Gazzetta n. 101 del 30 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 aprile 2008
Modifiche al decreto 16 giugno 2006, n. 64302, recante: «Disposizioni di attuazione per le operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria».

Il DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2005, n. 83002 (di seguito «Decreto»), recante la disciplina delle operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria (di seguito «Conto»);
Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Ministero») e la Banca d'Italia (di seguito «Banca») per lo scambio di informazioni sui flussi d tesoreria e per le operazioni finanziarie a valere sul Conto, stipulata in data 6 aprile 2006 e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2006, n. 58641;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 2006, n. 64302, recante «Disposizioni di attuazione per le operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria», emanato ai sensi dell'art. 8, comma 1 del menzionato decreto;
Considerato che, a decorrere dal 19 maggio 2008, sara' operativo il nuovo sistema di regolamento delle operazioni TARGET2;
Ravvisata l'esigenza di includere anche le istituzioni o enti pubblici che gestiscono le liquidita' degli Stati dell'Unione europea nella lista delle controparti per cui non e' richiesta la stipula della convenzione di cui all'art. 5, comma 2 del menzionato decreto;
Sentita la Banca;
Ritenuto opportuno modificare il decreto ministeriale 16 giugno 2006, n. 64302;
Decreta:
Art. 1.
1. Il decreto ministeriale 16 giugno 2006, n. 64302 citato in premessa e' modificato come di seguito indicato:
il comma 3 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:
«3. Le operazioni potranno essere svolte in qualsiasi giornata lavorativa di calendario nella quale sia operativo il sistema TARGET2, purche' non coincidente con una giornata festiva italiana e avranno, di norma, durata pari ad un giorno.».
2. Il quarto periodo del comma 2 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:
«Nel caso in cui tale ammontare sia superiore all'importo oggetto dell'operazione, il tasso medio ponderato e' calcolato sulla base dell'importo delle offerte pervenute che, ordinate in modo crescente rispetto al tasso, costituiscono la meta' dell'importo oggetto dell'operazione.».
3. Il comma 2 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:
«Per le operazioni bilaterali effettuate con le istituzioni o enti pubblici che gestiscono la liquidita' degli Stati dell'Unione europea, non e' richiesta la stipula di convenzioni di cui all'art. 5, comma 2 del decreto».
4. I commi 1 e 2 dell'art. 7 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le operazioni di cui al presente decreto sono regolate per il tramite del sistema di regolamento lordo TARGET2.
2. Le operazioni di cui al precedente art. 6 effettuate dal Dipartimento del tesoro - direzione II con le istituzioni o enti pubblici che gestiscono la liquidita' degli Stati dell'Unione europea, sono regolate tramite il sistema TARGET2; la Banca cura gli adempimenti relativi al regolamento delle medesime operazioni tramite il sistema TARGET2.».
 
Art. 2.
Il presente decreto avra' efficacia a decorrere dal 19 maggio 2008 ovvero dall'eventuale successiva data di operativita' del nuovo sistema TARGET2.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2008
Il direttore generale del Tesoro: Grilli
 
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