Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 febbraio 2008
Approvazione dell'elenco prezzi unitari di mercato dei prodotti agricoli e dei costi di smaltimento delle carcasse animali per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2008.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici aversi (nuova normativa del Fondo di solidarieta' nazionale);
Visto in particolare il capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004 che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-20013 (2006/C 319/01);
Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della commissione del 15 dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato;
Visto il piano assicurativo 2008, approvato con decreto 28 dicembre 2007, n. 26078;
Visto l'art. 127, della legge n. 388/2000, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Visti i prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio 2005-2007;
Ritenuto di adottare, per le produzioni vegetali, la media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati nel triennio 2005-2007, quali importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2008;
Ritenuto di confermare i prezzi unitari adottati nel 2007 per le strutture-serre, per le reti antigrandine e per gli indennizzi di mancato reddito per le epizoozie e per lo smaltimento dei capi zootecnici morti, secondo le convenzioni stipulate dalle Associazioni provinciali allevatori;
Decreta:
Art. 1.
1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2008, in attuazione del piano assicurativo agricolo approvato con decreto 28 dicembre 2007, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
2. I valori riportati nell'elenco allegato, distinti per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.
3. Per il riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente varieta', puo' essere maggiorato fino a Euro 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i controlli da parte della regione territorialmente competente.
4. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, puo' essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della regione territorialmente competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».
 
Art. 2.
1 . Nel termine perentorio di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti interessati alla stipula delle polizze possono segnalare eventuali esigenze di ulteriori prezzi, non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo qpa4@politicheagricole.gov.it . Nei successivi trenta giorni, in presenza dei dati conoscitivi di mercato e sulla base del parere dell'ISMEA, si provvede alla determinazione dei nuovi prezzi.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2008
Il Ministro: De Castro
 
Allegato

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