Gazzetta n. 86 del 11 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 gennaio 2008
Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ed
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano definiti gli atti che devono essere depositati presso il registro delle imprese da parte dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale e le procedure connesse;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente la legge di semplificazione per l'anno 1999, ed, in particolare, l'art. 31 sugli strumenti di informazione informatica;

Decretano:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono definite le procedure per il deposito degli atti presso il registro delle imprese da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale e per l'accesso a tali atti da parte del Ministero della solidarieta' sociale e dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.
 
Art. 2.

Atti e documenti da depositare

1. Le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, per l'iscrizione in apposita sezione, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede legale, i seguenti atti e documenti:
a) l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;
c) il bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro della solidarieta' sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
d) per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma consolidata, di cui alle lettere b) e c), oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione;
e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.
I documenti di cui alle lettere b) e d) dovranno essere redatti secondo gli schemi di bilancio di esercizio che l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale predispone e rende pubblici entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2. Per l'attribuzione dei codici di attivita' economiche alle imprese sociali viene utilizzata la classificazione ICNPO (International Classification of Non Profit Organizations) elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la classificazione NACE-Ateco.
3. Il deposito viene effettuato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito, utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande all'ufficio del registro delle imprese.
4. In caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, sono depositati, oltre ai documenti previsti dalla normativa civilistica, i documenti previsti dal decreto del Ministro della solidarieta' sociale di cui all'art. 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, nel termine di trenta giorni dalla delibera di trasformazione, fusione e scissione o dall'avvenuta cessione.
5. Il Ministero della solidarieta' sociale e l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale accedono in via telematica alle informazioni e agli atti depositati.
 
Art. 3.

Controlli dell'ufficio del registro delle imprese

1. L'ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di deposito presentata dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale ne verifica la completezza formale prima di procedere all'iscrizione nella apposita sezione.
2. L'ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessita', puo' invitare l'organizzazione che esercita l'impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 24 gennaio 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro della solidarieta' sociale
Ferrero

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 200
 
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