Gazzetta n. 95 del 22 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
COMUNICATO
Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto n. 42796 del 25 febbraio 2008 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 2 maggio 2006, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:
area del comune di Palermo.
Imprese impegnate nel lavori di realizzazione delle opere relative all'irrigazione San Leonardo ovest, II lotto distretto di Bagheria.
In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 42848 del 25 febbraio 2008 e' stata autorizzata la corresponsione dal 2 maggio 2006 al 1° agosto 2008, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalla imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attivita' sopra indicate.
Con decreto n. 42797 del 25 febbraio 2008 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 18 mesi, a decorrere dal 15 giugno 2007, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:
area del comune di Bologna.
Imprese impegnate nel lavori di realizzazione delle opere previste nella tratta urbana compresa tra le progressive km 11+079 ed il km 17+854, in corrispondenza di via Amendola in comune di Anzola dell'Emilia, della tratta urbana di Bologna della linea Milano-Napoli del progetto alta velocita'.
In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 42849 del 25 febbraio 2008 e' stata autorizzata la corresponsione dal 15 giugno 2007 al 14 dicembre 2008, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalla imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attivita' sopra indicate.
 
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