Gazzetta n. 93 del 19 aprile 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 11 marzo 2008, n. 77 |
Regolamento recante modifiche ai decreti del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236 e 12 ottobre 2007, n. 237, concernenti le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e per la promozione alla qualifica di capo reparto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 12 e 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, recante «Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capo squadra e dei capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 18 dicembre 2007; Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237, recante «Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 19 dicembre 2007; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Rilevato che il requisito dell'aver frequentato corsi di aggiornamento professionale, indicato alle lettere b), comma 1, degli articoli 12 e 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, costituisce parametro indefettibile non solo per la valenza strategica dei percorsi formativi, ma anche per il ruolo di selezione dei candidati ammessi al percorso accelerato di cui alla predetta lettera b); Ritenuto, inoltre, che la funzione di individuazione di un numero equilibrato di candidati, rispetto ai posti disponibili, costituisce giusta applicazione dei principi di economicita' e di buon andamento, e che il livello nazionale dei corsi di aggiornamento professionale costituisce un primo parametro oggettivo; Ravvisata la necessita' di disciplinare in maniera omogenea i corsi di aggiornamento professionale previsti alle lettere b), comma 1, degli articoli 12 e 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sin dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e quindi anche per il triennio antecedente al 1° gennaio 2009; Effettuata l'informazione alle OO.SS ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 febbraio 2008 e del 25 febbraio 2008; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 47268-3401 del 6 marzo 2008. A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236 1. All'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, al comma 2, le parole «, nonche' le relative sedi di nucleo disponibili» sono eliminate. 2. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole «, nonche' le relative sedi di nucleo disponibili» sono eliminate; b) al comma 3, le parole da «durante il servizio prestato» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti parole «nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale, a livello nazionale, individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno»; c) il comma 4 e' abrogato. 3. All'articolo 6, del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole «disponibili all'atto del bando» sono sostituite dalle seguenti parole «indicate dall'amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione»; b) al comma 2 le parole «all'atto del bando» sono sostituite dalle seguenti parole «prima dell'avvio del corso di formazione»; c) al comma 3 le parole «nel bando», ovunque ricorrano, sono eliminate. 4. All'articolo 7, del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge, in relazione alla metodologia utilizzata, presso le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185. - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il testo degli articoli 12, comma 1 e 16, comma 1 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: «Art. 12. (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene: a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore; b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno.». «Art. 16. (Promozione a capo reparto). - 1. La promozione alla qualifica di capo reparto avviene: a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica; b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, come modificato dal presente decreto: «Art. 1. (Modalita' di accesso). - 1. Il concorso interno di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale. 2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista. 3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, rivestono la qualifica di vigile coordinatore. 4. Non e' ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 5. Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'art. 2, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'art. 12, comma 3, prima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 6. Il personale collocato in posizione utile viene ammesso al corso, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'art. 6. 7. In prima applicazione, per il conferimento dei posti con decorrenza 1° gennaio 2006, al concorso interno viene ammesso il personale inquadrato nella qualifica di vigile coordinatore ai sensi dell'art. 149, comma 4 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, purche' in possesso degli altri requisiti previsti.». «Art. 3. (Modalita' di accesso). - 1. Il concorso interno di cui all'art. 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione professionale. 2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista. 3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale, a livello nazionale, individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno.». 4. Per le promozioni a decorrere dal 1° gennaio 2009, saranno ammessi al concorso interno i candidati che abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati tra quelli indicati nel decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 1, lettera b) ultima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 5. Non e' ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 6. L'esame consta in una prova scritta a contenuto tecnico-pratico consistente in appositi quesiti a risposta multipla, da risolvere in un tempo predeterminato, concernenti le materie istituzionali che saranno indicate nel bando di concorso. 7. All'esame scritto di cui al comma 6, viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 punti. 8. La valutazione dei titoli viene effettuata, sulla base dei criteri indicati all'art. 4, nei confronti di coloro che hanno superato la prova scritta. 9. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10. 10. La graduatoria viene formata sommando i punteggi riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'art. 12, comma 3, seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 11. Il personale che, nell'ambito dei posti messi a concorso, risulta collocato utilmente in graduatoria, viene ammesso al corso di formazione professionale, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'art. 6.» «Art. 6. (Scelta della sede). - 1. Sulla base delle graduatorie di cui all'art. 1, comma 5 e all'art. 3, comma 10, accede al corso di formazione un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso. Al fine di una migliore razionalizzazione dei corsi di formazione, le predette graduatorie determinano la scelta della sede di assegnazione tra quelle indicate dall'amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione e non producono effetti ai fini della posizione di ruolo che resta disciplinata dal successivo art. 8 del presente decreto. 2. I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle disponibili prima dell'avvio del corso di formazione. A norma dell'art. 12, comma 6, ultima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, hanno la precedenza nella scelta della sede i candidati del concorso di cui al comma 1, lettera a) del medesimo art. 12. 3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria, hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove gia' prestano servizio. Nel caso in cui, siano resi disponibili posti nei nuclei specialistici, il personale in possesso di specializzazioni areonaviganti, nautiche (padroni di barca, motoristi navali e comandanti d'altura), i sommozzatori e i radioriparatori possono scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati per ciascun nucleo. 4. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. I posti rimasti comunque scoperti sono devoluti, fino alla data d'inizio dei rispettivi corsi di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 5. In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno attribuiti con le successive procedure concorsuali secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.». «Art. 7. (Corso di formazione professionale). - 1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge, in relazione alla metodologia utilizzata, presso le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 2. Il programma didattico, le materie e l'articolazione delle verifiche intermedie, sono stabiliti dal direttore centrale della formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso. 3. Durante la frequenza dei corsi, l'eventuale dimissione dei candidati ammessi avviene secondo le disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.».
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| Art. 2. Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237 1. All'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237, al comma 2, le parole «, nonche' le relative sedi di nucleo disponibili» sono eliminate. 2. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole «, nonche' le relative sedi di nucleo disponibili» sono eliminate; b) al comma 3, le parole da «durante il servizio prestato» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti parole «nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale, a livello nazionale, individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno»; c) il comma 4 e' abrogato; 3. All'articolo 6, del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole «disponibili all'atto del bando» sono sostituite dalle seguenti parole «indicate dall'amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione»; b) al comma 2 le parole «all'atto del bando» sono sostituite dalle seguenti parole «prima dell'avvio del corso di formazione»; c) al comma 3 le parole «nel bando», ovunque ricorrano, sono eliminate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 marzo 2008 Il Ministro: Amato Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno, foglio n. 74
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 1, 3 e 6 del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237, come modificato dal presente decreto: «Art. 1. (Modalita' di accesso). - 1. Il concorso interno di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale. 2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista. 3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, rivestono la qualifica di capo squadra esperto. 4. Non e' ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 5. Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'art. 2, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'art. 16, comma 3, prima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 6. Il personale collocato in posizione utile viene ammesso al corso, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'art. 6.». «Art. 3. (Modalita' di accesso). - 1. Il concorso interno di cui all'art. 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione professionale. 2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista. 3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo dei capo squadra e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale, a livello nazionale, individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno. 4. (Abrogato). 5. Non e' ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 6. L'esame consta in una prova scritta a contenuto tecnico-pratico consistente in appositi quesiti a risposta multipla, da risolvere in un tempo predeterminato, concernenti le materie istituzionali che saranno indicate nel bando di concorso. 7. All'esame scritto di cui al comma 6, viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 punti. 8. La valutazione dei titoli viene effettuata, sulla base dei criteri indicati all'art. 4, nei confronti di coloro che hanno superato la prova scritta. 9. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10. 10. La graduatoria viene formata sommando i punteggi riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'art. 16, comma 3, seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 11. Il personale che, nell'ambito dei posti messi a concorso, risulta collocato utilmente in graduatoria, viene ammesso al corso di formazione professionale, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'art. 6.». «Art. 6. (Scelta della sede). - 1. Sulla base delle graduatorie di cui all'art. 1, comma 5 e all'art. 3, comma 10, accede al corso di formazione un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso. Al fine di una migliore razionalizzazione dei corsi di formazione, le predette graduatorie determinano la scelta della sede di assegnazione tra quelle indicate dall'amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione e non producono effetti ai fini della posizione di ruolo che resta disciplinata dal successivo art. 8 del presente decreto. 2. I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle disponibili prima dell'avvio del corso di formazione. A norma dell'art. 16, comma 6, ultima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, hanno la precedenza nella scelta della sede i candidati del concorso di cui al comma 1, lettera a) del medesimo art. 16. 3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria, hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove gia' prestano servizio. Nel caso in cui, siano resi disponibili posti nei nuclei specialistici, il personale in possesso di specializzazioni areonaviganti, nautiche (padroni di barca, motoristi navali e comandanti d'altura), i sommozzatori e i radioriparatori possono scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati per ciascun nucleo. 4. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. I posti rimasti comunque scoperti sono devoluti, fino alla data d'inizio dei rispettivi corsi di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 5. In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno attribuiti con le successive procedure concorsuali secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
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