Gazzetta n. 102 del 2 maggio 2008 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI MACERATA |
DECRETO 14 aprile 2008 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE
Visto lo statuto di autonomia emanato con decreto rettorale n. 1148 del 20 settembre 2005; Visti gli articoli 20, 21, 23, 28 e le disposizioni transitorie e finali dello statuto suddetto; Ritenuto opportuno modificare gli articoli sopra indicati; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 novembre 2009; Vista la delibera del consiglio degli studenti del 13 dicembre 2007; Vista la delibera del senato accademico integrato del 22 gennaio 2008; Vista la nota n. 1274 del 1° febbraio 2008 con la quale e' stato inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca il testo di modifica dello statuto per il prescritto controllo di legittimita' e di merito; Considerato che e' trascorso il termine perentorio di sessanta giorni per addivenire alla richiesta motivata di riesame; Decreta:
Art. 1.
Di approvare le seguenti modifiche dello Statuto: All'art. 20 - Collegio dei revisori dei conti, il comma 2, e' cosi' riformulato: «2. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rinnovati nella carica non piu' di due volte consecutive.»; All'art. 21 - Nucleo di valutazione di Ateneo, il comma 3, e' cosi' riformulato: «3. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rinnovati nella carica non piu' di due volte consecutive.»; All'art. 23 - Definizioni: comma 1, la lettera a) e' riformulata nel modo seguente: a) le Classi di corsi di studio; comma 2, e' eliminata la seguente lettera a) con la conseguente ridefinizione dell'elenco: «a) la Scuola di eccellenza di Ateneo;»; comma 3, sono eliminate le seguenti parole: «per le Scuole di eccellenza,»; dopo l'art. 23 e' inserito il seguente art. 23-bis: «Art. 23-bis. Scuola di studi superiori 1. Nell'Universita' e' istituita la Scuola di studi superiori, disciplinata da un proprio regolamento. All'art. 28 Preside, comma 5 sono eliminate le seguenti parole: «a tempo pieno». Alle Disposizioni transitorie e finali, il paragrafo 1/2 5 e' cosi' riformulato: "1/2 5) Gli arrotondamenti che si rendessero necessari per dare esecuzione a norme del presente statuto si faranno alla cifra unitaria inferiore per le frazioni di punto minori di 0,5 e alla cifra unitaria superiore per le frazioni uguali o superiori allo 0,5".». |
| Art. 2.
Le modifiche suddette entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Macerata, 14 aprile 2008 Il rettore: Sani |
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