Gazzetta n. 102 del 2 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 12 marzo 2008
Sperimentazione per l'anno 2008 delle prestazioni occasionali di tipo accessorio nel settore delle vendemmie.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, recante «Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro»;
Visto l'art. 11-quaterdecies, comma 6, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che aggiunge al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la seguente lettera: «e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati» i quali ai sensi dell'art. 71, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276, del 2003, nel caso di svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilita' ai Servizi per l'impiego;
Visto l'art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003 che, nel disciplinare il lavoro accessorio, stabilisce che la remunerazione del predetto lavoro accessorio avviene mediante erogazione di buoni il cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e che lo stesso decreto ministeriale fissa l'importo che il concessionario del servizio e' autorizzato a trattenere a titolo di rimborso spese;
Considerato che la sperimentazione sara' avviata con esclusivo riferimento alle vendemmie e che quindi il valore nominale del buono sara' calcolato sulla media delle retribuzioni rilevate per le attivita' lavorative svolte nel settore agricolo nonche' sul costo di gestione del servizio;
Ritenuto opportuno, in attuazione del suddetto art. 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, prendere, come base per il calcolo del valore nominale del buono, la media delle retribuzioni contrattuali rilevate dall'ISTAT, aggiornate al 2007, nel solo settore agricolo;
Considerato che, al lordo degli oneri contributivi a carico del lavoratore, la media oraria delle retribuzioni nel 2007 nel settore agricolo e' di Euro 10,00;
Ritenuto di assumere il suddetto importo come valore nominale del buono, e di fissare la percentuale del cinque per cento del valore nominale dello stesso buono a titolo di rimborso spese per il servizio reso dal concessionario;
Visto, altresi', il comma 5 del citato art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ai sensi del quale le aree ed il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Ritenuto, per ragioni di economicita', di dare attuazione a quanto stabilito dal comma 5 del citato art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, individuando l'ente concessionario, nell'Istituto nazionale della previdenza Sociale, anche in considerazione delle competenze istituzionali allo stesso attribuite;
Ritenuto di avviare la fase di sperimentazione del lavoro accessorio per l'anno 2008 con riferimento alle sole vendemmie di breve durata a carattere saltuario, effettuate da studenti e pensionati, da realizzarsi su tutto il territorio nazionale;
Considerato, che, per dare attuazione alla predetta sperimentazione, verra' stipulata una convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province interessate, sulla base dello schema di convenzione allegato al presente decreto di cui fa parte integrante;
Considerato che all'esito della sperimentazione l'Istituto nazionale della previdenza sociale procedera' ad un monitoraggio dei risultati che saranno valutati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e che a seguito del predetto monitoraggio sara', altresi', verificata la possibilita' di modificare, tramite specifico intervento legislativo, il contributo previdenziale di cui all'art. 72, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 adeguandolo alla normativa vigente in materia;
Ritenuto, quindi, di dover annullare d'ufficio i decreti ministeriali del 30 settembre 2005 e del 1° marzo 2006, con i quali erano state individuate le aree all'interno delle quali avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e che sono rimasti disapplicati;

Decreta:

Art. 1.

Il valore nominale del buono per le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e' fissato nella misura di Euro 10,00.
 
Art. 2.
Il concessionario di cui all'art. 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e' individuato, ai fini della sperimentazione di cui al successivo art. 3, nell'Istituto nazionale della previdenza sociale che, nella fase di pagamento delle spettanze, e' autorizzato a trattenere, a titolo di rimborso spese, il cinque per cento del valore nominale del buono di cui all'art. 1.
 
Art. 3.

Per il solo anno 2008 la fase di sperimentazione per l'espletamento di attivita' lavorative di natura meramente occasionale sara' avviata nell'ambito dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario.
 
Art. 4.

Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui all'art. 3, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verra' stipulata una convenzione, tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le regioni e le province interessate alla sperimentazione, sulla base dello schema di convenzione allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.
 
Art. 5.

1. I beneficiari delle prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per via telematica o tramite call-center, i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresi', il luogo dove si svolgono i lavori e il periodo presunto dell'attivita' lavorativa.
2. Il beneficiario delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, che non abbia adempiuto alla comunicazione di cui al comma 1, e' tenuto, qualora il prestatore di lavoro accessorio abbia subito un infortunio indennizzabile, a restituire all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'ammontare delle prestazioni liquidate. Si considerano come indennita' liquidate le somme gia' pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alle tabelle di cui all'art. 39 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato testo unico.
 
Art. 6.

1. L'assicurazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comprende i casi di infortunio e malattia professionale, cosi' come espressamente disciplinati dagli articoli 2 e 3 del testo unico.
2. Le prestazioni dell'assicurazione sono quelle previste dall'art. 66 del testo unico e dall'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
3. Agli effetti della determinazione della misura delle prestazioni economiche, e' assunta quale base imponibile la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, comma 3, del testo unico.
4. In caso di infortunio o di malattia professionale, il beneficiario ed il prestatore sono tenuti rispettivamente agli adempimenti degli obblighi previsti dagli articoli 52 e 53 del testo unico, nei termini e con le modalita' ivi previste.
5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Capo V del Titolo I del testo unico, in quanto compatibili.
 
Art. 7.

L'assicurazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro esonera il beneficiario delle prestazioni occasionali di tipo accessorio dalla responsabilita' civile per gli infortuni sul lavoro subiti dal prestatore di lavoro accessorio, alle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 del testo unico.
 
Art. 8.

La prestazione di lavoro accessorio non costituisce motivo di esonero per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 9.

Con successivo accordo, da sottoscriversi entro sessanta giorni dalla data d'entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro definiranno le modalita' di trasmissione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da parte del concessionario, dei dati relativi agli acquisti dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, con riferimento sia agli acquirenti che al numero dei buoni acquisiti nonche' le modalita' e i tempi di riversamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro della quota del valore del buono destinato ai fini assicurativi di cui al comma 4 dell'art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 10.

Al termine del periodo di sperimentazione, fissato al 31 dicembre 2008, l'Istituto nazionale della previdenza sociale procedera' ad un monitoraggio dei risultati che saranno valutati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per una eventuale proroga o estensione della sperimentazione.
 
Art. 11.

Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente decreto, rese in favore di un singolo beneficiario, non possono superare il tetto di spesa di Euro 10.000,00. Tale limite potra' essere successivamente modificato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla luce delle valutazioni di cui all'art. 10.
Il presente decreto annulla i decreti ministeriali del 30 settembre 2005 e del 1° marzo 2006.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2008
Il Ministro: Damiano Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri e dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 383 Schema di convenzione (Allegato al decreto ministeriale 12 marzo
2008)
 
CONVENZIONE TRA INPS, INAIL, REGIONE .... E PROVINCIA DI ....
[PROVINCIA AUTONOMA ....] (DI SEGUITO DEFINITE «LE PARTI»)

Visto l'art. 4, comma d), della legge 14 febbraio 2003, n. 30, che, prevedendo le prestazioni occasionali di tipo accessorio, le definisce come attivita' di lavoro autonomo che hanno natura meramente occasionale e che, «in generale e con particolare riferimento a opportunita' di assistenza sociale», vengono «rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne»;
Visto che, in particolare, la suddetta legge indica che la remunerazione del lavoro accessorio avvenga mediante erogazione di «buoni corrispondenti a un certo ammontare di attivita' lavorativa»;
Visto che le prestazioni occasionali di tipo accessorio sono state successivamente disciplinate dagli articoli 70 a 73 del decreto legislativo n. 276/2003, come poi modificati dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 251/2004, dall'art. 1-bis della legge n. 80/2005 e dal comma 6, art. 11-quatordecies della legge n. 248/2005;
Visto che l'art. 70 del decreto legislativo n. 276/2003 ammette a questo particolare regime, tra le altre, le prestazioni rese nell'ambito «dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati»;
Visto il secondo comma dello stesso art. 70 che precisa che queste attivita' lavorative, anche se svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria se non danno complessivamente luogo, per ciascun committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare e che le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro;
Visto che l'art. 71 definisce i soggetti che possono effettuare prestazioni occasionali di tipo accessorio, prevedendo che tali soggetti, se sono interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilita' ai Servizi per l'impiego o ai soggetti accreditati;
Considerato che l'art. 72 descrive una procedura innovativa per l'esercizio di questa nuova tipologia di rapporto di lavoro:
il datore di lavoro che vuole ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio deve acquistare, presso le rivendite autorizzate, uno o piu' carnet di buoni, il cui valore nominale e' fissato nella misura di 10 euro, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del 12 marzo 2008;
i buoni saranno utilizzati per pagare il prestatore di lavoro che, a sua volta, li riscuotera' presso il concessionario del servizio;
il compenso e' esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione;
il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale; effettua per suo conto il versamento dei contributi previdenziali nella gestione separata dell'I.N.P.S., nella misura del 13% del valore nominale del buono, e per i fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, nella misura del 7%; trattiene anche l'importo per il rimborso delle sue spese, nella misura del 5% del valore nominale del buono;
per le prestazioni a favore delle imprese familiari si applica la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato;
Visto che l'art. 72 del decreto legislativo n. 276/2003 prevede l'avvio di una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio per verificare la funzionalita' delle procedure adottate, l'efficacia della nuova tipologia di rapporto di lavoro, in particolare per l'emersione del lavoro nero, la qualita' dei servizi erogati e il gradimento dei datori e dei prestatori di lavoro nei confronti delle normative, dei servizi e delle procedure che disciplinano la nuova tipologia di lavoro;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 2008 che all'art. 3 prevede che la fase di sperimentazione sara' avviata, a partire dalla vendemmia 2008, per l'espletamento di attivita' lavorative di natura meramente occasionale ai fini dell'esecuzione di vendemmie di breve durata a carattere saltuario nelle regioni e nelle province autonome che aderiranno al progetto di sperimentazione stipulando apposita convenzione con l'I.N.P.S. e con l'I.N.A.I.L. sulla base di uno schema di convenzione allegato al decreto ministeriale stesso;
Visto che il decreto ministeriale citato, all'art. 2 individua nell'Istituto nazionale della previdenza sociale - ai fini della sperimentazione di cui trattasi - il concessionario di cui all'art. 72, comma 5 del decreto legislativo n. 276/2003;
Considerato che con la previsione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, la legge ha introdotto una nuova tipologia di lavoro che ha tre obiettivi principali:
a) offrire occasioni di impiego e d'integrazione di reddito a soggetti considerati a rischio di esclusione sociale o non entrati ancora nel mondo del lavoro, ovvero in procinto di uscirne;
b) far emergere quella parte del lavoro nero che spesso e' determinato anche da una non chiara disciplina dei lavori occasionali, tutelando i lavoratori che attualmente operano senza alcuna protezione previdenziale e assicurativa;
c) regolamentare determinate attivita' lavorative che soddisfano esigenze occasionali;
Considerato che questo nuovo rapporto di lavoro offre indubbi vantaggi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, in quanto:
il datore di lavoro puo' beneficiare di prestazioni occasionali nella completa legalita', con copertura assicurativa per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto;
il lavoratore puo' integrare le sue entrate o disporre di piccole somme con prestazioni occasionali il cui compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupazione o di inoccupazione, ricevendo inoltre una copertura previdenziale e assicurativa;
Considerata la necessita' di introdurre con gradualita' nel mercato del lavoro la nuova tipologia di rapporto di lavoro, testandone l'efficacia occupazionale e la capacita' regolatoria di rapporti che hanno finora operato in maniera informale; riconosciuto a tal fine il ruolo fondamentale dei Servizi per l'impiego sia nella informazione al cittadino e alle imprese sulle nuove possibilita' offerte dal lavoro occasionale di tipo accessorio sia nella gestione del relativo incontro di domanda e offerta e delle specifiche politiche attive di supporto;
Considerata la necessita' di regolare, tra le parti firmatarie della presente convenzione, i rispettivi ruoli e responsabilita' nella realizzazione della sperimentazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, come sopra definite, in occasione della vendemmia 2008;
Le parti convengono quanto segue: 1) Oggetto e durata della sperimentazione.
In occasione della stagione di vendemmia 2008, identificata in un periodo temporale che va da luglio a .... dell'anno stesso, verra' sperimentato, nell'ambito territoriale della provincia di .... .... il nuovo sistema di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, come disciplinate dagli articoli da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni, esclusivamente per prestazioni relative all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati. 2) Obiettivi della sperimentazione.
Gli obiettivi della sperimentazione sono:
a) sperimentare l'applicazione del modello di servizio ed i flussi informativi tra i soggetti coinvolti nella sperimentazione e nella gestione di un sistema integrato di erogazione di servizi;
b) promuovere l'informazione e la conoscenza della nuova tipologia di lavoro e delle sue opportunita' ai potenziali datori di lavoro e alle specifiche categorie di persone che possono prestare il lavoro accessorio;
c) promuovere l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
d) realizzare le attivita' di coordinamento, di formazione e di condivisione di modelli e procedure al fine di consentire l'erogazione, in maniera efficiente ed integrata, dei servizi indispensabili per la prestazione del lavoro occasionale di tipo accessorio;
e) verificare la funzionalita' delle procedure adottate e del modello di servizio attraverso la predisposizione e implementazione di un sistema di monitoraggio integrato, per quanto attiene l'articolazione territoriale delle sperimentazioni previste e le azioni messe in campo dagli attori coinvolti nell'erogazione/realizzazione del modello di servizio previsto dal progetto;
f) valutare l'efficacia del modello di servizio sperimentato dal progetto, con particolare riguardo ai risultati occupazionali conseguiti, nei territori della sperimentazione, attraverso la nuova tipologia di rapporto di lavoro. 3) Modello di servizio.
Ai fini del perseguimento degli obiettivi della sperimentazione, le parti opereranno con le modalita' e nei ruoli reciproci definiti nel «Modello di servizio per la sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio per prestazioni relative all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati». 4) Progetto esecutivo territoriale.
Entro venti giorni dalla data di stipula della presente convenzione, l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e la regione .... elaboreranno - con il concorso delle province interessate - un «progetto esecutivo territoriale», con l'obiettivo di determinare la durata e le aree della sperimentazione nell'ambito del territorio regionale, nonche' di indicare le risorse umane e strumentali necessarie a supportare la promozione e la realizzazione delle iniziative con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, prevedendo altresi' attivita' di monitoraggio e valutazione dell'andamento e dei risultati del ricorso alla nuova tipologia di rapporto di lavoro, in vista di una sua possibile diffusione. 5) Ruolo delle parti nel processo di sperimentazione.
Fatto salvo quanto disciplinato dal «progetto esecutivo territoriale» di cui al precedente punto 4), le parti si impegnano ad operare, per la realizzazione degli obiettivi della sperimentazione - in coerenza con il modello di servizio di cui al precedente punto 3) e con i rispettivi ruoli ivi identificati - garantendo la piu' ampia collaborazione tra regione ...., provincia di ...., Servizi per l'impiego, I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e tra questi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nelle sue strutture centrali e locali. 6) Comitato di coordinamento regionale del progetto di
sperimentazione.
Per la supervisione della sperimentazione e' costituito un «Comitato di coordinamento regionale del progetto di sperimentazione nel territorio della regione ....», titolato ad adottare tutte le decisioni, anche sanzionatorie, che lo sviluppo della sperimentazione imporra'. Fanno parte del comitato di coordinamento un rappresentante del Ministero del lavoro, uno dell'I.N.P.S., uno dell'I.N.A.I.L., un rappresentante della regione e uno della provincia. Il comitato di coordinamento avra' accesso, in tempo reale, a tutti i dati elaborati dal database centrale tenuto dall'I.N.P.S. ai fini della sperimentazione per verificarne costantemente i risultati e intervenire sulle eventuali criticita'. 7) Durata della convenzione.
La presente convenzione avra' durata sino al termine della stagione di vendemmia 2008 nelle aree interessate della regione .... .... e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
 
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