Gazzetta n. 90 del 16 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 14 febbraio 2008
Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto aziende alberghiere.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera g) del suddetto provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;
Visto l'art. 1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;
Visto l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;
Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005, concernente la determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo- comparto aziende alberghiere -, riferito al mese di luglio 2005;
Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo stipulato il 26 luglio 2007 tra FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO, FEDERRETI e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS, nonche' il CCNL del 28 luglio 2007 tra FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO e UGL Commercio e Turismo;
Considerata la necessita' di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dai mesi di luglio 2007 e gennaio 2008;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei sopraindicati contratti, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attivita';
Accertato che nell'ambito dei suddetti contratti non sono stati stipulati accordi territoriali;
Decreta:
Art. 1.
Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto aziende alberghiere -, riferito ai mesi di luglio 2007 e gennaio 2008, e' determinato a livello nazionale nelle unite tabelle che fanno parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Le tabelle prescindono:
a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire;
b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;
c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2008
Il Ministro: Damiano
 
Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 6-7 <----
 
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