Gazzetta n. 94 del 21 aprile 2008 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Sequenza contrattuale ai sensi dell'articolo 85, comma 3, e dell'articolo 90, commi 1, 2, 3 e 5 del C.C.N.L., relativo al personale del Comparto scuola, per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

Il giorno 8 aprile 2008, alle ore 15,30, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN: nella persona del Presidente: avv. Massimo Massella Ducci Teri: (firmato);
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:

per le Confederazioni sindacali:
CGIL (firmato)
CISL (firmato)
UIL (firmato)
CONFSAL (firmato)
CGU (firmato)

per le Organizzazioni sindacali di categoria:
FLC/CGIL (firmato)
CISL scuola (firmato)
UIL scuola (firmato)
SNALS-CONFSAL (firmato)
FED. NAZ. GILDA/UNAMS (firmato)

Preso atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delibera del 19 marzo 2008, ha approvato l'ipotesi di Accordo relativa alla sequenza contrattuale di cui all'art. 85, comma 3, e all'art. 90, commi 1, 2, 3 e 5 del C.C.N.L. Scuola 2006-2009 sottoscritta il 13 febbraio 2008 e che la medesima e' stata positivamente certificata dalla Corte dei conti con comunicazione del 4 aprile 2008, le Parti di cui sopra procedono alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo medesimo.
 
SEQUENZE CONTRATTUALI PREVISTE DALL'ART. 85, COMMA 3, E DALL'ART. 90, COMMI 1, 2, 3 E 5 DEL C.C.N.L. SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 29 NOVEMBRE
2007.
Art. 1.
Nuovi criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento
del Fondo dell'istituzione scolastica
1. L'art. 85 del C.C.N.L. Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 e' sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 31 dicembre 2007, l'importo complessivo delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84 del presente C.C.N.L., sono ripartite, annualmente, tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, in relazione ai seguenti criteri:
15% in funzione del numero delle sedi di erogazione del servizio;
68% in funzione del numero degli addetti individuati dai decreti interministeriali quale organico di diritto di tutto il personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
17% in funzione del numero degli addetti individuati dal decreto interministeriale quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado.
2. In coerenza con i criteri definiti dal comma precedente, il riparto delle risorse complessive di cui all'art. 84 del presente C.C.N.L., disponibili dal 31 dicembre 2007, e' effettuato sulla base dei valori unitari annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e dei parametri per anno scolastico di riferimento, di seguito indicati:
Euro 4.157,00 per ciascun punto di erogazione del servizio;
Euro 802,00 per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
Euro 857,00 ulteriori rispetto alla quota del precedente alinea per ciascun addetto individuato dal decreto interministeriale, quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado.
3. I valori unitari indicati al comma 2 saranno oggetto di aggiornamento nel successivo biennio contrattuale, al fine di renderli compatibili con le future risorse contrattuali, nonche' con le variazioni delle sedi di erogazioni del servizio e dell'organico di diritto. Nella stessa sede sara' quantificata, ai sensi degli artt. 56 comma 3, 82 comma 4 e 83 comma 3 del presente C.C.N.L., la decurtazione annuale complessiva a carico del fondo dell'istituzione scolastica, occorrente per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'inclusione, nella base di calcolo del TFR, degli elementi retributivi di cui ai predetti articoli».
Art. 2.
Retrodatazione incrementi stipendiali
1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 90, commi 1 e 2, del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007 e in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007, e' confermata la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio tabellare per i quali l'art. 78, tabella 2 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, ha previsto decorrenza 31 dicembre 2007.
Art. 3.
Valorizzazione del personale docente
1. Al fine di valorizzare il personale docente, le risorse di cui all'art. 90 comma 3 del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007, derivanti dal processo triennale di razionalizzazione dello stesso personale, sono utilizzate per la rimodulazione dei differenziali retributivi tra le posizioni stipendiali di cui dall'art. 78, comma 2, del citato C.C.N.L.
2. I valori retributivi previsti dal medesimo art. 78, comma 2 sono conseguentemente rideterminati a decorrere dal 31 dicembre 2007, anche agli effetti di cui all'art. 81 del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007, secondo le misure indicate nell'allegata Tabella 1.
Art. 4.
Integrazione alla disciplina del fondo dell'istituzione scolastica
1. Al fine di sostenere la funzione docente in connessione con i processi di innovazione didattica ricompresi negli utilizzi di cui all'art. 88 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, le risorse destinate al finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica, gia' definite ai sensi dell'art. 84 del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007, sono incrementate, a decorrere dal 31 dicembre 2007, di un importo pari allo 0,39% della massa salariale al 31 dicembre 2005, riferita al personale docente, di cui si e' tenuto conto ai fini della individuazione dei valori unitari medi di cui all'art. 85, comma 2 del C.C.N.L. Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007, come sostituito dall'art. 1 del presente C.C.N.L.

Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti sono concordi nel ritenere che l'espressione «punto di erogazione del servizio» di cui all'art. 85, comma 1 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, come sostituito dall'art. 1 del presente C.C.N.L. va riferita alle tabelle di cui al documento relativo alla situazione di organico di diritto per l'anno scolastico 2007-2008, come pubblicata dalla Direzione generale per i sistemi informativi del Ministero della pubblica istruzione (aggiornata al mese di ottobre 2007).
Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti prendono atto della lettera del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, prot. n. 100 del 30 gennaio 2008, con la quale sono comunicate le risorse destinate alle competenze accessorie del personale, come risultanti dai dati seguenti (comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione):
complessivi 1.333.547.044 di euro, destinati alle competenze accessorie del personale del comparto ed assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche;
di cui: 90.000.000 di euro destinati ai compensi per le ore eccedenti per le attivita' di avviamento alla pratica sportiva e alle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti, per la parte residuale;
di cui: 120.850.914 di euro destinati alle funzioni strumentali;
di cui: 95.514.526 di euro destinati alle funzioni aggiuntive;
di cui: 53.195.060 di euro destinati alle aree a rischio;
di cui: 2.497.587 di euro destinati al personale comandato ex IRRE, MPI.
Le predette risorse non ricomprendono gli incrementi del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84, comma 1 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 ed all'art. 4 del presente C.C.N.L.

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