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| Gazzetta n. 87 del 12 aprile 2008 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 18 marzo 2008 |  | Autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario «Bristar», registrato al n. 14050. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 
 Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprire 1962, n. 283, modificato dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  145  del  23 giugno  1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista  la domanda presentata in data 19 settembre 2007 dall'impresa Agristar   Systems   S.r.l.   intesa   ad  ottenere  l'autorizzazione all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato Bristar   uguale   al   prodotto  di  riferimento  denominato  Wudang registrato al n. 12265 con decreto direttoriale in data 16 marzo 2006 dell'impresa Rocca Frutta S.r.l. con sede in Gaibana (Ferrara);
 Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:
 il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di riferimento denominato Wudang dell'impresa Rocca Frutta S.r.l.;
 non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
 sussiste  un  legittimo  accordo  con il titolare del prodotto di riferimento;
 Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione Consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Accertato  che  la classificazione del preparato denominato Bristar e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
 Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza attiva Bifentrin;
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 
 Decreta:
 
 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 16 marzo 2011 l'impresa  Agristar  Systems  S.r.l. con sede Bologna, via Martiri di Montesole  n.  29/b,  e'  autorizzata  ad  immettere  in commercio il prodotto  fitosanitario  Pericoloso per l'ambiente denominato Bristar con   la  composizione  e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta allegata al presente decreto.
 Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da:   ml 5-10-25-50-100-250-500 e litri 1-5-10-20.
 Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dall'impresa:
 Sthalertec Deutschland GmBH & Co. KG - Stade (Germania), prodotto presso lo stabilimento dell'impresa;
 Chemia  S.p.A.  -  S. Agostino  (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre  1975/30 novembre  1994,  e  confezionato  presso lo stabilimento  dell'impresa:  Althaller  Italia S.r.l. S. Colombano al Lambro    (Milano)    autorizzato   con   decreti   del   17 febbraio 1981/1° febbraio 2000.
 La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
 Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14050.
 Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa, all'Impresa interessata.
 Roma, 18 marzo 2008
 Il direttore generale: Borrello
 |  |  |  | Allegato 
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