Gazzetta n. 99 del 28 aprile 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 aprile 2008
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2007 nei comuni della fascia jonica della provincia di Messina. (Ordinanza n. 3668).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2007 nei comuni della fascia jonica della provincia di Messina;
Considerato che gli eventi calamitosi sopra citati hanno provocato l'allagamento di alcuni centri abitati, nonche' frane e smottamenti, con movimento di detriti, fango e massi, con conseguente pericolo per la pubblica incolumita', causando ingenti danni alla viabilita', alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;
Considerato che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate, e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Vista la nota del 24 gennaio 2008 del presidente della Regione siciliana;
Acquisita l'intesa della Regione siciliana con nota del 2 aprile 2008;
Sentito il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.
1. Il dirigente generale del dipartimento della protezione civile della Regione siciliana e' nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.
2. Considerata l'ampiezza degli interventi da porre in essere rispetto alle risorse finanziarie attualmente disponibili, il commissario delegato provvede, nel limite massimo delle risorse destinate allo scopo e di cui all'art. 3, alla predisposizione di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza, indicando analiticamente i soggetti destinatari delle provvidenze previste dalla presente ordinanza da sottoporre alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il commissario delegato, puo' avvalersi di soggetti attuatori affidando loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni. Il commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale altresi' della collaborazione delle strutture regionali, nonche' degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
4. Il commissario delegato e' autorizzato altresi' a porre in essere i necessari interventi relativi ai beni privati danneggiati dagli eventi di cui alla presente ordinanza anche di interesse pubblico.
5. Il commissario delegato, avvalendosi dei poteri di cui alla presente ordinanza di protezione civile, e' autorizzato a porre in essere i necessari interventi finalizzati alla messa in sicurezza del tratto di costone roccioso interessato dal crollo che ha compromesso la viabilita' della strada statale n. 113 nel comune di Gioiosa Marea, e per l'eventuale messa in sicurezza di altri punti critici che insistono sulla medesima strada statale potenzialmente a rischio di smottamento, nonche', ove necessario all'espletamento delle attivita' finalizzate al rilievo geomorfologico di dettaglio dell'area e allo studio geomeccanico della parete mediante l'utilizzo di tecniche di ispezione da parte di rocciatori.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione, la direzione lavori e le attivita' ivi connesse anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.
2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato puo', ove ritenuto necessario, avvalersi di un consulente idraulico e un geologo.
3. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 3, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
4. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
5. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
6. Per contenere i costi derivanti dalle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, le spese tecniche, valutate sulla base delle vigenti tariffe professionali ed in particolare quelle inerenti alle procedure di affidamento, dovranno essere abbattute del 20%.
 
Art. 3.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale della somma di euro 3.000.000,00, a carico della Regione siciliana.
2. Per l'utilizzo delle risorse occorrenti per il superamento dell'emergenza in rassegna il commissario delegato puo' richiedere l'apertura di apposita contabilita' speciale.
3. Il commissario delegato puo' utilizzare ulteriori eventuali risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale per interventi in emergenza e per opere pubbliche, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, ulteriori risorse non impegnate ed economie, nel limite di 4 milioni di euro, a valere sui fondi CIPE - APQ - riqualificazione urbana - delibere CIPE n. 20 del 2004 e n. 35 del 2005, nonche' di quota parte delle risorse che si renderanno disponibili, a seguito del riparto definito sulla base del decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 2, commi 92 e 93 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
 
Art. 4.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
c) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni;
d) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis;
e) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 91, 111, 118, 130, 132, 141 e 241 e comunque nel rispetto dei principi comunitari in materia di appalti pubblici;
f) legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le disposizioni della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 9, 10, comma 1-quater, 14-bis, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 24-bis, 25, 28, 29, 30 e 32 e 34 e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;
g) regio decreto del 25 luglio 1994, n. 523, articoli 53 e 93;
h) leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 5.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza delle situazioni emergenziali di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unita' di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso, nonche' personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 
Art. 6.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2008
Il Presidente: Prodi
 
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