Gazzetta n. 94 del 21 aprile 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 28 marzo 2008
Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato (switching). (Deliberazione ARG/elt 42/08).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 marzo 2008;
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007 (di seguito: legge n. 125/2007);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 118/03);
la deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata;
la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/07, che ha approvato il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIV);
la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2007, n. 171/07 (di seguito: deliberazione n. 171/07);
la deliberazione dell'Autorita' 31 ottobre 2007, n. 278/07, che ha approvato il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce), come successivamente modificata e integrata (di seguito: TILP);
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2007, n. 333/07, successive modificazioni e integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2007, n. 337/07;
la deliberazione dell'Autorita' 23 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
il documento per la consultazione 12 marzo 2007, n. 14/07 «Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato» (di seguito: documento per la consultazione 12 marzo 2007).
Considerato che:
l'art. 9 della deliberazione n. 118/03 disciplina la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo (di seguito: switching), prevedendo che tale successione abbia effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione all'impresa distributrice della variazione dell'utente; e che ai sensi del medesimo articolo, tale comunicazione deve contenere anche la documentazione riguardante le variazioni intercorse, l'identificativo del cliente finale, l'identificativo del punto di prelievo associato ed alla data della variazione oggetto della comunicazione rispettivamente da parte del nuovo utente del dispacciamento;
il documento per la consultazione 12 marzo 2007 ha illustrato gli interventi che l'Autorita' intende adottare in materia di switching al fine di introdurre procedure uniformi per tutti gli operatori e di delimitare le informazioni che devono essere scambiate tra i diversi soggetti coinvolti in tali procedure;
i predetti interventi devono essere coerenti con il nuovo assetto del mercato della vendita al dettaglio, al fine di assicurare il buon esito dello switching nelle situazioni in cui deve essere attivato il servizio di salvaguardia o il servizio di maggior tutela di cui alla legge n. 125/2007; e che tali interventi devono altresi' essere coerenti con la regolazione del dispacciamento nel caso di morosita' del cliente finale, definita dalla deliberazione ARG/elt 4/08;
la deliberazione n. 171/07 ha avviato un procedimento avente ad oggetto la definizione della disciplina dello switching, prevedendo tra l'altro l'istituzione di un gruppo di lavoro, che coinvolga i soggetti interessati, anche con l'obiettivo di identificare le opportune modalita' di interrelazione dei soggetti coinvolti nel processo di switching;
il documento per la consultazione 12 marzo 2007 distingue tra interventi che l'Autorita' intende adottare nel breve periodo, ed interventi da definire a seguito di ulteriori approfondimenti; e che l'esigenza di mantenere tale distinzione risulta rafforzata dalla sopravvenuta abrogazione della deliberazione n. 118/03, disposta dalla deliberazione n. 278/07 con effetto dal 1° aprile 2008;
dalle osservazioni degli operatori al documento per la consultazione 12 marzo 2007 e' emersa una piena condivisione degli obiettivi generali prospettati, ma sono stati segnalati aspetti di criticita', ed in particolare:
alcuni operatori hanno evidenziato l'esigenza che il numero di dati e informazioni da scambiare tra gli operatori al momento dello switching sia il piu' contenuto possibile;
le imprese distributrici hanno evidenziato la necessita' che le misure prospettate non comportino per l'impresa stessa verificare che l'utente del dispacciamento che la possibilita' di richiedere lo switching abbia rispettato gli adempimenti previsti dalla disciplina dell'Autorita' in materia di recesso dai contratti di compravendita dell'energia elettrica;
molti operatori hanno sottolineato che la richiesta di switching da parte dell'utente del dispacciamento entrante debba essere eseguita dall'impresa distributrice, indipendentemente da qualsiasi comunicazione da parte dell'utente del dispacciamento uscente;
molti operatori, condividendo la proposta di mettere a disposizione le serie storiche dei dati di misura, hanno ritenuto sufficiente che i dati di misura storici facciano riferimento agli ultimi 12 mesi precedenti alla data di switching;
i soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro hanno evidenziato problemi relativi ai tempi proposti per le procedure di switching nonche' alla gestione dei dati di misura, sottolineando che gli interventi prospettati dall'Autorita' richiedono soluzioni tecnologiche che possono essere implementate solo nel medio termine;
in particolare, con riferimento all'esigenza di definire soluzioni attuabili nel breve periodo, e' stato evidenziato che:
le attivita' di verifica da parte delle imprese distributrici delle richieste di switching al fine di evidenziare la presenza di eventuali errori materiali dovrebbero avvenire, per tutte le richieste, a partire dal primo giorno del mese precedente alla data di switching;
sia previsto un differimento per l'obbligo di messa a disposizione dei dati di misura storici, che tenga in considerazione la necessita' di implementare gli opportuni sistemi informativi.
Considerato, infine, che:
lo switching e', in termini generali, funzionale all'esecuzione fisica di un nuovo contratto di compravendita di energia elettrica concluso dal cliente finale titolare del punto di prelievo che abbia risolto il proprio rapporto con il precedente fornitore;
il principio della terzieta' dell'accesso alle reti esclude che l'impresa distributrice, controparte del contratto di trasporto con gli utenti del dispacciamento che si succedono sullo stesso punto di prelievo, sia titolata a sindacare sulle vicende estintive dei rapporti contrattuali tra l'utente uscente ed il cliente finale titolare del punto di prelievo; e che pertanto l'impresa distributrice e' tenuta ad eseguire la richiesta di switching, mentre il richiedente assicura che la conclusione del nuovo contratto di vendita e la risoluzione del precedente, nei limiti di quanto rientra nella propria disponibilita', siano avvenute nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di recesso e di diritto di ripensamento del cliente finale;
ai fini della regolazione delle procedure di switching:
non risultano venute meno le esigenze sottese alla previsione all'art. 9 della deliberazione n. 118/2003 in forza della quale lo switching ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale e' pervenuta la richiesta medesima;
viene in rilievo l'esigenza di definire cadenze temporali che consentano, all'utente del dispacciamento che presenta una richiesta di switching relativa ad un punto di prelievo disattivo per morosita' del cliente finale, di esercitare la facolta' di revocare la richiesta nei termini e nei limiti di cui all'art. 6 della deliberazione ARG/elt4/08;
emerge l'esigenza di assicurare la tempestiva attivazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia nei casi in cui:
(i) venga risolto un contratto di vendita senza la tempestiva conclusione di un nuovo contratto;
(ii) venga accertato, ai sensi dell'art. 4-bis del TIV, che un cliente finale servito in maggior tutela perda o sia privo dei requisiti per beneficiare di tale servizio;
la disciplina delle procedure di switching descritta nei termini precedenti non esaurisce la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto, nel caso in cui la conclusione di un nuovo contratto di vendita con un cliente finale, titolare di un punto di prelievo, non determini una successione di utenti del dispacciamento in tale punto; e che tale situazione si verifica qualora il nuovo contratto di vendita riguardi un punto di prelievo nuovo o in precedenza disattivato per il quale viene richiesta l'attivazione della fornitura;
la fattispecie descritta al precedente punto pone l'esigenza che l'inserimento nel contratto di dispacciamento del punto di prelievo per il quale viene richiesta l'attivazione della fornitura, avvenga secondo tempi diversi da quelli individuati dalla deliberazione n. 118/03, ma coerenti con i tempi previsti per l'attivazione della fornitura;
al riguardo, sono pervenute all'Autorita' segnalazioni, da parte di clienti finali, utenti ed imprese distributrici, in relazione al caso di una richiesta di attivazione di un punto di prelievo disattivato che, pur essendo nella titolarita' di un nuovo cliente finale, non e' stato mai rimosso dal contratto di dispacciamento di altro utente; e che tali segnalazioni evidenziano che l'assenza di una specifica disciplina dello switching in tale particolare caso rischia di generare contenziosi tra utenti, clienti finali ed imprese distributrici, con possibile pregiudizio del diritto di accesso alle reti dei richiedenti lo switching.
Ritenuto che sia:
necessario e urgente, al fine di assicurarne l'applicazione a decorrere dal 1° aprile 2008, definire una disciplina dello swtiching limitata ai seguenti profili essenziali: elementi informativi oggetto della richiesta di switching, tempi dell'impresa distributrice in tema di segnalazione di eventuali errori materiali e di comunicazione del rigetto o dell'avvenuta esecuzione della richiesta, obblighi in capo al soggetto richiede lo switching;
necessario prevedere, coerentemente con quanto attualmente disposto dalla deliberazione n. 118/03, che lo switching abbia effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la richiesta di switching all'impresa distributrice;
necessario prevedere tempi ed adempimenti specifici per le richieste di switching nel caso in cui il richiedente intenda avvalersi della facolta' riconosciuta dall'art. 6 della deliberazione ARG/elt 4/08;
opportuno, al fine di permettere l'attivazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia, prevedere che:
l'utente del dispacciamento uscente comunichi all'impresa distributrice risoluzione del contratto di vendita, stabilendo altresi' gli elementi informativi da comunicare, le tempistiche che deve rispettare l'impresa distributrice in tema di segnalazione di errori materiali e di comunicazione all'utente del dispacciamento uscente;
l'esercente alla maggior tutela comunichi la perdita o la mancanza, da parte di un proprio cliente, dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela ai sensi dell'art. 4-bis del TIV;
opportuno definire specifiche procedure nel caso di switching relativo a un punto di prelievo nuovo o disattivato, prevedendo che i tempi per l'inserimento nel contratto di dispacciamento del punto di prelievo oggetto delle richieste siano coerenti con i tempi previsti per l'attivazione della fornitura; e che sia inoltre opportuno regolare il caso oggetto delle segnalazioni sopra richiamate;
opportuno definire le modalita' di messa a disposizione dei dati di misura in occasione dello switching, nonche' dei dati storici di misura relativi agli ultimi dodici mesi precedenti alla data dello switching;
necessario prevedere un periodo transitorio al fine di consentire alle imprese distributrici la messa a punto delle opportune procedure informatiche, differendo l'obbligo di messa a disposizione dei dati storici di misura all'1° ottobre 2008;
necessario modificare la deliberazione ARG/elt 4/08 e il TIV al fine di assicurarne la corretta applicazione in coerenza con le disposizioni introdotte col presente provvedimento;
Delibera:
1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di modificare la deliberazione ARG/elt 4/08 nei termini seguenti:
a. al comma 6.2 le parole «di cui al comma 21.4» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 5 dell'allegato A alla deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08»;
b. il comma 21.5 e' abrogato;
3. di modificare il TIV nei termini seguenti:
a. dopo il comma 4-ter.3 e' aggiunto il seguente comma 4-ter. 4:
«4ter. 4 Con riferimento ai punti di prelievo attivati nel mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali ciascuna impresa distributrice effettua la comunicazione di cui al comma 4.3 all'esercente la salvaguardia uscente e al nuovo esercente la salvaguardia.»;
b. dopo il comma 23.6 e' aggiunto il seguente comma 23.7:
«23.7 Con riferimento ai punti di prelievo attivati nel mese di aprile 2008 ciascuna impresa distribu-trice effettua la comunicazione di cui al comma 4.3 all'esercente la salvaguardia transitorio e al nuovo esercente la salvaguardia.»;
4. di prevedere che le disposizioni di cui all'art. 8 dell'allegato A al presente provvedimento si applichino a partire dal 1° ottobre 2008;
5. di prevedere che entro il 15 aprile 2008, ciascuna impresa distributrice renda disponibili sul proprio sito internet i modelli con cui vengono trasmessi i dati di cui all'art. 8 e all'art. 9, nonche' il formato elettronico di cui al comma 8.2 dell'allegato A al presente provvedimento;
6. di conferire mandato al direttore della Direzione mercati dell'Autorita' affinche' provveda, previa informativa all'Autorita', a dare completamento con determinazioni del medesimo direttore all'allegato A, con eventuali disposizioni tecniche di implementazione in tema di obblighi informativi e di messa a disposizione dei dati di misura;
7. di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione, affinche' produca effetti per gli switching richiesti a decorrere dal 1° aprile 2008.
Milano, 28 marzo 2008
Il presidente: Ortis
 
Allegato A
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente integrato e modificato, all'allegato A della deliberazione ARG/elt 4/08 nonche' le seguenti definizioni:
nuovo utente del dispacciamento: e' il soggetto che, per effetto dello switching di un punto di prelievo assume la qualifica di utente del dispacciamento e del trasporto per il medesimo punto, nel caso in cui il cliente finale sia servito sul mercato libero o nel servizio di salvaguardia;
precedente utente del dispacciamento: e' il soggetto che, per effetto dello switching di un punto di prelievo, perde la qualifica di utente del dispacciamento e del trasporto per il medesimo punto, nel caso in cui il cliente finale sia servito sul mercato libero o nel servizio di salvaguardia;
switching: e'
a) la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo, o
b) l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;
data di switching: e' la data a decorrere dalla quale ha effetto lo switching;
dati identificativi del punto di prelievo: e' il set informativo contenente le seguenti informazioni relative al punto di prelievo e al cliente finale titolare del medesimo punto:
a) POD identificativo del punto di prelievo;
b) codice fiscale e partita I.V.A. del cliente finale;
e) nome e cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
d) sede legale del cliente finale o indirizzo di esazione, se diverso;
e) indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un referente per le comunicazioni al cliente finale, se disponibile.
Art. 2.
Oggetto
2.1 Il presente provvedimento integra la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto dell'energia elettrica al fine di assicurare il buon esito dello switching funzionale:
a) all'esecuzione fisica di un contratto di vendita relativo a un punto di prelievo;
b) all'attivazione delle misure previste dal comma 4.3 del TIV qualora ne sussistano i presupposti.
2.2 A tal fine, il presente provvedimento definisce:
a) i criteri in ordine ai tempi e alle modalita' che i diversi soggetti coinvolti devono adottare per ciascuna fase delle procedure di switching;
b) gli obblighi informativi in capo all'utente del dispacciamento, all'esercente la maggior tutela e all'impresa distributrice ai fini del completamento delle suddette procedure.
Art. 3.
Switching relativo ad un punto di prelievo attivo
3.1 L'utente del dispacciamento o l'esercente la maggior tutela, ai fini dell'esecuzione fisica di un contratto di vendita di energia elettrica relativo ad un punto di prelievo attivo nella titolarita' di un cliente finale, ed inserito nel contratto di dispacciamento di un altro utente, presenta all'impresa distributrice una richiesta di switching per il medesimo punto, contenente esclusivamente i seguenti elementi informativi:
a) dati di cui alle lettere a) e b) dei dati identificativi del punto di prelievo;
b) data di switching, che deve essere il primo giorno del mese a partire dal quale si richiede che lo switching abbia effetto.
3.2 Qualora lo switching sia conseguente alla conclusione di un nuovo contratto di vendita da parte del cliente finale, la richiesta di switching deve essere presentata all'impresa distributrice:
a) una volta decorso il tempo a disposizione del cliente finale per esercitare il diritto di ripensamento riconosciuto dai provvedimenti dell'Autorita';
b) successivamente all'esercizio della facolta' di recesso da parte del cliente finale; la data di switching di cui al comma 3.1, lettera b), deve essere coerente con i termini fissati dalla comunicazione di recesso del cliente finale.
3.3 La richiesta di cui al comma 3.1 deve essere inviata entro e non oltre i seguenti termini:
a) la fine del secondo mese antecedente la data di switching, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante non si avvalga della facolta' di cui al comma 6.2 della deliberazione n. ARG/elt 4/08;
b) il sest'ultimo giorno lavorativo del secondo mese antecedente la data di switching, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante si avvalga della facolta' di cui al comma 6.2 della deliberazione n. ARG/elt 4/08.
3.4 L'impresa distributrice segnala al soggetto richiedente di cui al comma 3.1 l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta di switching entro:
a) 3 giorni lavorativi dalla data di cui al comma 3.4, lettera a), consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro 6 giorni lavorativi dal medesimo termine, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante non si avvalga della facolta' di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08;
b) 2 giorni lavorativi dalla data di cui al comma 3.4, lettera b), consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro 4 giorni lavorativi dal medesimo termine, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante si avvalga della facolta' di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08.
3.5 La richiesta di switching e' respinta qualora sia presentata oltre i termini di cui al comma 3.3 ovvero non sia rettificata o completata nei termini di cui al comma 3.4.
3.6 Salvo quanto previsto al comma 3.5, l'impresa distributrice esegue la richiesta di switching:
a) spostando il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento e di trasporto del nuovo utente del dispacciamento;
b) attivando il servizio di maggior tutela secondo quanto previsto dal TIV, qualora il richiedente sia un esercente la maggior tutela.
3.7 L'impresa distributrice, entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di switching, comunica al soggetto richiedente di cui al comma 3.1 il rigetto ovvero l'avvenuta esecuzione della richiesta di switching, confermando, in quest'ultimo caso, la data di switching del punto di prelievo di cui al comma 3.1, lettera b).
Art. 4. Switching relativo a un punto di prelievo nuovo o precedentemente
disattivato
4.1 Salvo quanto previsto dalla deliberazione ARG 4/08 in materia di disattivazione per morosita', l'utente del dispacciamento o l'esercente la maggior tutela, ai fini dell'esecuzione fisica di un contratto di vendita di energia elettrica relativo ad un nuovo punto di prelievo, o ad un punto di prelievo riattivato a seguito di precedente disattivazione, contestualmente alla richiesta di attivazione della fornitura, presenta all'impresa distributrice una richiesta di switching con riferimento a tale punto, contenente, esclusivamente, i seguenti elementi informativi:
a) il dato di cui alla lettera b) nonche', se noto, il dato di cui alla lettera a) dei dati identificativi del punto di prelievo;
b) l'indirizzo in cui e' localizzato il punto di prelievo.
4.2 Per la presentazione della richiesta di switching devono essere soddisfatte le condizioni definite dall'Autorita' per la presentazione della richiesta di attivazione della fornitura.
4.3 L'impresa distributrice esegue la richiesta di switching contestualmente all'attivazione della fornitura, provvedendo, con effetto da tale data, ad:
a) inserire il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento e trasporto del nuovo utente del dispacciamento;
b) attivare il servizio di maggior tutela secondo quanto previsto dal TIV, qualora il richiedente sia un esercente la maggior tutela.
4.4 L'impresa distributrice, entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo dalla data di efficacia dello switching, comunica al soggetto richiedente di cui al comma 4.1 l'avvenuta esecuzione della richiesta, confermando la data di switching e indicando il dato di cui alla lettera a) dei dati identificativi, qualora non gia' comunicato dal richiedente.
4.5 Qualora il punto di prelievo oggetto della richiesta di switching di cui al comma 4.1 fosse gia' inserito nel contratto di dispacciamento e di trasporto di un altro utente del dispacciamento, l'impresa distributrice, nel caso la richiesta abbia ad oggetto un punto di prelievo nella titolarita' di un cliente finale diverso da colui che risulta essere il precedente titolare:
a) esegue la richiesta nei termini di cui ai commi 4.3 e 4.4;
b) rimuove il punto di prelievo dal predetto contratto di dispacciamento e di trasporto con effetto dalla data di attivazione della fornitura, dandone comunicazione al precedente utente del dispacciamento nei successivi dodici giorni lavorativi.
Art. 5. Comunicazione della sopravvenuta risoluzione di un contratto di
vendita
5.1 L'utente del dispacciamento comunica all'impresa distributrice la risoluzione del contratto di vendita di energia elettrica nel mercato libero relativo a un punto di prelievo.
5.2 La comunicazione di cui al comma 5.1 contiene i seguenti elementi:
a) dati identificativi del punto di prelievo;
b) data a partire dalla quale il soggetto non sara' piu' utente del dispacciamento e del trasporto per il punto di prelievo, che deve essere il primo giorno di un mese.
5.3 La comunicazione di cui al comma 5.1 deve essere inviata entro e non oltre i seguenti termini:
a) nel caso in cui il cliente finale abbia esercitato la facolta' di recedere dal contratto di vendita, tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione di recesso;
b) in tutti gli altri casi di risoluzione del contratto di vendita nel mercato libero, la fine del mese antecedente all'ultimo mese del periodo di durata del contratto.
5.4 L'impresa distributrice segnala al soggetto di cui al comma 5.1 l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della comunicazione di cui al medesimo comma per quanto riguarda le lettere a) e b) dei dati identificativi del punto di prelievo entro il sesto giorno lavorativo del mese antecedente la data di cui al comma 5.2, lettera b), consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro il nono giorno lavorativo dal medesimo termine.
5.5 La presentazione della comunicazione oltre i termini di cui al comma 5.3 o la mancata rettifica o completamento dei dati ai sensi del comma 5.4 determinano l'annullamento della comunicazione medesima.
5.6 Salvo quanto indicato al comma 5.5 l'impresa distributrice rimuove, con effetto dalla data di cui al comma 5.2, lettera b), il punto di prelievo oggetto della comunicazione dal contratto di dispacciamento e di trasporto del soggetto di cui al comma 5.1, salvo il caso in cui il medesimo soggetto non abbia provveduto alla rettifica o al completamento di cui al comma 5.4.
5.7 L'impresa distributrice, entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di cui al comma 5.2, lettera b), comunica al soggetto di cui al comma 5.1 l'esito delle attivita' di cui al comma 5.6, confermando, in caso di esito positivo, la data di switching.
5.8 Qualora, a fronte della comunicazione di cui al comma 5.1, corretta e completata ai sensi del comma 5.4, per il medesimo punto di prelievo, non sia stata eseguita una richiesta di switching ai sensi del comma 3.6, l'impresa distributrice attiva entro il termine di cui al comma 5.2, lettera b), i servizi di maggior tutela o di salvaguardia ai sensi del comma 4.3 del TIV, ad eccezione del caso di risoluzione del contratto di vendita per disattivazione del punto di prelievo. Tale attivazione viene comunicata al rispettivo esercente entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese antecedente al termine di cui al comma 5.2, lettera b).
5.9 Nei casi di cui al comma 5.8, l'impresa distributrice richiede entro il medesimo termine di cui al comma 5.7 al soggetto di cui al comma 5.1 di comunicare l'aliquota IVA, nonche' le aliquote delle imposte applicate nell'ultima fattura relativamente al medesimo punto. Il soggetto di cui al comma 5.1 e' tenuto a comunicare i dati richiesti entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Art. 6. Comunicazione di perdita o mancanza dei requisiti per l'inclusione
nel servizio di maggior tutela
6.1 L'esercente la maggior tutela comunica all'impresa distributrice, con riferimento ad un punto di prelievo, la perdita o la mancanza dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela, accertate ai sensi dell'art. 4-bis del TIV.
6.2 La comunicazione di cui al comma 6.1 e' effettuata entro tre giorni lavorativi dall'accertamento e contiene i seguenti elementi:
a) dati identificativi del punto di prelievo;
b) aliquota I.V.A., nonche' aliquote delle imposte applicate nell'ultima fattura.
6.3 L'impresa distributrice attiva il servizio di salvaguardia ai sensi del comma 4.3 del TIV con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione di cui al comma 6.1.
6.4 L'impresa distributrice comunica all'esercente la maggior tutela l'attivazione del servizio di salvaguardia per il punto oggetto della comunicazione di cui al comma 6.1 entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di attivazione del servizio di salvaguardia.
Art. 7. Messa a disposizione dei dati di misura in occasione dello switching
7.1 Con riferimento a ciascun punto di prelievo oggetto di switching, ad eccezione del punto di prelievo nuovo, l'impresa distributrice mette a disposizione del nuovo utente del dispacciamento o dell'esercente la maggior tutela e del precedente utente del dispacciamento o dell'esercente la maggior tutela, entro e non oltre il 20 del mese relativo alla data di switching:
a) per ciascun punto di prelievo trattato orario ai sensi del TILP, i dati di cui all'art. 22 del TIT;
b) per ciascun punto di prelievo trattato per fasce ai sensi del TILP, i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV;
c) per ciascun punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TILP, i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV determinati in base a quanto previsto ai commi 7.2 e 7.3.
7.2 Per ciascun punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TILP, l'impresa distributrice e' tenuta ad effettuare un tentativo di rilevazione dei dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV, nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente e il quinto giorno lavorativo successivo dalla data di switching. Il dato cosi' rilevato deve essere ricondotto alle ore 24 del giorno precedente la data di switching utilizzando il criterio del pro quota die.
7.3 Qualora il tentativo di rilevazione di cui al comma 7.2 non vada a buon fine, i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV devono essere stimati con i criteri utilizzati per la definizione delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento ai sensi della Sezione 2, Titolo III, del TILP.
Art. 8.
Dati di misura storici
8.1 Nel caso di switching relativo ad un punto di prelievo attivo l'impresa distributrice, entro i medesimi termini di cui al comma 37.4 della deliberazione n. 111/06 riferiti al mese antecedente la data di switching, e' tenuta a mettere a disposizione del nuovo utente del dispacciamento o dell'esercente la maggior tutela, i seguenti dati relativi al periodo dal compreso tra il tredicesimo e il secondo mese precedente la data di switching:
a) la serie storica dei dati di prelievo orari, per ciascun punto di prelievo trattato orario ai sensi del TILP;
b) i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV dettagliati per ciascuno dei dodici mesi, per ciascun punto di prelievo non trattato orario ai sensi del TILP, con potenza disponibile superiore a 37,5 kW;
c) i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV ultimi rilevati, precisando il numero di mesi intercorsi tra l'ultima rilevazione cui i dati devono fare riferimento e la precedente rilevazione, per i punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 37,5 kW;
d) qualora disponibili, anche se riferiti a un periodo inferiore ai dodici mesi, in aggiunta alle informazioni di cui alla precedente lettera b) e c), anche i dati relativi alla ripartizione del consumo secondo le fasce orarie per i mesi in cui tale ripartizione e' disponibile registrati ai sensi del comma 19.7 del TIV.
8.2 In caso di modifica di applicazione del trattamento orario ai sensi del TILP del punto di prelievo nel periodo di cui al comma 8.1, l'impresa distributrice rende comunque disponibili i dati di cui al comma precedente, distinti in relazione al periodo di riferimento a seconda del trattamento del medesimo punto.
Art. 9. Formati e modelli per la trasmissione dei dati e per le comunicazioni
9.1 Tutte le comunicazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere effettuate utilizzando il canale di posta elettronica certificata o un canale di comunicazione che fornisca all'impresa distributrice e agli utenti del dispacciamento o all'esercente la maggior tutela idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna.
9.2 I dati di cui all'art. 7 e all'art. 8 devono essere messi a disposizione del nuovo utente del dispacciamento o esercente la maggior tutela e del precedente utente del dispacciamento o esercente la maggior tutela in formato elettronico, riconosciuto dai piu' diffusi software di elaborazione dati e che consenta l'immediata utilizzabilita' dei dati trasferiti.
9.3 Eventuali modifiche dei modelli e dei formati di cui al presente articolo devono essere rese disponibili sul sito internet dell'impresa distributrice con almeno sessanta giorni di anticipo.
 
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