Gazzetta n. 102 del 2 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 20 marzo 2008
Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di qualificazione del conducente».

IL CAPO DEL DIPAPTIMENTO
per i trasporti terrestri
e il trasporto intermodale

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto in particolare l'art. 4 della direttiva 2003/59/CE che prevede l'esenzione dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti titolari di patente di guida della categoria D1, D1E, D e DE rilasciata al piu' tardi entro due anni dalla data limite del recepimento della direttiva stessa e, cioe', entro il 9 settembre 2008, e di patente di guida della categoria C1, C1E, C e CE. rilasciata al piu' tardi entro tre anni dalla data limite del recepimento della direttiva stessa e, cioe', il 9 settembre 2009;
Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 sull'attuazione della direttiva 2003/59/CE;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che rinvia ad un decreto dirigenziale la fissazione delle modalita' per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai conducenti esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale;
Visto il decreto del capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del 7 febbraio 2007, recante disciplina in materia di «Rilascio della carta di qualificazione del conducente», ed in specie l'art. 2 che stabilisce i termini per il rilascio della carta di qualificazione del conducente in esenzione dall'obbligo della frequenza del corso di formazione iniziale e del conseguente esame prevedendo che sono esonerati da detti obblighi i conducenti residenti in Italia e titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD o di patente di guida delle categorie C, CE, D e DE rilasciati entro il 4 aprile 2007;
Vista la nota prot. EGP/AC/mcl/D(2008)404868 del 26 febbraio 2008 della Direzione generale dell'energia e dei trasporti della Commissione europea che rileva come l'imposizione di una data antecedente alla data limite stabilita dall'art. 4 della direttiva 2003/59/CE potrebbe determinare un trattamento di sfavore dei conducenti italiani rispetto ai conducenti degli altri Stati membri «che hanno imposto una data coincidente alla data limite o comunque posteriore rispetto a quella italiana. Infatti, i conducenti di tali Stati membri avranno a disposizione un periodo piu' lungo per ottenere il diritto di beneficiare dell'esenzione di qualificazione iniziale»;

Decreta:

1. L'art. 2, comma 1, del decreto del capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di qualificazione del conducente» e' sostituito dal seguente:
«La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e conducenti residenti:
a) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
b) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente delle categorie C, CE;
c) in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o CE;
d) in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE;».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 20 marzo 2008
Il capo del Dipartimento: Fumero
 
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