Gazzetta n. 91 del 17 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 25 febbraio 2008
Concessione ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di duecentoventi lavoratori dipendenti della societa' Alpi Eagles S.p.a. (Decreto n. 42852).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»
Visto l'accordo in data 29 gennaio 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della societa' Alpi Eagles S.p.a., nonche' delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dai citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 30 gennaio 2008, in favore di un numero massimo di duecentoventi unita', dipendenti dalla societa' di cui trattasi ed impiegati nelle sedi i servizio di:
S. Angelo di Piove di Sacco (Padova);
Aeroporto Marco Polo (Venezia);
Aeroporto Capodichino (Napoli);
Aeroporto Internazionale di Catania (Catania);
Vista l'istanza presentata in data 29 gennaio 2008, con la quale la societa' Alpi Eagles S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 30 gennaio 2008 al 29 luglio 2008, in favore di ducentoventi lavoratori dipendenti delle predette sedi di servizio.
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 30 gennaio 2008 al 29 luglio 2008, in favore di ducentoventi lavoratori dipendenti dalla societa' Alpi Eagles S.p.a., ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 29 gennaio 2008, in favore di duecentoventi lavoratori dipendenti della societa' Alpi Eagles S.p.a., sede in S. Angelo di Piove (Padova), unita':
S. Angelo di Piove (Padova);
Aeroporto Marco Polo (Venezia);
Aeroporto Capodichino (Napoli);
Aeroporto Internazionale di Catania (Catania), per il periodo dal 30 gennaio 2008 al 29 luglio 2008, pagamento diretto: SI.
 
Art. 2.
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 
Art. 3.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 4.
La societa' Alpi Eagles S.p.a. e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2008
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano
 
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