Gazzetta n. 91 del 17 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 marzo 2008
Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario reg. n. 9745 dell'Impresa Basf Italia S.p.a., a base di fipronil, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti
e della nutrizione
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2007 di recepimento della direttiva 2007/52/CE della Commissione del 16 agosto 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive, tra cui il fipronil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto in particolare l'art. 1 del citato decreto ministeriale 20 settembre 2007 che indica il 30 settembre 2017 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fipronil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario elencato nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 20 settembre 2007, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Visto il parere espresso in data 28 febbraio 2008 alla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, favorevole alla ri-registrazione provvisoria fino al 30 settembre 2017 del prodotto fitosanitario riportato in allegato, con adeguamento alle nuove condizioni d'impiego definite per la sostanza attiva fipronil, fatti salvi gli adempimenti, previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto 20 settembre 2007, pena la revoca delle autorizzazioni relative al prodotto fitosanitario in questione;
Considerato inoltre che la Commissione consultiva ha altresi' ritenuto di condizionare la registrazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi alla presentazione entro il 30 settembre 2008 di ulteriori studi che confermino la valutazione del rischio per gli uccelli granivori, i mammiferi e le api mellifere, in particolare le larve di api; come indicato nella parte B dell'allegato alla direttiva di iscrizione della sostanza attiva fipronil;
Vista la nota dell'Ufficio, datata 18 marzo 2008, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario elencato in allegato ha trasmesso gli atti definitivi richiesti dall'ufficio;
Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 30 settembre 2017 il prodotto fitosanitario indicato in allegato fatto salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, comma 2, del citato decreto 20 settembre 2007 nonche' l'esito delle valutazioni dei dati indicati nella parte B dell'allegato alla direttiva di iscrizione della sostanza attiva fipronil;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
1. Il prodotto fitosanitario elencato nell'allegato al presente decreto, contenente la sostanza attiva fipronil, e' ri-registrato provvisoriamente fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fipronil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, alle nuove condizioni d'impiego e con adeguamento delle frasi cautelative da riportare nelle etichette.
2. Sono fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, comma 2, del citato decreto 20 settembre 2007, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95 nonche' l'esito della valutazione dai dati indicati nella parte B dell'allegato alla direttiva di iscrizione della sostanza attiva fipronil, che dovranno essere presentati entro il 30 settembre 2008, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi.
3. Sono approvate quale parte integrante del decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio.
4. L'impresa titolare della registrazione e' tenuta a rietichettare o a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2008
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato Prodotto fitosanitario a base di fipronil ri-registrato
provvisoriamente fino al 30 settembre 2017

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| N. reg.ne | Nome prodotto | Data reg.ne | Impresa =====================================================================
1 | 9745 | REGENT 500 FS | 09/09/1998 | BASF ITALIA S.P.A.

----> Vedere allegato a pag. 9 <----
 
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