Gazzetta n. 92 del 18 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 marzo 2008, n. 76
Regolamento concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalita' di accertamento e verifica delle spese per il credito d'imposta inerente le attivita' di ricerca e di sviluppo, di cui ai commi 280, 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti i commi 280, 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con i quali si prevede che:
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, e' attribuito alle imprese un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attivita' di ricerca e sviluppo, in conformita' alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, e che tale misura e' elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con universita' ed enti pubblici di ricerca;
ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta;
il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute; l'eventuale eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso;
Visto il comma 283 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attivita' di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalita' di verifica ed accertamento della effettivita' delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria;
Visto il comma 66 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che modifica i commi 280 e 281 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, elevando al 40 per cento la misura del credito d'imposta per i costi di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con universita' ed enti pubblici di ricerca, ed elevando, inoltre, a 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta l'importo complessivo massimo dei costi su cui determinare il credito d'imposta;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);
Vista la decisione della Commissione europea dell'11 dicembre 2007 C(2007) 6042 def. con la quale si stabilisce che il credito d'imposta sopra citato, non classificandosi come aiuto di Stato, non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato CE;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2008;
Ritenuto di accogliere le osservazioni e proposte formulate dal Consiglio di Stato, valutando di non dare corso all'accoglimento dei suggerimenti rimessi alla valutazione delle Amministrazioni proponenti, di cui ai punti 1.2, 1.4.2 del citato parere, in quanto suscettibili di ingenerare problematicita' applicative;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 14 marzo 2008 ed il relativo nulla osta manifestato con nota del 20 marzo 2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Con il presente decreto sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alle attivita' di ricerca e di sviluppo agevolabili e alle modalita' di verifica e accertamento della effettivita' delle spese e dei costi sostenuti e della loro coerenza con la disciplina comunitaria.



.Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea (GUUE).

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 1, commi 280, 281 e 282, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., sono i seguenti:
«280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2009, alle imprese e' attribuito un credito d'imposta nella
misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attivita'
di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in
conformita' alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti
di Stato in materia, secondo le modalita' dei commi da 281
a 285. La misura del 10 per cento e' elevata al 40 per
cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti
a contratti stipulati con universita' ed enti pubblici di
ricerca.
281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta
i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50
milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.
282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella
relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla
formazione del reddito ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e'
utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al
comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza e'
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il
credito e' concesso.».
- Il testo degli articoli 96 e 109, comma 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, S.O., sono i seguenti:
«Art. 96. (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi
nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b),
dell'art. 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta
fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi
assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per
cento del risultato operativo lordo della gestione
caratteristica. La quota del risultato operativo lordo
prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la
deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari
di competenza, puo' essere portata ad incremento del
risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la
differenza tra il valore e i costi della produzione di cui
alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile, con
esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b),
e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali,
cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio;
per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali si assumono le voci di conto
economico corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza
gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonche' gli
oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di
mutuo, da contratti di locazione finanziaria,
dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni
altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione
degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura
commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli
derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei
soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si
considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del
presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso
ufficiale di riferimento aumentato di un punto,
ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta
sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta,
se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli
interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza
eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia
inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di
competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari
indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, con l'eccezione delle societa' che esercitano
in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di
partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da
quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di
assicurazione nonche' alle societa' capogruppo di gruppi
bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi
precedenti non si applicano, inoltre, alle societa'
consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o
parziale, dei lavori, ai sensi dell'art. 96 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, alle societa' di progetto
costituite ai sensi dell'art. 156 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle societa'
costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti
di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive
modificazioni, nonche' alle societa' il cui capitale
sociale e' sottoscritto prevalentemente da enti pubblici,
che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di
acqua, energia e teleriscaldamento, nonche' impianti per lo
smaltimento e la depurazione.
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole
di indeducibilita' assoluta previste dall'art. 90, comma 2,
e dai commi 7 e 10 dell'art. 110 del presente testo unico,
dall'art. 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e
dall'art. 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle
societa' cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale
di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale
eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati
indeducibili generatasi in capo a un soggetto puo' essere
portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo
se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al
consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un
risultato operativo lordo capiente non integralmente
sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche
alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione
di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel
consolidato nazionale.
8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i
soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale
possono essere incluse anche le societa' estere per le
quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti
dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b)
e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato
devono essere indicati i dati relativi agli interessi
passivi e al risultato operativo lordo della societa'
estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2.».
«5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente.».
Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 luglio 1997, n. 174, e' il seguente:
«Art. 17. (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.».
- Il testo dell'art. 1, commi 283, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., e' il seguente:
«283. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2008, sono
individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle
imprese per quanto attiene alla definizione delle attivita'
di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalita' di
verifica ed accertamento della effettivita' delle spese
sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina
comunitaria di cui al comma 280.».
- Per il testo dell'art. 1, commi 280, 281, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si veda le note alle premesse.
- La disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
30 dicembre 2006, n. C 323.
- Il testo dell'art. 87, paragrafo 1 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, recante «Aiuti concessi
dagli Stati» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. C 325 del 24 dicembre 2002, e' il
seguente:
«Art. 87. - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente
trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella
misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare
la concorrenza.».
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O., e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».



 
Art. 2.
Attivita' ammissibili
1. Coerentemente con quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, sono ammissibili al credito d'imposta di cui ai commi 280 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le seguenti attivita' di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili. Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali. Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.



Nota all'art. 2:

- Per il testo dell'art. 1, commi 280, 281 e 282, della
legge 27 dicembre 2006, si veda le note alle premesse.



 
Art. 3.
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese operanti in tutti i settori di attivita', escluse le imprese in difficolta' di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' (2004/C 244/2).



Nota all'art. 3:
- Il testo della Comunicazione della Commissione
europea per gli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficolta', e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 1° ottobre 2004, n. C244.



 
Art. 4.
Costi ammissibili
1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono ammissibili, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta, i costi, nella misura congrua e pertinente, riguardanti:
a) il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purche' impiegati nell'attivita' di ricerca e sviluppo;
b) gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attivita' di ricerca e sviluppo;
c) i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attivita' di ricerca e sviluppo;
d) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
e) i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivita' di ricerca e sviluppo;
f) le spese generali;
g) i costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l'attivita' di ricerca e sviluppo.
2. Con riferimento ai costi di cui alla lettera a) del comma 1, viene preso in considerazione il costo aziendale del personale dipendente, compreso quello assunto con contratto «a progetto», in rapporto all'effettivo impiego per le attivita' di ricerca e sviluppo.
3. Con riferimento ai costi di cui alla lettere b) e c) del comma 1, sono ammissibili le quote di ammortamento, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali, arti e professioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1989, n. 27, S.O., in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo.
4. Con riferimento ai costi di cui alla lettera f), del comma 1, sono ammissibili spese generali forfetarie nella misura del 10% dei costi di cui al comma 1, lettera a).
5. I fabbricati, gli strumenti e le attrezzature, sono ammissibili anche se acquisiti mediante locazione finanziaria, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a quella stabilita dall'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tal caso, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo.



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 102, comma 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, S.O., e' il seguente:
«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria
l'impresa concedente che imputa a conto economico i
relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo
piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa
utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di
locazione finanziaria, la deduzione e' ammessa a condizione
che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi
del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita'
esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili,
qualora l'applicazione della regola di cui al periodo
precedente determini un risultato inferiore a undici anni
ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e' ammessa
se la durata del contratto non e', rispettivamente,
inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.
Per i beni di cui all'art. 164, comma 1, lettera b), la
deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e'
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia
inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di
interessi impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle
regole dell'art. 96.».



 
Art. 5.
Procedure di comunicazione
1. L'impresa beneficiaria indica, a pena di decadenza, in un'apposita sezione della dichiarazione dei redditi il prospetto relativo ai costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo del credito d'imposta.
 
Art. 6.
Controlli
1. I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta da parte delle imprese beneficiarie sono effettuati dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilita' di specifiche attivita' ovvero alla pertinenza e congruita' dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero dello sviluppo economico, che, previa richiesta della stessa Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attivita' di controllo.
2. Con riferimento ai costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo del credito d'imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilita' e l'effettivita' degli stessi e in particolare, oltre ai titoli di spesa relativi alle acquisizioni di beni e servizi:
a) per quanto riguarda i costi del personale, fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell'attivita' di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell'attivita' di ricerca e sviluppo;
b) per quanto riguarda gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile dell'attivita' di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l'attivita' di ricerca e sviluppo;
c) per quanto riguarda i fabbricati dedicati esclusivamente alla realizzazione di centri di ricerca, dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile dell'attivita' di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l'attivita' di ricerca e sviluppo;
d) per quanto riguarda le acquisizioni effettuate mediante locazione finanziaria, documentazione attestante il costo sostenuto dal concedente.
3. La documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 e' predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ed e' controfirmata da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
 
Art. 7.
Recupero del credito
1. Qualora venga accertato il mancato rispetto dei presupposti e delle condizioni previste per la fruizione del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate procede al recupero dell'importo indebitamente fruito, dei relativi interessi e delle sanzioni applicabili, secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 28 marzo 2008
Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 356



Nota all'art. 7:

- Il testo dell'art. 1, commi da 421 a 423 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.:
«421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nonche' quelli previsti dagli
articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente
utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate
puo' emanare apposito atto di recupero motivato da
notificare al contribuente con le modalita' previste
dall'art. 60 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo
periodo non si applica alle attivita' di recupero delle
somme di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge
20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte,
delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio,
comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla
riscossione coattiva con le modalita' previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni.
423. La competenza all'emanazione degli atti di cui al
comma 421, emessi prima del termine per la presentazione
della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto per il
precedente periodo di imposta.».



 
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