' connesse ad un investimento" include, fra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di societa', filiali, agenzie, uffici e altre organizzazioni per la gestione delle attivita' commerciali; l'accesso ai mercati finanziari; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie allo svolgimento delle attivita' commerciali; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita ed il trasporto di materie prime e lavorate, di energia, carburanti e mezzi di produzione, nonche' la diffusione di informazioni commerciali.
ARTICOLO II Promozione e protezione degli investimenti
1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad Investire sul loro territorio. 2. Gli investitori di una Parte Contraente avranno un diritto di accesso alle attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente non meno favorevole di quello previsto all'Articolo III, paragrafo I. 3. Ciascuna Parte Contraente garantira' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le Parti Contraenti verificheranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra parte Contraente, nonche' delle societa' o imprese in cui sono stati effettuati detti investimenti, non siano mai oggetto di misure ingiustificate o discriminatorie. 4. Ciascuna Parte Contraente istituisce e mantiene nel suo territorio un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, incluso il rispetto in buona fede di tutti gli impegni presi nei confronti di ciascun investitore. S. Le Parti Contraenti non stabiliscono alcuna condizione per la realizzazione, lo sviluppo o il perseguimento degli investimenti che possa comportare l'accettazione o l'imposizione di obblighi relativi alla produzione per l'esportazione o prevedere l'approvvigionamento di beni in loco o altre condizioni analoghe. 6. Conformemente alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente accorda ai cittadini dell'altra Parte Contraente che si trovano sul suo territorio per un investimento regolato dal presente Accordo le condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attivita' professionali. Ciascuna Parte Contraente applichera' ai cittadini dell'altra Parte Contraente nonche' ai loro familiari il trattamento piu' favorevole nelle materie relative all'ingresso, al soggiorno, al lavoro e agli spostamenti all'interno del suo territorio. 7. Le societa' costituite conformemente alle leggi ed ai regolamenti di una Parte Contraente e che sono di proprieta' o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente sono autorizzate ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalita', in conformita' alle Leggi della Parte Contraente ospitante
ARTICOLO III Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita
1. Ciascuna Parte Contraente offrira' nel proprio territorio agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente e ai relativi redditi , un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da cittadini di paesi terzi. Lo stesso trattamento si applica anche alle attivita' connesse all'investimento. 2. Qualora in base alla legislazione di una Parte Contraente o agli obblighi internazionali in vigore, o che potrebbero entrare in vigore in futuro in una delle Parti Contraenti, si verificasse una situazione giuridica in base alla quale gli investitori dell'altra Parte Contraente godrebbero di un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori della suddetta altra Parte si applichera' agli investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti gia' costituiti. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e privilegi che una Parte Contraente potrebbe offrire agli investitori di un Paese terzo in virtu' dell'appartenenza ad un'unione doganale o economica, ad un mercato comune, a una zona di libero scambio, ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in virtu' di Accordi conclusi allo scopo di evitare la doppia imposizione o agevolare il commercio transfrontaliero.
ARTICOLO IV Indennizzo per danni o perdite
Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri eventi analoghi, la Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento offrira' un adeguato indennizzo per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che i suddetti siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti a titolo di indennizzo saranno effettuati in valuta liberamente convertibile, liberamente trasferibile senza indebito ritardo. Gli investitori interessati avranno diritto allo stesso trattamento dei cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, ad un trattamento non meno favorevole di quello degli investitori di Stati terzi.
ARTICOLO V Nazionalizzazione o esproprio
1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono soggetti ad alcuna misura tale da limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale o locale e dalle disposizioni emanate dalle autorita' amministrative e giurisdizionali competenti. 2. Gli investimenti e le attivita' connesse agli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, de jure o de facto, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o assoggettati a provvedimenti aventi un effetto equivalente, ivi comprese misure che pregiudichino le societa' e i beni controllati dall'investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalita' pubbliche o per interesse nazionale e dietro pagamento immediato, completo ed effettivo di un'indennita', e a condizione che tali misure siano state adottate su base non discriminatoria e in conformita' a tutte le disposizioni e procedure giuridiche. 3. L'equa indennita' sara' equivalente al valore commerciale effettivo dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. 4. Qualora risultasse difficoltoso stabilire il valore commerciale effettivo, quest'ultimo sara' determinato in base ai criteri di valutazione riconosciuti a livello internazionale. 5. L'indennita' sara' calcolata in una valuta convertibile, al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica, ed includera' gli interessi calcolati in base ai parametri EURIBOR a decorrere dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio fino alla data del pagamento; l'indennita' potra' essere liberamente riscossa e trasferita. 6. L'indennita' sara' corrisposta immediatamente dopo essere stata stabilita, senza indebiti ritardi e, in ogni caso, entro un mese. 7. Se l'oggetto dell'esproprio e' una societa' mista costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, l'indennita' che spetta all'investitore di una Parte Contraente sara' calcolata in base al valore della partecipazione del suddetto nella societa' mista, conformemente ai documenti pertinenti e sulla base degli stessi criteri di valutazione di cui ai paragrafi 3,4,5 e 6 del presente Articolo. 8. I cittadini o le societa' di una delle due Parti Contraenti che dichiarino che i loro investimenti o parte di essi siano stati espropriati avranno diritto ad un tempestivo esame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente avvenuto e in questo caso se l'esproprio e l'eventuale indennita', siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti. 9. Se dopo l'esproprio l'investimento espropriato non risulta utilizzato in tutto o in parte al fine previsto, il precedente proprietario e il suo/suoi aventi causa avranno diritto di riacquistarlo.I1 prezzo dell'investimento espropriato sara' calcolato con riferimento alla data del riacquisto sulla base degli stessi criteri di valutazione adottati al momento del calcolo dell'indennita' di cui ai paragrafi 3,4,5 e 6 del presente Articolo.
ARTICOLO VI Rimpatrio di capitale, utili e reddito
1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che tutti i pagamenti relativi all'investimento nel suo territorio effettuati da un investitore dell'altra Parte Contraente possano essere liberamente trasferiti all'interno ed al di fuori del proprio territorio senza indebiti ritardi e dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi fiscali. I trasferimenti comprendono, in particolare, ma non esclusivamente: a) il capitale e il capitale addizionale, compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento; b) il reddito netto, i dividendi, le royalties, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili; e) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento; d) i fondi per il rimborso dei mutui ottenuti per finanziare un investimento e per il pagamento dei relativi interessi; e) la retribuzione e le indennita' pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente nella misura e secondo le modalita' previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore; f) i pagamenti a titolo di indennizzo di cui all'Articolo IV. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 si riterranno assolti quando l'investitore avra' espletato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio e' stato effettuato l'investimento. 3. Senza limitare la portata dell'Articolo II1 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo l del presente Articolo il trattamento piu' favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati terzi. 4. Qualora a causa di gravi problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti una Parte Contraente fosse costretta a limitare temporaneamente il trasferimento di fondi, tali restrizioni si applicheranno agli investimenti effettuati ai sensi del presente Accordo solo se la Parte Contraente si attiene alle raccomandazioni pertinenti adottate nel caso specifico dal Fondo Monetario Internazionale. Dette restrizioni saranno adottate su base equa, non discriminatoria e in buona fede.
ARTICOLO VII Surroga
Qualora una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni abbia concesso una garanzia per i rischi non commerciali di un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente e abbia effettuato il pagamento per tale investitore sulla base della predetta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per quanto riguarda il trasferimento del pagamento alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale cessione, si applicano le disposizioni degli Articoli IV,V e VI del presente Accordo.
ARTICOLO VIII Procedure di trasferimento
1. I trasferimenti di' cui agli Articoli IV,V,VI e VII saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese. Tutti i trasferimenti saranno effettuati in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore ha richiesto il trasferimento in oggetto, ad eccezione delle disposizioni di cui al punto 5 dell'articolo V, relative al tasso di cambio, applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.
ARTICOLO IX Soluzione delle Controversie tra le Parti Contraenti
1. Ogni controversia insorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sara' risolta, per quanto possibile, tramite consultazioni e negoziato. 2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia presentato notifica scritta all'altra Parte Contraente, la controversia, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sara' deferita dinanzi ad un Tribunale Arbitrale ad boe, come stabilito dal presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale sara' composto come segue: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri. 4. Se, nel periodo specificato al paragrafo 3 del presente articolo, non sara' stata effettuata alcuna nomina, ciascuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di altra intesa, puo' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sara' investito della richiesta il Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sara' invitato a procedere alla nomina il membro della Corte Internazionale di Giustizia con maggiore anzianita' di grado, a condizione che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale deliberera' con voto di maggioranza e la sua decisione sara' vincolante. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per le udienze. Le spese relative al Presidente e tutte le altre spese saranno equamente suddivise fra le Parti Contraenti. II Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.
ARTICOLO X Soluzione delle Controversie fra Investitori e Parti Contraenti
1. Ogni controversia insorta fra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente relativamente ad un investimento, compresa una controversia sull'ammontare di un indennizzo, sara' risolta, per quanto possibile,tramite consultazioni e negoziato. 2. Nel caso in cui l'investitore e un ente dell'una o dell'altra Parte Contraente abbiano stipulato un accordo di investimento, sara' applicata la procedura prevista da tale accordo di investimento. 3. Se, come previsto al paragrafo I del presente Articolo, la controversia non puo' essere risolta amichevolmente nei sei mesi successivi alla data della richiesta scritta di soluzione, l'investitore in questione potra' sottoporre la controversia a sua scelta: a) al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale; b) al Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al Regolamento in materia di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante si impegna pertanto ad accettare di sottoporsi al suddetto arbitrato; c) al Centro Internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti (C.I.R.D.I.), per l'attuazione delle procedure arbitrali previste dalla Convenzione di Washington sulla soluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, del 18 marzo 1965, se o non appena entrambe le Parti Contraenti vi avranno aderito, 4. Ai sensi del paragrafo 3, lettera b, del presente Articolo, l'arbitrato sara' condotto in base alle seguenti disposizioni: a) Il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri; qualora essi non siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. La designazione degli arbitri sara' effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Parigi, in qualita' di Autorita' preposta alla nomina. L'Arbitrato si svolgera' a Parigi, tranne nel caso in cui le due Parti interessate abbiano concordato diversamente. Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applichera' le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonche' i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La decisione arbitrale sara' attuata nel territorio delle Parti Contraenti in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali e alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse sono Parte. b) Le Parti Contraenti eviteranno di negoziare per via diplomatica qualunque questione relativa ad una procedura arbitrale o ad una procedura giudiziaria pendente fintanto che dette procedure non siano concluse, come anche nel caso in cui una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario nel periodo stabilito dalla decisione, o entro un lasso di tempo da stabilire sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili nel caso in questione.
ARTICOLO XI Relazioni fra i Governi
Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari fra le Parti Contraenti.
ARTICOLO XII Applicazione dell'Accordo
Ai fini della sua applicazione futura, il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati prima della sua entrata in vigore dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, conformemente alle leggi ed ai regolamenti ivi vigenti. Tuttavia, il presente Accordo non si applica alle controversie insorte prima della sua entrata in vigore.
ARTICOLO XIII Applicazione di altre disposizioni
1. Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente Accordo quanto da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito entrambe le Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli. 2. Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti o altre disposizioni, o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione di investimento o altri accordi, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole. 3. Successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento, ogni modifica significativa della legislazione della Parte Contraente, che regoli direttamente o indirettamente l'investimento, non sara' applicata retroattivamente e gli investimenti effettuati nel quadro del presente Accordo saranno di conseguenza protetti. 4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano l'applicazione della normativa nazionale di prevenzione dell'evasione fiscale e dell'elusione. Le autorita' competenti di ciascuna Parte Contraente si impegnano a fornire, su richiesta dell'altra Parte Contraente, tutte le informazioni utili a tal fine.
ARTICOLO XIV Entrata in vigore
Il presente Accordo entrera' in vigore a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le due Parti Contraenti si saranno ufficialmente comunicato l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure interne di ratifica.
ARTICOLO XV Durata e Scadenza
1. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di 10 anni e sara' tacitamente rinnovato per un ulteriore quinquennio, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non piu' tardi di un anno prima della data di scadenza. 2. Nel caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza, come previsto ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da I a XIII resteranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Kinshasa il 13/09/2006 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. .spr; Per il Governo della Per il Governo della Repubblica taliana Repubblica Democratica del Congo |
|
|
|