Gazzetta n. 94 del 21 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 settembre 2007
Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2007-2008 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2007-2008.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli»;
Visto, in particolare, l'art. 35, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle proprie esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuino con cadenza triennale il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della salute ed al Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visti gli articoli 37 e seguenti del medesimo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;
Considerato che il comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, a partire dall'anno accademico 2006-2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;
Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che agli oneri recati dal Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dall'art. 1 del decreta-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito in legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specializzandi, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 7 marzo 2007, che fissa il costo di ciascun contratto di formazione specialistica in Euro 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso ed in Euro 26.000,00 lordi per i successivi anni accademici;
Vista la nota n. prot. A00GRT/42071/125.010. 002.003 del 13 febbraio 2007, con la quale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno comunicato, per l'anno accademico 2007-2008, un fabbisogno di medici specialisti da formare pari a 7.460 unita';
Vista la nota prot. 0098853 del 25 luglio 2007, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che le risorse disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 300 della legge n. 266/2005, relative all'esercizio finanziario 2008, per detto anno accademico 2007-2008 ammontano ad euro 562.101.876,00;
Visto che nella suddetta nota il Ministero dell'economia e delle finanze ha altresi' precisato che concorrono, ai fini della copertura finanziaria per l'anno accademico 2007-2008, le risorse rivenienti dalla mancata assegnazione di contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2006-2007, pari ad euro 58.663.876;
Vista la nota prot. 2454 in data 26 luglio 2007, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca, ad integrazione di quanto indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata lettera del 25 luglio 2007, ha comunicato ulteriori economie realizzatesi nel corso degli anni accademici precedenti ed ammontanti ad euro 1.649.030,74;
Visto che, secondo quanto comunicata dalle citate amministrazioni le complessive disponibilita', pari ad euro 622.414.782,74 consentono, per l'anno accademico 2007-2008, il finanziamento di complessivi 22.180 contratti di formazione, di cui 5.000 riferiti al primo anno di corso.
Considerato che, in base alle suddette disponibilita', e' quindi possibile il finanziamento di n. 5.000 contratti di formazione specialistica, con uno scostamento in difetto di n. 2.460 contratti rispetto al fabbisogno comunicato dalle regioni e province autonome con la citata nota del 13 febbraio 2007;
Considerato che per 1'anno accademico 2007-2008 occorre prevedere di destinare un numero di contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza la cui attivazione e' prevista nel prossimo anno accademico;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 1° agosto 2007, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2007-2008, nonche' la ripartizione dei contratti di formazione specialistica da assegnare, in ragione delle risorse economiche disponibili e dei criteri utilizzatati per la determinazione di detto riparto, ai medici da formare nelle scuole di specializzazione mediche per il suddetto anno accademico;
Ritenuto di recepire il contenuto del succitato accordo;
Ritenuto di autorizzare anche per l'anno accademico 2007-2008, i1 ricorso a risorse finanziarie comunque acquisite dalle universita' per la stipula di contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato;
Ritenuto che le regioni e le province autonome, ove non insistano le facolta' di medicina e chirurgia nel proprio territorio, possono attivare apposite conven-zioni con universita' di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici specialisti al fine di corrispondere alle esigenze della programmazione sanitaria regionale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 il Ministero dell'universita' e della ricerca, su proposta del Ministero della salute, puo' autorizzare, nel limite di un 10% in piu' del fabbisogno complessivo per ciascuna specialita' e della capacita' recettiva delle singole scuole, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, l'ammissione alle scuole di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;
Vista la nota in data 15 marzo 2007 prot. 15350/110 con la quale il Ministero dell'interno, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999, ha comunicato il numero dei posti da riservare nelle scuole di specializzazione per le esigenze della Polizia di Stato;
Visto che ai sensi del succitato comma 3, il Ministero della difesa ed il Ministero degli esteri non hanno ancora comunicato rispettivamente il numero di posti da riservare per le esigenze della sanita' militare ed il numero di posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo e che pertanto, una volta pervenute dette comunicazioni, occorrera' integrare, con successivo provvedimento, quanto indicato nell'art. 5 del presente decreto;
Visto che i periodi di formazione specialistica, di cui al comma 6, dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra universita' italiane e straniere non possono essere superiori ai diciotto mesi, cosi' come definito nell'accordo tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 18 aprile 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. E' recepito integralmente l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 1° agosto 2007, relativo alla determinazione del fabbisogno ed alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica da assegnare, in ragione delle risorse economiche disponibili, ai medici da formare nelle scuole di specializzazione mediche per l'anno accademico 2007-2008.
 
Art. 2.
1. Per l'anno accademico 2007-2008, il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia e' determinato in 7.460 unita', come da allegata Tabella 1, parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
1. Per l'anno accademico 2007-2008, nel rispetto dei criteri contenuti nel succitato accordo del 1° agosto 2007, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato e' fissato in 5.000 unita' ed e' determinato per ciascuna specializzazione, come da allegata Tabella 2, parte integrante del presente decreto.
2. Alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica si provvede con successivo decreto, di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fra ciascuna scuola di specializzazione, tenuto conto dei criteri di priorita' indicati nell'accordo predetto e della capacita' formativa delle scuole.
3. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle universita' e nel limite dei posti programmati di cui all'Accordo in questione, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a duelli finanziati dallo Stato.
4. Le regioni e le province autonome, ove non insistano nel loro territorio le facolta' di medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con universita' di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.
 
Art. 4.
1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e' espressamente individuata nel personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa e riguarda, quindi, esclusivamente i medici dipendenti pubblici, ivi compresi quelli che operano in enti ed istituti contemplati nell'art. 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
 
Art. 5.
1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 2 del presente decreto, i posti riservati, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 al Ministero dell'interno per le esigenze della Polizia di Stato sono determinati in 19 unita'. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 dei predetto decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
 
Art. 6.
1. Per usufruire dei posti riservati, di cui al comma 3, dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, e - limitatamente alla categoria di cui all'art. 4 del presente decreto - per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4 del medesimo art. 35, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.
 
Art. 7.
1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6, dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra universita' italiane e straniere non possono essere superiori ai diciotto mesi.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2007

Il Ministro della salute
Turco

Il Ministro dell'universita' e della ricerca
Mussi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 49
 
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