Gazzetta n. 86 del 11 aprile 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
CIRCOLARE 25 febbraio 2008, n. 4786 |
Circolare esplicativa sull'applicazione del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217. |
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Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie
Ministero della salute - Gabinetto del Ministro
Ministero dello sviluppo economico - Gabinetto del Ministro
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane - Area verifiche e controlli tributi doganali e accise - Laboratori chimici
Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare - Gabinetto del Ministro
Istituto superiore di sanita' - Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria
Agenzia per la protezione dell'ambiente - Servizi tecnici
Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari
Al direttore generale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
Confagricoltura
Coldiretti
CIA
Copagri
Assofertilizzanti
Unionchimica
Istituto per il controllo della qualita' dei fertilizzanti
Assometab
Consorzio italiano compostatori
Il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 «Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2006 (di seguito decreto legislativo n. 217/2006), ha abrogato la legge n. 748/1984 ed ha adeguato la normativa nazionale a quella comunitaria (Reg. (CE) n. 2003/2003). Il citato decreto legislativo, disciplinando la materia, ha introdotto nuovi obblighi in relazione alla tracciabilita' dei fertilizzanti, quali: iscrizione al «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» ed al «Registro dei fertilizzanti», quest'ultimo limitato ai prodotti nazionali; conservazione delle registrazioni sull'origine dei fertilizzanti. Con nota circolare prot. n. 33462 del 4 agosto 2006, erano stati forniti chiarimenti sull'applicazione del decreto legislativo n. 217/2006 con particolare riferimento ai precitati obblighi. Al riguardo, tenuto conto dell'esperienza maturata nel periodo di prima applicazione delle succitate norme, si ritiene necessario apportare modificazioni ed aggiornamenti alle disposizioni impartite con la suddetta circolare. A. Iscrizione al «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» e al «Registro dei fertilizzanti». L'iscrizione al «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» e al «Registro dei fertilizzanti», tenuti presso questa Direzione generale, deve avvenire, ai sensi dell'art. 8, comma 1, prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato. Le domande di iscrizione devono essere effettuate impiegando l'apposita modulistica prevista negli allegati 13 e 14 del decreto legislativo n. 217/2006 e disponibili in formato elettronico sul sito web di questo Ministero. La domanda per l'iscrizione al «Registro dei fertilizzanti» deve essere corredata di un facsimile dell'etichetta del fertilizzante di cui si chiede l'iscrizione e del «Rapporto di prova» emesso da un laboratorio di analisi conforme ai requisiti di cui all'allegato 11 del decreto legislativo n. 217/2006. Dal 1° gennaio 2009 tali laboratori dovranno essere iscritti all'elenco di cui al punto C della presente Circolare in conformita' dell'art. 6, punto 3 del predetto decreto legislativo e dell'art. 30, comma 1 del Reg. (CE) n. 2003/2003. Le domande di iscrizione al «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» e al «Registro dei fertilizzanti» devono essere inoltrate su supporto cartaceo e su supporto informatico ai seguenti indirizzi: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA VIII - settore fitosanitario e dei fertilizzanti, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - qpa8@politicheagricole.gov.it e, per conoscenza: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - Ufficio IV/T, via del Fornetto, 85 - 00149 Roma - icq.dgt.4t@politicheagricole.gov.it A partire dall'anno 2009, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun fabbricante presente sul «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» dovra' comunicare l'intenzione di proseguire la propria attivita' e inoltrare l'elenco dei fertilizzanti di cui intende confermare la presenza sul «Registro dei fertilizzanti» nel corso dei 12 mesi successivi (Allegato 1). La mancata comunicazione comportera' la cancellazione dei fabbricanti e/o dei fertilizzanti dai Registri. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA VIII - settore fitosanitario e dei fertilizzanti, provvede alla pubblicazione del «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» e del «Registro dei fertilizzanti» sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it. Tale pubblicazione costituisce valida certificazione dell'avvenuto inserimento nei suddetti Registri ai sensi del decreto legislativo n. 217/2006. B. Tracciabilita' sull'origine dei fertilizzanti. L'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 217/2006 stabilisce che i fabbricanti di fertilizzanti, al fine di garantire la tracciabilita' dei concimi CE e degli altri fertilizzanti, conservino le registrazioni sull'origine dei concimi. Queste devono essere messe a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi, fintantoche' il concime e' immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato. Con la nota circolare prot. n. 33462 del 4 agosto 2006 erano state impartite specifiche disposizioni ai fini dell'applicazione di tale norma, ed in proposito era stato fornito, in allegato alla medesima, uno schema di «registro sull'origine dei fertilizzanti» da vidimare preventivamente presso l'Ufficio dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari (di seguito Ispettorato) competente per territorio. Tuttavia, con nota prot. 4692 dell'11 maggio 2007, l'obbligo relativo all'applicazione dello schema proposto era stato sospeso in attesa di ulteriori disposizioni in materia. Con la presente si forniscono istruzioni sulle modalita' di tenuta del sistema di registrazione al fine di garantire la tracciabilita' dei fertilizzanti in conformita' dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 217/2006. Il citato decreto, benche' preveda specifici obblighi (garanzia della tracciabilita' dei concimi, conservazione delle registrazioni sull'origine dei fertilizzanti) e le relative sanzioni in caso di inadempienza (art. 12, comma 2, lettere f), g) ed h), nulla stabilisce circa i criteri e le modalita' di attuazione. Pertanto risulta necessario esplicitare i requisiti minimi del sistema di registrazione al fine di fornire indicazioni univoche agli operatori ed agli Organismi di controllo. Per quanto sopra, e' stato elaborato un sistema di registrazione a garanzia della tracciabilita' (Allegato 2) al quale i fabbricanti devono attenersi al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 217/2006. Tale sistema, pur non apportando prescrizioni aggiuntive rispetto al succitato decreto legislativo, possiede caratteristiche di flessibilita' ed adattabilita' ai vari sistemi di tenuta contabile delle aziende. Di seguito si riassumono le principali novita' introdotte: non e' obbligatoria la tenuta di uno specifico registro e la relativa vidimazione preventiva da parte dell'Ispettorato; la tracciabilita' e' garantita da una serie di informazioni obbligatorie a carico degli operatori che possono essere registrate su sistema informatico o su supporto cartaceo. Le informazioni, mediante la sussistenza di un «nesso» tra materia prima, lavorazione e prodotto finito, devono permettere agli Organismi di controllo di risalire all'identificazione, per ogni lotto di prodotto finito, delle materie prime utilizzate nel processo produttivo. Inoltre sono stati forniti chiarimenti in merito a: la definizione di fertilizzante in funzione della conservazione delle registrazioni inerenti la tracciabilita'; le responsabilita' ed il luogo di tenuta del sistema di tracciabilita' nel caso di lavorazione per conto terzi. C. Elenco laboratori competenti a verificare le caratteristiche dei fertilizzanti. Il Ministero, tramite l'Ispettorato provvede, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 217/2006, alla pubblicazione annuale dell'elenco dei laboratori presenti sul territorio nazionale che sono competenti a prestare servizi necessari per verificare la conformita' dei prodotti regolamentati dal suddetto decreto. La pubblicazione e' subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'allegato 11 del medesimo decreto legislativo. A tale scopo i laboratori interessati dovranno trasmettere apposita istanza, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti, al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - Ufficio IV/T, via del Fornetto, 85 - 00149 Roma. Successivamente, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 217/2006, il Ministero, mediante l'Ispettorato, trasmette al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione europea, l'elenco dei laboratori approvati nel territorio nazionale che sono competenti a prestare servizi necessari per verificare la rispondenza dei concimi CE alle prescrizioni del Reg. CE 2003/2003. D. Pubblicita' ed abrogazioni. Si invitano le autorita' e le associazioni in indirizzo a dare ampia diffusione del contenuto della presente circolare ai soggetti interessati. La presente circolare verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it. La circolare prot. n. 33462 del 2006 e' soppressa. Roma, 25 febbraio 2008 Il Ministro: De Castro |
| Allegato
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