Gazzetta n. 99 del 28 aprile 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2008
Statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale al comma 4 ha dettato disposizioni per l'emanazione del nuovo statuto dell'ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1997, recante emanazione dello statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000 «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, concernente l'emanazione dello statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria»;
Ritenuta la necessita' di sostituire lo statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente statuto:

Art. 1.
Finalita'

1. L'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, di seguito denominato: «Ente», dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, assicura gli interventi di protezione sociale nei confronti del personale dell'Amministrazione penitenziaria, a completamento ed integrazione dell'opera che gia' prestano altri enti ed istituzioni assistenziali. L'Ente integra tali prestazioni con interventi diretti o indiretti, attuando tutte le forme di assistenza previste dall'art. 41, comma 2 della citata legge, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
2. La sede centrale dell'Ente e' ubicata in Roma.
 
Art. 2.
Forme di assistenza

1. L'Ente provvede:
a) all'assistenza degli orfani del personale dell'Amministrazione penitenziaria;
b) al conferimento dei contributi scolastici, alla concessione di borse di studio ai figli del personale anzidetto;
c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, ai loro coniugi superstiti, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessita';
d) alla gestione, anche indiretta, di sale convegno, spacci, stabilimenti balneari o montani, centri di riposo sportivi, e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanita' morale e fisica, nonche', il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;
e) alla concessione di premi al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza.
 
Art. 3.
Criteri di intervento

1. L'assistenza a favore degli orfani di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), viene effettuata mediante:
1) erogazione di sussidi e contributi il cui ammontare e' determinato in relazione alla situazione familiare anche economica, sino al raggiungimento della maggiore eta'; per i piu' capaci e meritevoli i contributi sono erogati anche negli anni successivi per la durata degli studi universitari;
2) erogazione di contributi scolastici e borse di studio;
3) ammissione a tutte le iniziative poste in essere dall'Ente, idonee a favorire l'istruzione e la formazione.
2. L'assistenza scolastica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), viene effettuata mediante:
1) contributi scolastici a favore dei figli del personale e degli orfani, iscritti a corsi di studio di ogni ordine e grado, che si trovino in condizioni di particolare bisogno o per eccezionali motivi di salute o di famiglia. Tali contributi sono commisurati all'ordine ed al grado dei corsi di studio ed alla situazione di bisogno e non sono cumulabili con le borse di studio di cui al successivo n. 2);
2) borse di studio a favore dei figli del personale e degli orfani, a cui possono partecipare coloro che sono iscritti ad un corso di studio, di qualunque ordine e grado.
3. I sussidi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) sono concessi a domanda degli interessati per spese impreviste sostenute in occasione di gravi eventi straordinari di malattie comprese le patologie riconosciute ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' per spese funerarie sostenute in occasione del decesso di congiunti.
4. I premi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) possono essere concessi, su proposta del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza, che abbiano determinato vantaggi per la collettivita' o da cui sia derivato un accresciuto prestigio per l'Amministrazione penitenziaria.
5. Il consiglio di amministrazione dell'Ente, sentito il comitato di indirizzo generale, determina, all'inizio di ogni anno, in relazione alla disponibilita' finanziaria, gli stanziamenti necessari al finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, le modalita' di concessione e l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare al personale in quiescenza.
 
Art. 4.
Individuazione degli organi centrali

1. Sono organi centrali dell'Ente:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il segretario;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il comitato di indirizzo generale.
 
Art. 5.
Presidente

1. Il capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, assume le funzioni di presidente dell'Ente e ne ha la rappresentanza legale.
2. Il presidente dell'Ente:
a) presiede il consiglio di amministrazione di cui all'art. 6;
b) presiede il comitato di indirizzo generale di cui all'art. 10;
c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
d) adotta i provvedimenti di urgenza, anche di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza, del consiglio stesso;
e) approva i contratti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformita' delle norme statutarie e regolamentari adottate dall'Ente;
f) ordina le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformita' delle norme statutarie e delle deliberazioni consiliari;
g) vigila sull'andamento amministrativo e contabile dell'Ente;
h) presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo, il conto consuntivo dell'esercizio e la situazione patrimoniale dell'Ente;
i) nomina, sentito il comitato di indirizzo generale, i gestori di cui all'art. 12.
 
Art. 6.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente e' cosi' composto:
a) capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, che lo presiede;
b) sette componenti effettivi e sette supplenti designati dal capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, scelti tra tutto il personale in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria, assicurando la presenza di appartenenti ai profili professionali del comparto ministeri ed al Corpo di Polizia penitenziaria in numero rispettivamente non inferiore ad uno e due;
c) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria dello Stato, designato dal Ministro dell'economia.
2. I componenti effettivi del consiglio di amministrazione e quelli supplenti, designati ai sensi del comma 1, sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, restano in carica per un periodo di quattro anni e possono essere confermati una sola volta per il quadriennio successivo in misura non superiore alla meta' dei componenti.
3. Allo scadere del quadriennio cessano dalle loro funzioni anche i componenti nominati nel corso del periodo.
4. La sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione e' prevista nei seguenti casi:
a) decesso;
b) rinuncia o dimissioni;
c) incompatibilita', determinata anche da conflitto di interessi;
d) cessazione dei presupposti richiesti per la nomina;
e) impossibilita' ad adempiere le funzioni;
f) richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al componente di cui al comma 1, lettera c).
5. Nei casi di impedimento o di assenza del presidente e del suo delegato, le funzioni di presidenza sono assunte dal piu' elevato in grado tra i componenti di cui al comma 1, lettera h) e, a parita' di grado, dal piu' anziano.
6. Il segretario dell'Ente di cui all'art. 8 assume anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio stesso, con facolta' di esprimere il proprio parere sulle questioni poste all'ordine del giorno. In tali funzioni, il segretario, in caso di assenza o impedimento temporaneo, e' sostituito con provvedimento del presidente dell'Ente.
7. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessita' o quando ne e' fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o da un terzo dei componenti del comitato di indirizzo generale, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
8. Per la validita' delle adunanze devono essere presenti almeno cinque componenti, compreso il presidente; nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
9. I processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono.
 
Art. 7.
Attivita' del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato di indirizzo generale di cui all'art. 10:
a) delibera annualmente, entro il mese di novembre, il bilancio di previsione e, quando occorre, le relative variazioni, entro il mese di maggio dell'anno successivo, il conto consuntivo dell'Ente;
b) delibera, in conformita' con i criteri d'intervento di cui all'art. 3 e stabilendo le modalita' ed i presupposti concreti, le erogazioni previste in bilancio in applicazione dell'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e del presente statuto;
c) promuove eventuali modifiche allo statuto, adotta i regolamenti interni dell'Ente, nonche', quelli particolari degli istituti, colonie, circoli ed altre opere;
d) delibera in merito all'accettazione di oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;
e) delibera l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di immobili e in genere tutti gli affari che interessano l'Ente, compreso l'impiego delle disponibilita' finanziarie;
f) delibera l'assunzione di prestiti ed i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva ordinaria;
g) delibera, in conformita' della normativa vigente in materia, le modalita' per l'assunzione e per il licenziamento di personale e l'eventuale affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;
h) delibera l'istituzione di organi, anche collegiali, per il controllo dell'attivita' svolta dai gestori e di commissioni;
i) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente.
2. Sono soggetti all'approvazione del Ministro della giustizia il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonche' il conto consuntivo dell'Ente, deliberati dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 8.
Segretario

1. Il segretario dell'Ente e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed e' scelto tra i dirigenti contabili dell'Amministrazione penitenziaria in possesso della specifica professionalita' in ordine alle attribuzioni di cui al comma 2.
2. Il segretario:
a) dirige l'ufficio segreteria e coordina i servizi in cui esso si articola;
b) cura la organizzazione e la gestione delle attivita' operative dell'Ente di cui risponde al presidente;
c) coordina e controlla le gestioni contabili periferiche dell'Ente affidate ai gestori. Per l'espletamento di tale attivita' potra' avvalersi degli organi istituiti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h);
d) stipula i contratti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformita' delle norme statutarie e regolamentari adottate dall'Ente;
e) provvede alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese nonche' alle assegnazioni di fondi agli organi periferici secondo quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) cura l'istruttoria degli affari che il presidente dovra' sottoporre al consiglio di amministrazione e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;
g) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, con facolta' di esprimere il proprio parere sulle questioni poste all'ordine del giorno;
h) redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e ne cura la conservazione;
i) esegue le direttive impartite dal presidente;
j) cura la tenuta della contabilita' dell'Ente, dei libri e delle scritture contabili, nonche' della corrispondenza, conservandone gli atti ed i relativi documenti;
k) redige annualmente il bilancio preventivo, le relative variazioni, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili e li invia al collegio dei revisori dei conti;
l) e' consegnatario dei beni mobili ed immobili dell'Ente;
m) sottoscrive gli atti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 9.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo della gestione dell'Ente e' affidato ad un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto dal Ministro della giustizia e composto da:
a) un magistrato della Corte dei conti, che assume le funzioni di presidente;
b) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria dello stato;
c) tre revisori effettivi e tre supplenti, scelti fra i funzionari di ragioneria dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Il collegio dei revisori dei conti:
a) provvede al riscontro degli atti di gestione;
b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
c) esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
d) accerta, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, la consistenza di cassa;
e) invia al consiglio di amministrazione il verbale di ogni seduta del collegio;
f) provvede a redigere, annualmente, una relazione sull'andamento della gestione dell'Ente e ad inviarla al consiglio di amministrazione ed al Ministro della giustizia.
3. I revisori dei conti esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle sedute del consiglio di amministrazione, alle quali devono essere invitati.
4. I componenti del collegio restano in carica per quattro anni e possono essere confermati in misura non superiore alla meta' degli stessi.
5. Allo scadere del quadriennio cessano dalle loro funzioni anche i revisori nominati nel corso del periodo.
 
Art. 10.
Comitato di indirizzo generale

1. Il comitato di indirizzo generale e' composto dai rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito di ciascun comparto del personale dell'Amministrazione penitenziaria. La rappresentativita' e' definita ogni anno in base ai dati delle adesioni del personale alle organizzazioni sindacali.
2. Il comitato di indirizzo generale propone al consiglio di amministrazione gli orientamenti emersi in tema di programmazione generale delle attivita' dell'Ente, di obiettivi strategici pluriennali o rispettive priorita', di linee di indirizzo per la pianificazione annuale e verifica i risultati conseguiti.
3. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali ed al fine di rendere piu' efficace la propria attivita', il comitato di indirizzo generale puo' istituire al proprio interno commissioni permanenti o temporanee.
 
Art. 10-bis.
Funzionamento del comitato di indirizzo generale

1. Il comitato e' presieduto dal presidente dell'ente, o da un suo delegato.
2. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno e dirige la seduta dei lavori.
3. Il presidente convoca il comitato di indirizzo generale ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessita' o quando ne e' fatta richiesta da un numero di componenti che rappresentino almeno un terzo del comitato, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
4. Alle sedute intervengono il segretario dell'Ente e il presidente del collegio dei revisori. Il presidente puo' farsi assistere dai componenti del consiglio di amministrazione nonche' da dirigenti del Dipartimento.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Ente.
6. Per la validita' delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
 
Art. 11.
Individuazione degli organi periferici

1. Sono organi periferici dell'Ente:
a) il gestore;
b) il comitato di indirizzo locale.
 
Art. 12.
Gestore

1. Il presidente, ai sensi dell'art. 5, lettera i), nomina, per ciascuna sede, un gestore, scelto tra il personale in servizio presso la sede stessa.
2. Il gestore:
a) e' responsabile del normale funzionamento e della corretta conduzione delle attivita' cui e' preposto;
b) dirige e sorveglia il personale addetto ai servizi pertinenti alla gestione alla quale e' preposto, della cui opera risponde direttamente;
c) provvede agli acquisti, in osservanza delle direttive impartite dagli organi centrali dall'Ente;
d) ha in consegna il denaro, le merci ed i materiali relativi alla sua gestione, nonche', i locali, le attrezzature ed i materiali messi a disposizione, dall'Amministrazione;
e) effettua i pagamenti inerenti alla sua gestione;
f) riscuote somme per conto dell'Ente;
g) formula agli organi centrali dell'Ente, con il concorso del comitato di indirizzo locale, proposte per migliorare il servizio;
h) tiene la contabilita', compila e sottoscrive i rendiconti da inviare agli organi centrali dell'Ente;
i) accerta, con il concorso del comitato di indirizzo locale, i cali, le perdite ed eventuali avarie delle merci;
l) propone agli organi centrali dell'Ente, con il concorso del comitato di indirizzo locale, il fuori uso di beni mobili in dotazione alla sua gestione e ne esegue lo scarico dai rispettivi registri ad avvenuta autorizzazione da parte dell'Ente;
m) provvede alla ordinaria manutenzione delle attrezzature in dotazione;
n) esegue le deliberazioni del comitato di indirizzo locale in materia di destinazione dei fondi da utilizzarsi in sede locale nell'ambito delle direttive generali stabilite dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 13.
Comitato di indirizzo locale

1. Il comitato di indirizzo locale e' cosi' composto:
a) direttore dell'istituto, o servizio penitenziario, scuola o istituto d'istruzione, per le sedi decentrate, ovvero un dirigente designato dal capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per la sede del dipartimento, che lo presiede;
b) quattro dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria, che manifestino la propria disponibilita' ad assumere l'incarico, designati per sorteggio tra quelli in servizio presso la sede interessata, di cui uno scelto tra il personale appartenente ai profili professionali del comparto ministeri. Essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati.
2. Il comitato di indirizzo locale e' convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessita' o quando ne e' fatta richiesta da un terzo dei componenti con l'indicazione degli argomenti da trattare. Alle sedute del comitato di indirizzo locale puo' partecipare il gestore.
3. Il comitato di indirizzo locale:
a) formula proposte sull'attivita' che il gestore e' tenuto a svolgere in attuazione delle disposizioni impartite dagli organi centrali dell'Ente, ai quali riferisce direttamente sulle eventuali irregolarita' riscontrate;
b) presenta annualmente una relazione agli organi centrali dell'Ente sull'andamento delle attivita' svolte;
c) concorre, con il gestore, alla formulazione di proposte agli organi centrali dell'Ente atte a migliorare il servizio;
d) concorre, con il gestore, all'accertamento di cali, di perdite e di eventuali avarie delle merci;
e) concorre, con il gestore, alla formulazione di proposte agli organi centrali dell'Ente, in merito al fuori uso di beni mobili ed alla eventuale loro sostituzione;
f) delibera sulla eventuale destinazione degli utili riservati dal consiglio di amministrazione alle attivita' locali nell'ambito delle direttive generali stabilite dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 14.
Compensi

1. Per la partecipazione alle sedute, al Presidente ed ai componenti degli organi statutari centrali e periferici, sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare e' stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 15.
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente e costituito da:
a) beni mobili ed immobili gia' di proprieta' dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia;
b) beni mobili ed immobili derivanti dall'estinzione delle gestioni fuori bilancio di cui al comma 5 dell'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
c) titolarita' di concessioni pervenute a qualsiasi titolo;
d) beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano per donazione o ad altro titolo;
e) titoli pubblici e privati acquisiti o acquisibili per eventuale investimento di disponibilita' finanziarie;
f) fondi in deposito o disponibili presso istituti di credito e in cassa.
 
Art. 16.
Entrate

1. Le entrate dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale.
2. Le entrate correnti sono costituite:
a) dalle rendite patrimoniali;
b) dagli interessi sui depositi effettuati presso istituti di credito;
c) dai proventi che la legislazione vigente ed ogni altra disposizione assegna all'Ente;
d) da eventuali contributi, oblazioni, sovvenzioni di Enti o privati cittadini;
e) dagli aggi sulla vendita dei generi di monopolioe di valori bollati, effettuata presso gli istituti penitenziari, attribuiti dall'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
f) da contributi mensili liberamente offerti dal personale dell'Amministrazione penitenziaria;
g) dai proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni disciplinari al personale del Corpo di polizia penitenziaria, mediante riassegnazione all'Ente con le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 12 ottobre 1956, n. 1214;
h) dai proventi derivanti dalla gestione delle attivita', di cui al comma 1, lettera d), dell'art. 2 del presente statuto;
i) dalla vendita di beni mobili fuori uso;
l) da entrate eventuali e diverse.
3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:
a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;
b) rimborsi di titoli di proprieta';
c) lasciti ed oblazioni in danaro con l'onere di investimento;
d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.
 
Art. 17.
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario e' annuale e va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
 
Art. 18.
Gestione delle attivita'

1. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, l'Ente provvede con le modalita' previste dal comma 4 dell'art. 19 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, nonche', con i mezzi ed i locali di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2008
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi

Il Ministro della giustizia
Scotti

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 192
 
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