Gazzetta n. 90 del 16 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 15 febbraio 2008
Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lett. g) del suddetto provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;
Visto l'art. 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;
Visto l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 dicembre 2007, concernente la determinazione del costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva» -, riferito al mese di luglio 2007;
Considerata la necessita' di aggiornare il suddetto costo orario del lavoro a valere dal mese di gennaio 2008;
Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo stipulato il 26 luglio 2007 tra FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO, FEDERRETI e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS, nonche' il CCNL del 28 luglio 2007 tra FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA, FIAVET, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO e UGL Commercio e Turismo;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attivita';
Accertato che nell'ambito del suddetto contratto sono stati stipulati accordi territoriali concernenti la quota provinciale, il premio di presenza, il terzo elemento e il premio di produttivita' ;
Decreta:
Art. 1.
Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva» -, riferito al mese di gennaio 2008 e' determinato in distinte tabelle con riferimento rispettivamente alla contrattazione nazionale e a quella provinciale, limitatamente alle provincie nelle quali e' intervenuta la contrattazione di secondo livello;
Le citate tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Le tabelle prescindono:
a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire;
b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale, dagli utili di impresa;
c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2008
Il Ministro: Damiano
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 9 a pag. 54 <----
 
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