Gazzetta n. 98 del 26 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 2 aprile 2008
Aggiornamento del costo chilometrico della trazione elettrica nella formula del pedaggio di accesso/utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Viste le direttive europee 440/1991/CEE, 18/1995/CE, 12/2001/CE, 13/2001/CE e 14/2001/CE;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante l'attuazione delle direttive 12/2001/CE, 13/2001/CE e 14/2001/CE in materia ferroviaria, ed in particolare l'art. 17, comma 10, cosi come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31, nel quale si dispone, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 del medesimo art. 17 del decreto legislativo n. 188/2003, la vigenza del sistema di determinazione del canone fissato con il decreto del Ministro dei trasporti 21 marzo 2000, n. 43/T, fino al 31 dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, ed in particolare l'art. 7, comma 5;
Vista la delibera CIPE del 5 novembre 1999, n. 180, recante «Canone di pedaggio per l'accesso alla rete infrastrutturale ferroviaria»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 21 marzo 2000, n. 43/T, concernente la «Determinazione dei criteri di determinazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria», con particolare riferimento all'art. 8, commi 1 e 2 ed all'allegato economico n. 7 che stabiliva il costo chilometrico della trazione elettrica in 0,372 euro;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 aprile 2003, n. 12/T, «Aggiornamento degli allegati economici e tecnici del decreto 21 marzo 2000, 43/T», con particolare riferimento all'allegato economico n. 7, che, su proposta del Gestore, stabiliva il nuovo valore del costo chilometrico della trazione elettrica in 0,332 euro,;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 18 agosto 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2006, n. 277, relativo all'aggiornamento del canone di utilizzo dell'infrastruttura nazionale;
Vista la proposta di aggiornamento dell'allegato economico n. 7 dei citati decreti, presentata dal Gestore dell'infrastruttura con nota prot. RFI-AD1AQ011\P\ 20080000226 del 4 marzo 2008;
Considerato che l'aumento dei costi per l'acquisto dell'energia elettrica dal fornitore nazionale non sono bilanciati dai ricavi della quota di canone relativa all'energia elettrica, comportando delle passivita' nel bilancio del Gestore;
Considerato che, ai sensi dell'art. 17, comma 7 del decreto legislativo n. 188/03 e dalla delibera CIPE n. 180/1999, l'aggiornamento degli allegati tecnici ed economici al decreto ministeriale 437T, non apporta tipologie aggiuntive di costo per la determinazione del canone, ne' modifiche della struttura e degli elementi di calcolo del pedaggio, ne' modifica lo stato di attuazione del sistema di determinazione dei canoni di pedaggio;
Tenuto conto che la proposta del Gestore dell'infrastruttura, di cui alla citata nota del 4 marzo 2008, reca un valore di costo per l'energia elettrica di trazione pari a 0,357 euro e dunque inferiore di quello gia' fissato con il decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43/T e successive modifiche;
Considerato pertanto che la sopra citata proposta e' contenuta entro i limiti degli importi gia' stabiliti durante l'iter procedurale che ha preceduto l'adozione del decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43/T ed in particolare la delibera CIPE n. 180/1999;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'allegato economico n. 7 del decreto ministeriale 43/T/2000, cosi' come risultante dall'ultima revisione operata con decreto ministeriale 18 agosto 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2006, n. 277;
Decreta:
Art. 1.
L'allegato economico n. 7 del decreto ministeriale 18 agosto 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2006, n. 277, gia' integralmente sostitutivo di quello di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43/T e sue successive modifiche, e' annullato e sostituito integralmente da quello pari numero allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2008
Il Ministro: Bianchi
 
Allegato economico 7

COSTO CHILOMETRICO DELLA TRAZIONE ELETTRICA
Il PbasekmE e' fissato in 0,357 euro.
 
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