Gazzetta n. 95 del 22 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 febbraio 2008, n. 79
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente alla modificazione delle dotazioni organiche del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, recante il regolamento per l'individuazione dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2001;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato»" e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 5, comma 5;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 gennaio 2005, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2005, registro n. 1, foglio n. 208, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, cosi' come modificato ed integrato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 febbraio 2007;
Ritenuto che, ai sensi del predetto articolo 5, comma 5, della legge n. 36 del 2004, la dotazione organica relativa al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato, di cui alla Tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come sostituita da quella allegata al decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, debba essere incrementata di 83 unita' per la qualifica di primo dirigente, da preporre ai comandi provinciali;
Considerato che la modifica della Tabella B non comportera' variazioni di spesa per il bilancio dello Stato se avverra' con decorrenza dal 1° gennaio 2005, in quanto i maggiori oneri finanziari connessi al predetto incremento saranno compensati con i risparmi di spesa derivanti da 31 cessazioni dal servizio di funzionari verificatesi negli anni 2003 e 2004;
Ravvisata pertanto la necessita' di procedere alla corrispondente riduzione, pari a complessive 114 unita', della dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificata dal predetto decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;
Ravvisata altresi' la necessita', in relazione all'istituzione della dirigenza provinciale, di includere, nella Tabella B, in corrispondenza del livello di funzione « E»" della qualifica di primo dirigente, la funzione di «comandante provinciale»;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 905/ris del 4 aprile 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Dotazioni organiche
1. In applicazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante l'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, a decorrere dal 1° gennaio 2005 le dotazioni organiche dei ruoli direttivo dei funzionari e dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato sono stabilite, rispettivamente, nelle Tabelle A e B allegate al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante, che sostituiscono quelle previste dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e modificate dal decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 5, comma 5, della legge 6 febbraio
2004, n. 36, e' il seguente:
«5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e
del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le
dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal
1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla
organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale
dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della
dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di
comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione
complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale
deve essere compensato con una corrispondente diminuzione
del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari,
con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in
servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di
assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio
dello Stato.».
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante
«Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del
Corpo forestale dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2001, n. 99.
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78, e' il seguente:
«Art. 3 (Delega al Governo concernente il Corpo
forestale dello Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello
Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive
specificita', omogeneita' di disciplina con i pari
qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della
Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni
transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo forestale dello Stato con determinazione della
relativa consistenza organica, in sostituzione delle
dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale,
nonche' delle modalita' di progressione di carriera e del
corso di formazione;
b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle
qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative
funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo
dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla
lettera a), e prevedendo altresi' la ripartizione dei
dirigenti anche nelle sedi periferiche;
c) soppressione, riduzione organica o istituzione di
altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle
relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso,
di formazione e di progressione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2003, n. 264, recante «Regolamento concernente
l'individuazione dell'unita' dirigenziale generale del
Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3,
del decreto legislativo n. 155 del 2001», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2003, n.
217.
- Il testo dell'art. 7, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' il seguente:
«3. La individuazione dell'unita' dirigenziale di
livello generale del Corpo forestale dello Stato, che
presiede anche all'amministrazione del relativo personale,
e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello
dirigenziale non generale centrali e periferici, nonche' la
definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite
per la prima con regolamento e per le altre con decreti
ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti
provvedimenti, da emanare entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i
compiti attuali restano attribuiti alla responsabilita'
degli uffici di livello dirigenziale gia' operanti per il
Corpo forestale dello Stato.».
- Per il testo dell'art. 5, comma 5, della legge
6 febbraio 2004, n. 36, si veda la nota al titolo.
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 2005,
n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, e' il
seguente:
«Art. 3 (Personale del Corpo della Guardia di finanza e
del Corpo forestale dello Stato). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 25, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 2004, n. 226, fatti salvi i posti gia' coperti
attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332, per l'anno 2005, gli ulteriori posti derivanti da
incremento degli organici della Guardia di finanza si
intendono comunque riservati, con le modalita' previste
dall'ordinamento del medesimo Corpo, a coloro che vi
prestano servizio di leva in qualita' di ausiliari. Per la
copertura dei rimanenti posti disponibili si provvede
mediante i concorsi previsti dall'art. 25, comma 2, della
legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio
2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli
articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della
stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente
alle modalita' di reclutamento previste dall'ordinamento
del medesimo Corpo per il personale che vi presta servizio
di leva in qualita' di ausiliario.
2. Le somme finalizzate all'assunzione dei cinquanta
allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, di
cui all'art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77,
sono utilizzate per l'assunzione di fino a 63 allievi
operatori del Corpo forestale dello Stato.
2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di
elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello
territoriale, fermo restando quanto previsto dall'art. 5,
comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B
allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e
successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella B
allegata al presente decreto.
2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla
tabella A allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155, e successive modificazioni, e' fissata in 616 unita'.
2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al
comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore,
per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianita'
di effettivo servizio nella qualifica di cui all'art. 10,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, a
condizione che il personale promosso abbia compiuto
venticinque anni di effettivo servizio nella carriera
direttiva.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
commi 2-bis e 2-quater, valutati in 500.000 euro a
decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.».
- Il decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali 12 gennaio 2005, recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale
del Corpo forestale dello Stato», e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2005, n. 70.
- Il decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali 9 febbraio 2007, recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali di
livello regionale e provinciale del Corpo forestale dello
Stato», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 marzo 2007, n. 51.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 5, comma 5, della legge
6 febbraio 2004, n. 36, si veda la nota al titolo.
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si
veda le note alle premesse.
- Il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante
«Disposizioni urgenti per la funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2005,
n. 75 e convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.



 
Art. 2.
Invarianza di spesa
1. Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. L'invarianza della spesa e' assicurata mediante la riduzione di 114 unita' della dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato disposta con la sostituzione della Tabella A di cui al decreto legislativo 3 aprile del 2001, n. 155, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 febbraio 2008
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
De Castro
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Nicolais Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 346



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' il seguente.
«Art. 1 (Istituzione del ruolo direttivo dei funzionari
del Corpo forestale dello Stato). - 1. Nell'ambito dei
ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che
espleta funzioni di polizia e' istituito, a decorrere dal
15 marzo 2001, quale articolazione della carriera dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato, il ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato
corrispondente al ruolo dei commissari della Polizia di
Stato articolato nelle seguenti qualifiche:
a) commissario forestale, limitatamente alla
frequenza del corso di formazione;
b) commissario capo forestale;
c) vice questore aggiunto forestale.».



 
Tabella A (prevista dall'articolo 1, comma 2)
RUOLO DIRETTIVO DEI FUNZIONARI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO Commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; Commissario capo forestale; 502 Vice questore aggiunto forestale Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con quelle del ruolo dei
commissari della Polizia di Stato

=====================================================================
Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato ===================================================================== Commissario forestale | limitatamente alla fequenza del |Commissario limitatamente alla corso di formazione |fequenza del corso di formazione --------------------------------------------------------------------- Commissario capo forestale |Commissario capo --------------------------------------------------------------------- Vice questore aggiunto forestale |Vice questore aggiunto

Tabella B (1)
(prevista dall'articolo 7, comma 2)
DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

=====================================================================
Livello | | | forestale dello | | Posti di |
Stato | Qualifiche | qualifica | Funzione =====================================================================
| | |Capo del Corpo
|Dirigente | |forestale dello
B |generale | 1(1) |Stato ---------------------------------------------------------------------
| | |Vice capo del
|Dirigente | |Corpo forestale
C |generale | 1(1) |dello Stato ---------------------------------------------------------------------
| | |Capo servizio
| | |centrale (n. 6),
|Dirigente | |comandante
D |superiore | 21(1) |regionale (n. 15) ---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di
| | |divisione presso
| | |l'amministrazione
| | |centrale (n. 15),
| | |capo ufficio
| | |presso
| | |l'amministrazione
| | |centrale (n. 6),
| | |capo reparto
| | |scuola del Corpo
| | |forestale dello
| | |Stato (n. 3),
| | |vice comandante
| | |regionale (n.
| | |15), comandante
| | |provinciale (n.
E |Primo dirigente | 122 ----- 145 |83)

(1) a decorrere dal 1° gennaio 2006, per effetto del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

---------------

AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta, in nota, il testo della Tabella B, a seguito dell'Errata-corrige in G.U. 03/05/2008, n.103. La suddetta modifica entra in vigore il 03/05/2008:

Tabella B
(prevista dall'articolo 7, comma 2)
DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

=====================================================================
(( Livello | | |
di funzione ))
| | Posti di |
| Qualifiche | qualifica | Funzione =====================================================================
| | |Capo del Corpo
|Dirigente | |forestale dello
B |generale | 1(1) |Stato ---------------------------------------------------------------------
| | |Vice capo del
|Dirigente | |Corpo forestale
C |generale | 1(1) |dello Stato ---------------------------------------------------------------------
| | |Capo servizio
| | |centrale (n. 6),
|Dirigente | |comandante
D |superiore | 21(1) |regionale (n. 15) ---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di
| | |divisione presso
| | |l'amministrazione
| | |centrale (n. 15),
| | |capo ufficio
| | |presso
| | |l'amministrazione
| | |centrale (n. 6),
| | |capo reparto
| | |scuola del Corpo
| | |forestale dello
| | |Stato (n. 3),
| | |vice comandante
| | |regionale (n.
| | |15), comandante
| | |provinciale (n.
E |Primo dirigente | 122 ----- 145 |83)

(1) a decorrere dal 1° gennaio 2006, per effetto del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
 
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