Gazzetta n. 96 del 23 aprile 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE |
DECRETO 12 ottobre 2007 |
Assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e relativa ripartizione, delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2007. |
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IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
di concerto con
I MINISTRI DELLA SALUTE, DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'art. 3-septies; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», che trasferisce le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della solidarieta' sociale; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009»; Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze al quale e' assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009; Visto l'art. 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Considerato che l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze richiede la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, con riferimento alle persone non autosufficienti; Considerate altresi' le competenze del Tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni istituito presso la Conferenza unificata; Considerato che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, rientra nelle piu' ampie finalita' del disegno di legge delega concernente il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti in corso di presentazione da parte del Governo al Parlamento; Ritenuto opportuno provvedere, nelle more della definizione del disegno di legge di cui al punto precedente, alla ripartizione delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2007; Ritenuto necessario rispettare, in sede di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2007 le finalita' indicate all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante l'individuazione di aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti; Acquisita in data 20 settembre 2007 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1. Riparto delle risorse 1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2007, pari ad euro 100 milioni, sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per le finalita' di cui all'art. 2 e, per una quota pari all'1%, al Ministero della solidarieta' sociale per le finalita' di cui all'art. 3. Il riparto alle regioni e alle province autonome avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2007 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza: a) popolazione residente, per regione, d'eta' pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%; b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%. Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la piena definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti. |
| Art. 2. Finalita' 1. Nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, il cui raggiungimento e' da realizzarsi gradualmente nel tempo e la cui piena definizione e' rimandata ad altro provvedimento legislativo, nonche' agli accordi in sede di Conferenza Unificata: a) la previsione o il rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza che agevolino e semplifichino l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari; b) l'attivazione di modalita' di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno, favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie; c) l'attivazione o il rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarita', al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente. 2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari. |
| Art. 3. Monitoraggio 1. Ai fini di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 1, nonche' la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, saranno definite, previo accordo in Conferenza Unificata, le modalita' di monitoraggio delle prestazioni nonche' degli interventi attivati attraverso le risorse erogate con il presente decreto nella prospettiva della costituzione di un Sistema informativo nazionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 12 ottobre 2007
Il Ministro della solidarieta' sociale Ferrero
Il Ministro della salute Turco
Il Ministro delle politiche per la famiglia Bindi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 398 |
| Tabella 1
----> Vedere a pag. 46 <---- |
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