Gazzetta n. 102 del 2 maggio 2008 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI MACERATA
DECRETO 14 aprile 2008
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia emanato con decreto rettorale n. 1148 del 20 settembre 2005;
Visti gli articoli 20, 21, 23, 28 e le disposizioni transitorie e finali dello statuto suddetto;
Ritenuto opportuno modificare gli articoli sopra indicati;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 novembre 2009;
Vista la delibera del consiglio degli studenti del 13 dicembre 2007;
Vista la delibera del senato accademico integrato del 22 gennaio 2008;
Vista la nota n. 1274 del 1° febbraio 2008 con la quale e' stato inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca il testo di modifica dello statuto per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;
Considerato che e' trascorso il termine perentorio di sessanta giorni per addivenire alla richiesta motivata di riesame;
Decreta:

Art. 1.

Di approvare le seguenti modifiche dello Statuto:
All'art. 20 - Collegio dei revisori dei conti, il comma 2, e' cosi' riformulato: «2. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rinnovati nella carica non piu' di due volte consecutive.»;
All'art. 21 - Nucleo di valutazione di Ateneo, il comma 3, e' cosi' riformulato: «3. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rinnovati nella carica non piu' di due volte consecutive.»;
All'art. 23 - Definizioni:
comma 1, la lettera a) e' riformulata nel modo seguente: a) le Classi di corsi di studio;
comma 2, e' eliminata la seguente lettera a) con la conseguente ridefinizione dell'elenco: «a) la Scuola di eccellenza di Ateneo;»;
comma 3, sono eliminate le seguenti parole: «per le Scuole di eccellenza,»;
dopo l'art. 23 e' inserito il seguente art. 23-bis:
«Art. 23-bis.
Scuola di studi superiori
1. Nell'Universita' e' istituita la Scuola di studi superiori, disciplinata da un proprio regolamento.
All'art. 28 Preside, comma 5 sono eliminate le seguenti parole: «a tempo pieno».
Alle Disposizioni transitorie e finali, il paragrafo 1/2 5 e' cosi' riformulato: "1/2 5) Gli arrotondamenti che si rendessero necessari per dare esecuzione a norme del presente statuto si faranno alla cifra unitaria inferiore per le frazioni di punto minori di 0,5 e alla cifra unitaria superiore per le frazioni uguali o superiori allo 0,5".».
 
Art. 2.

Le modifiche suddette entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Macerata, 14 aprile 2008
Il rettore: Sani
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone