Gazzetta n. 90 del 16 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 febbraio 2008, n. 74
Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilita' solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Visti, in particolare, i commi da 28 a 33 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, con i quali e' stata introdotta la responsabilita' solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi;
Visto il comma 34 del predetto articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006 che prevede l'adozione di un decreto interministeriale volto ad individuare la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti previsti nei commi da 28 a 33 dell'articolo 35 del medesimo decreto-legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto, in particolare, l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in cui si stabilisce che le norme ivi contenute disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonche' la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione, ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono;
Visto l'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che individua i soggetti abilitati al compimento di talune attivita' di assistenza fiscale;
Visto l'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-14700/UCL del 13 settembre 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Comunicazioni di dati relativi ai lavoratori
impiegati nell'esecuzione del subappalto
1. Il subappaltatore comunica all'appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati, nonche' ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti.
2. L'appaltatore comunica al committente i dati di cui al comma 1, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, secondo quanto disposto dal comma 32 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.



Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'art. 35, commi 28, 29, 30, 31,
32, 33 e 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
di contrasto all'evasione fiscale:
«28. L'appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore della effettuazione e del versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il
subappaltatore.
29. La responsabilita' solidale viene meno se
l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che
gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la
fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente
eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore puo' sospendere
il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte
del subappaltatore della predetta documentazione.
30. Gli importi dovuti per la responsabilita' solidale
di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente
l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al
subappaltatore.
31. Gli atti che devono essere notificati entro un
termine di decadenza al subappaltatore sono notificati
entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La
competenza degli uffici degli enti impositori e
previdenziali e' comunque determinata in rapporto alla sede
del subappaltatore.
32. Il committente provvede al pagamento del
corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da
parte di quest'ultimo della documentazione attestante che
gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la
fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente
eseguiti dall'appaltatore.
33. L'inosservanza delle modalita' di pagamento
previste al comma 32 e' punita con la sanzione
amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli
adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni
di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il
servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini
della presente sanzione si applicano le disposizioni
previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La
competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione e'
comunque determinata in rapporto alla sede
dell'appaltatore.
34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si
applicano, successivamente all'adozione di un decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, che stabilisca
la documentazione attestante l'assolvimento degli
adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti
di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi
conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti
nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei
committenti non esercenti attivita' commerciale, e, in ogni
caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la
responsabilita' solidale per l'effettuazione ed il
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente.».
Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa:
«Art. 2 (Oggetto). - 1. Le norme del presente testo
unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e
la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e
documenti da parte di organi della pubblica
amministrazione; disciplinano altresi' la produzione di
atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione
nonche' ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra
loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi
consentono.».
Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 35 (Responsabili dei centri). - 1. Il
responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa
documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
nonche' di queste ultime alla relativa documentazione
contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed
extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
e da altra documentazione idonea.».
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, lettera a)
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni in via telematica mediante il servizio
telematico Entratel si considerano soggetti incaricati
della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;».
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
Per il testo del comma 32 dell'art. 35 del
decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 2.
Documentazione attestante l'avvenuto versamento
delle ritenute fiscali
1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in base al modello riportato nell'allegato 1 del presente decreto e delle copie del modello F24 di cui all'articolo 3 corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto.
2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da parte dell'impresa subappaltatrice, puo' essere rilasciata mediante una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sulla base del modello di cui all'allegato 2 al presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente comma e' alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e all'utilizzo da parte dell'impresa subappaltatrice del modello F24 riferito al singolo subappalto per il versamento delle ritenute fiscali relative al personale impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati in subappalto.
3. Il rilascio da parte del subappaltatore della dichiarazione e delle copie del modello F24 riferito al singolo subappalto corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, di cui al comma 1, ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilita' solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 1.
4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalita' di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006.



Note all'art. 2:
Si riporta il testo degli articoli 2 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa:
«Art. 2 (Oggetto). - 1. Le norme del presente testo
unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e
la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e
documenti da parte di organi della pubblica
amministrazione; disciplinano altresi' la produzione di
atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione
nonche' ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra
loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi
consentono.».
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 35 (Responsabili dei centri). - 1. Il
responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa
documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
nonche' di queste ultime alla relativa documentazione
contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed
extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
e da altra documentazione idonea.».
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, lettera a)
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni in via telematica mediante il servizio
telematico Entratel si considerano soggetti incaricati
della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;».
Per il testo dei commi 28, 32 e 33 dell'art. 35 del
decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 3.
Modello F24 riferito al singolo subappalto
1. Ai fini del controllo dell'esatto versamento delle ritenute fiscali riferite ai soggetti impiegati nell'esecuzione di ogni singola opera o prestazione della fornitura o del servizio a favore dell'impresa appaltatrice, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le caratteristiche del modello F24 riferito al singolo subappalto che deve essere utilizzato da parte dell'impresa subappaltatrice, comprendenti comunque il codice fiscale dell'impresa appaltatrice e l'importo delle ritenute per le quali e' attribuita la responsabilita' solidale di cui al comma 28, dell'articolo 35, del citato decreto-legge n. 223 del 2006.
2. In presenza di lavoratori utilizzati nell'esecuzione di piu' appalti, l'impresa subappaltatrice determina l'importo delle ritenute, da indicare nel modello F24 di cui al comma 1, in misura proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del dipendente con riguardo ai singoli appalti stipulati dalla predetta impresa.



Nota all'art. 3:
Per il testo del commi 28 dell'art. 35 del
decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 4.
Documentazione attestante l'avvenuto versamento
dei contributi previdenziali ed assicurativi
1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice della seguente documentazione:
a) prospetto analitico redatto in forma libera contenente:
1) nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto;
2) ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore;
3) indicazione dell'aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati;
b) Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati rientranti nella comunicazione di cui all'articolo 1.
2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da parte dell'impresa subappaltatrice, puo' essere rilasciata mediante una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero del professionista responsabile dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sulla base del modello di cui all'allegato 3 al presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente comma e' alternativa al rilascio della documentazione di cui al comma 1.
3. Il rilascio da parte del subappaltatore della documentazione di cui al comma 1 ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilita' solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 dei citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 1.
4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalita' di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006.



Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, lettere a) e
b) del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
«Art. 35 (Responsabili dei centri). - 1. Il
responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa
documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
nonche' di queste ultime alla relativa documentazione
contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed
extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
e da altra documentazione idonea.».
Per il testo dell'art. 3, comma 3 lettera a) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e
dei commi 28, 32 e 33 dell'art. 35 del decreto-legge n. 223
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248
del 2006, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 5.
Efficacia
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi di cui all'articolo 35, comma 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 febbraio 2008
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 398



Nota all'art. 5:
Per il testo del comma 34 dell'art. 35, del
decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, si veda nelle
note alle premesse.



 
Allegati

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