Gazzetta n. 98 del 26 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 marzo 2008
Condizioni, criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni a favore di progetti di innovazione industriale per l'Efficienza Energetica.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha istituito il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo;
Visto l'articolo 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la realizzazione di progetti di innovazione industriale nell'ambito di specifiche aree tecnologiche;
Visto l'articolo 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto istituisca appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;
Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);
Visto il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 con il quale le risorse del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo destinate ai progetti di innovazione industriale sono state ripartite tra le aree tecnologiche indicate all'articolo 1, comma 842 della citata legge n. 296/2006;
Visto il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 con il quale e' stato adottato il progetto di innovazione industriale "Efficienza energetica" ed e' stato, tra l'altro, stabilito che le risorse del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo sono destinate, oltre che alle incentivazioni finanziarie in attuazione dell'Azione strategica di innovazione ivi prevista, anche all'attuazione delle Azioni connesse;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2008, in corso di registrazione, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione di cui all'articolo 1, comma 368, lettera d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;
Considerato che e' in corso l'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale e' istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006, il predetto regime di aiuto e che pertanto occorre subordinare all'emanazione di tale provvedimento la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
DECRETA
Art. 1

(Finalita' e ambito di intervento)

1. Il presente decreto e' emanato in attuazione dell'Azione Strategica di Innovazione Industriale, cosi' come definita nel decreto di adozione del progetto di innovazione industriale "Efficienza energetica" citato in premessa, e stabilisce le condizioni, i criteri e le modalita' per la concessione di agevolazioni a favore di programmi finalizzati allo sviluppo di nuove tipologie di prodotti e/o servizi, con elevato contenuto di innovazione tecnologica e in grado di determinare un impatto sul sistema economico e sulla filiera specifica.
2. I programmi di cui al comma 1 devono:
- sviluppare una nuova tecnologia e/o integrare tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi multifunzionali e/o sviluppare modelli applicativi totalmente nuovi, in grado di modificare sostanzialmente i prodotti/processi e il loro contenuto di conoscenza e valore aggiunto, ovvero sviluppare l'applicazione in un contesto nuovo di una tecnologia esistente o di una sua evoluzione, in grado di determinare un significativo cambiamento dei prodotti/processi;
- modificare sensibilmente lo stato dell'arte tecnologico, in modo da incidere sulla competitivita' a livello internazionale;
- realizzare e qualificare un prototipo del prodotto e/o servizio innovativo che abbia validita' industriale;
- essere proposti da un partenariato qualificato, che preveda la partecipazione significativa di PMI;
- prevedere modalita' realizzative, finanziarie e gestionali, nonche' un programma di utilizzo dei risultati, che garantiscano il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.
3. I programmi devono avere ad oggetto lo sviluppo di prodotti e/o servizi innovativi nelle aree tecnologiche di seguito indicate:
A) Aree tecnologiche ad alto potenziale innovativo
a1) solare fotovoltaico:
1. tecnologie innovative per la produzione di celle di silicio ad alta efficienza e a costi competitivi;
2. tecnologie innovative per la produzione di celle a film sottili o con soluzioni innovative di terza generazione;
3. sistemi innovativi a concentrazione per fotovoltaico;
4. componenti innovative per applicazioni nell'edilizia, che integrino celle fotovoltaiche nei materiali di rivestimento e di supporto e nelle superfici vetrate;
5. tecnologie innovative per la produzione di collettori ibridi termico-fotovoltaico;
a2) solare termodinamico:
1. tecnologie innovative di generazione di energia da fonte solare a media e alta temperatura ad elevata efficienza;
2. tecnologie solari innovative per la dissalazione;
3. impianti dimostrativi per applicazioni multifunzione (dissalazione acqua di mare, calore per processi industriali, climatizzazione);
a3) bioenergia e produzione di energia dai rifiuti:
1. tecnologie innovative per la produzione di biocombustibili di seconda e terza generazione, anche con utilizzo di materiali di scarto;
2. tecnologie innovative per la produzione di energia da rifiuti speciali con minimizzazione dell'impatto ambientale;
a4) celle a combustibile e idrogeno:
1. microcogeneratori basati su celle a combustibile con potenza rispettivamente di 3 e 30 KW con caratteristiche di prestazioni, di affidabilita' e di impatto ambientale tali da garantirne una significativa competitivita' sul mercato;
2. sistemi innovativi di accumulo di idrogeno per applicazioni stazionarie e di trasporto che, a seconda delle applicazioni consentano vantaggi sostanziali in termini di costi (applicazioni stazionarie) e/o di pesi e ingombri (applicazioni di trasporto) rispetto ai sistemi convenzionali di accumulo in serbatoi ad altissima pressione.
a5) generazione distribuita:
1. tecnologie innovative per la produzione di un microcogeneratore di taglia 0.5-1.5 kW, con basse emissioni specifiche e integrato di tutti i controlli e gli ausiliari per interfacciarsi con la rete elettrica.
B) Aree tecnologiche ad alto potenziale applicativo
b1) eolico:
1. impianti dimostrativi non convenzionali per la conversione di energia eolica di tipologia offshore (anche in mare aperto) o ad alta quota;
2. impianti dimostrativi ad alta efficienza nel campo delle basse potenze (inferiore ai 200 kW) a basso impatto ambientale e in grado di funzionare anche a basse velocita' del vento;
b2) materiali ad alta efficienza per l'edilizia e architettura bioclimatica
1. tecnologie innovative per la produzione di componenti per l'edilizia a costi competitivi e ad alto potenziale d'integrazione;
2. sistemi dimostrativi innovativi per la minimizzazione dei flussi energetici per edilizia complessa (terziario, ospedali, centri commerciali);
b3) macchine e motori elettrici ad alta efficienza
1. tecnologie innovative per la produzione a costi competitivi di motori ad alta efficienza di classe EFF1 o superiore;
b4) tecnologie avanzate per illuminazione:
1. tecnologie innovative per la produzione di sistemi di illuminazione e segnalazione ad altissima efficienza per esterni basate su elettroluminescenza organica e/o diodi elettroluminescenti;
2. tecnologie innovative per la produzione di sistemi di illuminazione per interni basate su elettroluminescenza organica e/o diodi elettroluminescenti;
b5) elettrodomestici ad alta efficienza energetica:
1. tecnologie innovative per la produzione di elettrodomestici ad altissima efficienza, con ridotto impatto ambientale sull'intero ciclo di vita in termini di riuso di materiali sia in fase di assemblaggio che di disassemblaggio;
2. tecnologie innovative finalizzate a sfruttare le complementarieta' dei componenti, attraverso l'integrazione di sistemi di domotica volti a massimizzare i recuperi di energia e ottimizzarne l'utilizzo;
b6) tecnologie per l'efficientamento energetico dei processi industriali:
1. tecnologie innovative e a costi competitivi per lo sviluppo di sistemi di combustione MILD - Moderate and Intense Low Oxigen Dilution- (combustione senza fiamma).
 
Art 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "disciplina comunitaria": la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 dicembre 2006;
b) "ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) "sviluppo sperimentale": acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
d) "PMI": le imprese classificate di piccola o media dimensione secondo i criteri stabiliti nell'allegato n. 1 al Regolamento (CE) 70/2001 del 12 gennaio 2001, come modificato dal Regolamento (CE) 364/2004 del 25 febbraio 2004, e nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005;
e) "grandi imprese": le imprese che non rientrano nella definizione di PMI;
f) "organismo di ricerca": soggetto senza scopo di lucro, quale un'universita' o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualita' di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo ne' ai risultati prodotti;
g) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
h) "Agenzia": l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione di cui all'articolo 1, comma 368 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 
Art. 3

(Caratteristiche dei programmi)

1. I programmi devono prevedere attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale che si concludono con la realizzazione di un prototipo esplicativo del prodotto o servizio innovativo. In ogni caso, l'importo dei costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale deve essere superiore al 50% del totale dei costi agevolabili.
2. Ciascun programma deve essere realizzato in forma congiunta da piu' soggetti, attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzare mediante appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e altre forme di associazione, anche temporanee, tra imprese. Tali accordi, che devono essere puntualmente descritti nella proposta tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, devono regolamentare i rapporti tra le parti per la realizzazione del programma e definire, per ciascun soggetto partecipante, l'attivita' da realizzare, anche in termini di costi da sostenere, nonche' dimostrare la rilevanza della sua partecipazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma. Il subappalto non e' considerato una collaborazione effettiva. Gli accordi, cosi' come descritti, possono essere formalizzati anche successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'articolo 8 e comunque prima della sottoscrizione del decreto di concessione di cui all'articolo 10, comma 3.
3. Alla data di presentazione della domanda deve risultare sottoscritto un esplicito accordo che definisca con chiarezza gli aspetti relativi alla proprieta' e all'utilizzo dei risultati. I soggetti richiedenti devono indicare, all'atto della domanda di agevolazioni, la banca alla quale dovranno essere erogate le agevolazioni in base a quanto stabilito all'articolo 11, comma 4.
4. Ogni programma deve prevedere la presenza di almeno un organismo di ricerca che, attraverso la partecipazione diretta ai costi ovvero lo svolgimento di attivita' di ricerca contrattuale, svolga un ruolo qualificato e coerente con gli obiettivi del programma. L'organismo di ricerca deve essere indicato nella domanda di agevolazione.
5. Per ogni programma deve essere individuato il "primo proponente", intendendosi per tale l'impresa partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del programma stesso e della sua attuazione, nonche' di referente ufficiale nei confronti del Ministero.
6. L'importo complessivo dei costi agevolabili previsti da ciascun programma non puo' essere inferiore a 10 milioni di euro.
7. Ai fini dell'ammissibilita' i programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni, ferma restando la possibilita' che i beneficiari abbiano effettuato studi di fattibilita' antecedenti i cui costi, tuttavia, non sono ammissibili alle agevolazioni. Le grandi imprese devono altresi' dimostrare l'effetto di incentivazione dell'aiuto, fornendo nella proposta tecnica di cui all'articolo 8 comma 2 le informazioni previste dal punto 6 della disciplina comunitaria.
8. La data di avvio dei programmi deve in ogni caso intervenire non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del decreto di concessione di cui all'articolo 10, comma 3 ed essere comunicata al Ministero, a cura del "primo proponente", con apposita dichiarazione. I programmi agevolati hanno una durata non superiore a 36 mesi dall'avvio del programma, fatti salvi casi particolari per i quali, su richiesta del primo proponente, il Ministero puo' disporre un incremento temporale non superiore a 6 mesi qualora ne valuti la necessita' in relazione alle difficolta' intervenute nella realizzazione, alle caratteristiche tecniche del programma e all'effettiva possibilita' di ultimazione dello stesso nel rispetto delle condizioni prestabilite.
 
Art. 4

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto, per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 3:
a) le imprese operanti in tutti i settori, con esclusione delle attivita' rientranti nella sezione A e nella sezione H, divisioni 49, 50, 51 e 53, della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2007;
b) gli organismi di ricerca.
2. Possono essere destinatari delle agevolazioni anche imprese e organismi di ricerca costituiti all'estero e che non abbiano istituito una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, ai quali potra' essere concessa complessivamente una quota non superiore al 15% del contributo assegnato all'intero programma. La partecipazione di tali soggetti al programma deve essere rilevante al fine di garantire un'alta qualita' ed una forte innovativita' dello stesso nel suo insieme e di assicurare vantaggi agli altri soggetti in termini di trasferimento di conoscenze ed utilizzo dei risultati raggiunti.
3. Qualora siano coinvolti nella realizzazione del programma soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2, la loro partecipazione e' valutata in relazione ai vantaggi che la stessa apporta al programma nel suo complesso, fermo restando che detti soggetti non possono beneficiare delle agevolazioni previste.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettera a) alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposti a procedure concorsuali, ne' essere in liquidazione volontaria;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e) essere in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
f) non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficolta', cosi' come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' (2004/C 244/02) pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 1 ottobre 2004;
g) non trovarsi nella condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n, 490).
 
Art. 5

(Spese ammissibili e costi agevolabili)

1. Le spese ammissibili e i relativi costi agevolabili, nella misura congrua e pertinente, riguardano:
a) il personale, relativamente alle retribuzioni lorde, compreso il contributo del datore di lavoro, per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purche' impiegati per la realizzazione del progetto. Viene preso in considerazione il personale dipendente, compreso quello con contratto "a progetto";
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
c) i fabbricati, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
d) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, nonche' i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attivita' del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
e) spese generali supplementari, basate su costi effettivi direttamente imputabili al programma sulla base di un calcolo pro rata secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato;
f) altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi (ad es. componentistica per la realizzazione del prototipo, materie prime per la sperimentazione, ecc.), connessi direttamente al programma.
 
Art. 6

(Risorse finanziarie, forma ed intensita' delle agevolazioni)

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto le risorse finanziarie disponibili sono pari a 200 milioni di euro, a valere sulla quota di risorse del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo assegnata al Progetto di innovazione industriale "Efficienza energetica" con il decreto di ripartizione delle risorse dell'8 febbraio 2008 citato in premessa.
2. L'importo di cui al comma 1 potra' essere integrato con risorse del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitivita' 2007-2013 (asse 1 obiettivo operativo 4.1.1.2), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007, che saranno utilizzate per la concessione di agevolazioni a fronte di programmi riferibili alle regioni di intervento del PON medesimo (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia); l'ammissibilita' al cofinanziamento del PON sara' determinata sulla base delle condizioni in esso stabilite. Il Ministero si riserva di comunicare alle imprese interessate l'ammissione al cofinanziamento ed eventuali limitazioni o prescrizioni aggiuntive che da questo derivano.
3. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono concesse, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria, nella forma di contributi diretti alla spesa.
4. La misura delle agevolazioni e' definita in termini di intensita' massime rispetto ai costi agevolabili. Le intensita' di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), che esprime il valore attualizzato dell'aiuto come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione applicando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/referen ce rates.html.
5. Le intensita' di aiuto, in equivalente sovvenzione lordo, sono pari al 50 % per i costi agevolabili relativi alla ricerca industriale e al 25 % per quelli relativi allo sviluppo sperimentale. Esse sono determinate per ciascun soggetto beneficiario in misura corrispondente ai relativi costi agevolabili.
6. Le intensita' di cui al comma 5 sono maggiorate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
7. Nel caso in cui gli organismi di ricerca siano beneficiari delle agevolazioni, il Ministero verifichera' l'eventuale sussistenza di aiuti indiretti alle imprese, ai sensi del punto 3.2 della disciplina comunitaria. Per gli organismi di ricerca che svolgono attivita' sia di natura economica che non economica devono risultare identificabili e distinguibili i due tipi di attivita' e i relativi costi e finanziamenti.
8. Il contributo concedibile non potra' superare l'importo di 15 milioni di euro per l'intero programma e di 5 milioni di euro per ciascun soggetto beneficiario.
9. Ai fini del calcolo del contributo concedibile si seguono le seguenti fasi:
a) i costi agevolabili sono attualizzati all'anno solare di concessione e distinguendo tra i costi relativi alle attivita' di ricerca industriale e quelli relativi alle attivita' di sviluppo sperimentale; ai fini dell'attualizzazione si considera convenzionalmente il tasso vigente al momento della formazione della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 7;
b) a tali importi attualizzati si applicano le rispettive intensita' di aiuto previste nel presente articolo, ottenendo l'importo massimo attualizzato del contributo concedibile;
c) tale importo viene rivalutato con riferimento al piano delle erogazioni corrispondente agli stati di avanzamento definiti e ritenuti validi in istruttoria.
10. L'ammontare del contributo concesso e' rideterminato al momento dell'ultima erogazione a saldo ai fini della verifica del rispetto delle intensita' massime indicate ai precedenti commi 5 e 6, sulla base dei costi effettivamente sostenute per anno solare. Le agevolazioni concesse con il decreto di cui all'articolo 11 non possono in ogni caso essere aumentate.
 
Art. 7

(Cumulo)

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse, anche a titolo de minimis, per i medesimi costi.
 
Art. 8

(Termini e modalita' di presentazione delle domande di agevolazioni)

1. La domanda di agevolazioni relativa al programma e' presentata al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per la competitivita' - Direzione Generale per la politica industriale, Via Molise 2, 00187 Roma, a decorrere dal 30 aprile ed entro e non oltre il 30 giugno 2008. Al fine di consentire l'immediata diffusione delle disposizioni del presente decreto, lo stesso e' pubblicato nel sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it nelle more della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La domanda e' redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 1 al presente decreto ed e' sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, i quali designano l'impresa "primo proponente" di cui all'articolo 3. comma 5. Alla domanda sono allegate, a pena di esclusione, la proposta tecnica redatta, anche in lingua inglese, secondo lo schema di cui all'allegato 2, nonche' la documentazione indicata nell'allegato 3. L'ultima pagina della proposta tecnica deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del "primo proponente".
3. La domanda deve essere compilata e presentata per via elettronica, corredata dalla proposta tecnica e dalla documentazione di cui al comma 2 sotto forma di file allegati, entro il termine di cui al comma 1, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it, secondo le modalita' ivi indicate; ai fini della dimostrazione del rispetto del termine di presentazione fa fede la data e l'ora registrata dal sistema informatico.
4. La stampa della domanda, unitamente alla versione cartacea della proposta tecnica e della documentazione di cui al comma 2, deve essere trasmessa, entro lo stesso termine di cui al comma 1, mediante raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento e quale data di presentazione si assume quella di spedizione; la stampa della domanda e la proposta tecnica devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali, a cura del "primo proponente", con firma o timbro a cavallo di ciascuna coppia di fogli. In caso di difformita' tra la documentazione cartacea e quella inviata per via elettronica fa fede quest'ultima.
 
Art. 9

(Istruttoria delle domande di agevolazioni)

1. Il Ministero trasmette immediatamente le domande all'Agenzia per l'avvio della fase di valutazione ed entro i trenta giorni successivi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 1 comunica alla stessa l'elenco delle domande risultate complete e regolari. Le domande incomplete della proposta tecnica e/o della documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, quelle spedite o noltrate per via elettronica al di fuori dei termini, nonche' quelle redatte in difformita' dalla modulistica prescritta ovvero non utilizzando lo specifico software messo a disposizione dal Ministero non sono ritenute valide e sono respinte con specifica nota contenente le relative motivazioni.
2. L'Agenzia effettua la valutazione entro 120 giorni dal termine di cui all'articolo 8, comma 1, verificando l'appartenenza del programma alle aree tecnologiche indicate all'articolo 1, comma 3, la validita' tecnico-scientifica ed economico-finanziaria del programma. La valutazione e' effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati, in relazione a ciascuno dei quali e' riportato il punteggio da attribuire ed e' fissata la soglia minima del punteggio necessario ai fini dell'ammissione del programma alla graduatoria:
a) validita' e coerenza rispetto alle finalita' dell'intervento di
cui al presente decreto, valutata con riferimento alla qualita'
del programma e alla sua rispondenza alle finalita' e agli ambiti
di intervento di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1: punti da 0
a 10, soglia minima 6;

b) innovazione nella conoscenza e nello sviluppo tecnologico,
valutata con riferimento al grado di definizione e di chiarezza
del programma di ricerca e sviluppo, agli obiettivi generali e
specifici e alla loro qualita', all'innovativita' rispetto allo
stato dell'arte e al grado di innovazione (radicale,
incrementale), nonche' al contributo rispetto all'avanzamento
tecnologico e della conoscenza: punti da 0 a 10, soglia minima 8;
c) adeguatezza del piano di lavoro, piano di management e
organizzazione del progetto, valutati rispetto all'allocazione
delle risorse tecniche ed umane, anche con riferimento ad una
equilibrata partecipazione di genere, rispetto agli obiettivi e
alle attivita' proposti, all'economicita' e realizzabilita' del
programma, alla qualita' ed efficacia della metodologie di lavoro
prescelte e delle procedure di management adottate per la gestione
delle attivita' (con particolare attenzione alle attivita'
previste dal primo proponente per controllare e coordinare i
partner ed individuare e gestire i rischi): punti da 0 a 10,
soglia minima 6;
d) completezza e adeguatezza del partenariato, valutata con
riferimento al ruolo previsto per i vari soggetti, all'intensita'
e qualita' della partecipazione delle PMI, alla qualita' e
rilevanza delle esperienze dei partecipanti rispetto agli
obiettivi del programma proposto (anche in termini di capitale
umano ed infrastrutture tecnologiche), alla specifica esperienza
di management di progetti complessi del primo proponente,
all'affidabilita' economico finanziaria dei soggetti richiedenti
le agevolazioni, alla distribuzione delle attivita' e dei relativi
costi, alla complementarieta', bilanciamento e completezza delle
competenze: punti da 0 a 10, soglia minima 7;
e) validita' del piano di sviluppo industriale e valorizzazione
della proprieta' e utilizzo dei risultati, valutata con
riferimento alle previsioni di ritorni economico-finanziari del
programma, nonche' alla valutazione dei rischi connessi,
all'eventuale supporto di investimenti esterni i cui rischi e
rendimenti sono direttamente connessi con il piano di sviluppo
industriale, all'adeguatezza del piano di marketing strategico dei
risultati attesi e alla capacita' di accesso al mercato, nonche'
alla validita' ed efficacia degli accordi riguardanti il
management della proprieta' e dell'utilizzo dei risultati del
programma: punti da 0 a 10, soglia minima 8;
f) ricadute potenziali in termini tecnologici, economici e di
competitivita', valutate con riferimento agli impatti attesi sotto
il profilo energetico e di sostenibilita' ambientale
(efficienza/resa, ritorno energetico sull'investimento energetico,
ecc.), nonche' in termini di valorizzazione delle competenze e
delle eccellenze presenti nel sistema produttivo e della ricerca,
di ricadute industriali significative, di trasversalita'
applicativa e di potenzialita' nel mobilitare filiere e sistemi di
imprese: punti da 0 a 10, soglia minima 6.
3. L'Agenzia valuta altresi' :
a) la dimostrazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto
fornita dalle grandi imprese secondo quanto stabilito all'articolo
3, comma 7;
b) la pertinenza al programma delle spese previste e la loro
congruita' in relazione a ragionevoli valutazioni di mercato,
rideterminando l'ammontare dei costi agevolabili, dichiarando
inammissibili i programmi per i quali l'importo complessivo dei
costi agevolabili risulti, a seguito di tale determinazione,
inferiore al limite di 10 milioni di euro stabilito all'art.3,
comma 6.
4. Al fine di completare la valutazione l'Agenzia puo' richiedere al "primo proponente" le integrazioni e i chiarimenti ritenuti necessari, che devono essere forniti entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione della domanda.
5. L'Agenzia formula per ciascun programma un giudizio articolato, indicando il punteggio attribuito ed evidenziando in modo puntuale le motivazioni relative a ciascuno degli elementi di valutazione compresi nei criteri elencati al comma 2. I programmi che conseguono un punteggio inferiore a 42 punti non sono ammessi alla graduatoria.
6. Entro il termine di cui al comma 2, l'Agenzia trasmette i risultati della valutazione al Ministero dello sviluppo economico, in conformita' agli schemi e procedure definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008, citato in premessa, relativo all'adozione del Progetto di innovazione industriale "Efficienza energetica".
7. Sulla base delle risultanze di cui al comma 6, il Ministero dello sviluppo economico, entro i successivi trenta giorni forma e pubblica la graduatoria, inserendo i programmi ammissibili in ordine decrescente in relazione al punteggio assegnato ed individuando quelli agevolabili sulla base delle risorse finanziarie disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile risulti solo in parte coperto dalle disponibilita' residue, e' attribuita detta somma residua, agevolando comunque l'intero programma; e' fatta salva la facolta' dei soggetti beneficiari di rinunciare all'agevolazione parziale cosi' individuata.
8. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 del citato decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008, nel caso in cui l'Agenzia non sia pienamente operativa al momento dell'avvio della fase di valutazione, l'attivita' di valutazione e' svolta dal Ministero, che si avvale del comitato di esperti ivi previsto.
 
Art. 10

(Concessione delle agevolazioni)

1. Successivamente all'approvazione della graduatoria il Ministero adotta, per ciascun programma agevolabile, il decreto di concessione delle agevolazioni e comunica agli interessati il termine previsto al comma 3 per la sottoscrizione del decreto, indicando la documentazione necessaria ai fini di detta sottoscrizione, tra cui il documento unico di regolarita' contributiva e, se non gia' allegato alla domanda, l'accordo di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 2. Per i programmi non ammessi alla graduatoria e per quelli ammessi ma non agevolati per insufficienza di risorse, invia agli interessati la comunicazione motivata dell'esito del procedimento.
2. Il decreto di concessione stabilisce, tra l'altro, gli impegni dei soggetti beneficiari in ordine agli obiettivi, tempi, modalita' e specifiche tecniche di realizzazione del programma, il piano delle erogazioni e dei corrispondenti stati di avanzamento del programma, la documentazione necessaria a documentare lo stato di avanzamento, le condizioni che possono determinare la revoca delle agevolazioni secondo quanto disposto dall'articolo 13, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attivita' di controllo, nonche' ogni altro obbligo necessario ai fini della realizzazione del programma.
3. I soggetti beneficiari sottoscrivono il decreto di concessione, per espressa assunzione degli obblighi derivanti dallo stesso e dagli eventuali allegati tecnici e giuridici, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pena la dichiarazione di decadenza dai benefici.
 
Art. 11

(Erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono erogate per stati di avanzamento del programma complessivo, secondo il piano delle erogazioni definito con il decreto di cui all'articolo 10, in numero non superiore a cinque erogazioni, l'ultima delle quali non inferiore al 20% delle agevolazioni concesse. La prima erogazione puo' essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse. Ai fini dell'erogazione per stato di avanzamento i costi sostenuti non devono essere inferiori a quelli determinati nel suddetto piano di erogazione per ciascuno stato di avanzamento.
2. Le richieste di erogazione sono presentate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa "primo proponente" e sottoscritte altresi' dai legali rappresentanti dei singoli soggetti beneficiari che hanno realizzato le attivita' comprese nello stato di avanzamento per cui si richiede l'erogazione. Le richieste devono essere corredate da un rapporto tecnico sulle attivita' realizzate e dalla documentazione comprovante le spese sostenute, indicata nel decreto di cui all'articolo 10. Ai fini dell'ultima erogazione la richiesta e' trasmessa entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma e il rapporto tecnico deve relazionare in merito all'intero programma realizzato nonche' al raggiungimento degli obiettivi.
3. Il Ministero esamina gli stati di avanzamento presentati, sottoponendo all'Agenzia la documentazione necessaria per l'esame tecnico-scientifico volto a verificare la rispondenza dei risultati intermedi e finali rispetto alle specifiche del progetto e l'ammissibilita' tecnica delle attivita' rendicontate rispetto ai risultati raggiunti.
4. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero alla banca indicata nella domanda di agevolazioni, presso la quale e' acceso un conto corrente dedicato al programma e che provvede a trasferire le somme ai singoli beneficiari sulla base degli importi spettanti indicati dal Ministero.
 
Art. 12

(Monitoraggio e controlli)

1. Le imprese sono tenute a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero per effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati previsto dall'art. 7 del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 citato nelle premesse, riguardante l'adozione del Progetto di innovazione industriale.
2. Il Ministero, nell'ambito del sistema di controllo previsto dall'articolo 8 del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 sopra citato, dispone controlli e ispezioni in ogni fase del procedimento al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Una verifica in loco e' effettuata in ogni caso ad avvenuta realizzazione del programma, prima dell'ultima erogazione.
 
Art. 13

(Revoche)

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte nel caso di:
a) mancato rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 7;
b) mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 3, comma 8;
c) mancata realizzazione del programma;
d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
e) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni stabilito nel decreto di cui all'articolo 10.
f) in tutti gli altri casi previsti nel decreto di cui all'articolo 10; in relazione alle caratteristiche tecniche e alle modalita' di realizzazione del programma.
2. In caso di revoca, le agevolazioni erogate sono restituite maggiorate degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 
Art. 14

(Condizione sospensiva)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto e' subordinata alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro dello sviluppo economico che istituisce il regime di aiuto per la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione, autorizzato con decisione della Commissione europea del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 5 Marzo 2008
Il Ministro: Bersani

Registrato alla Corte dei conti il 14 Aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, n. 1, foglio n. 359
 
Allegati

----> Vedere immagini da pag. 18 a pag. 42 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone