| 
| Gazzetta n. 102 del 2 maggio 2008 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 23 aprile 2008 |  | Riapertura  delle  operazioni  di  sottoscrizione  dei certificati di credito  del  Tesoro,  con  godimento  1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014, settima e ottava tranche. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
 
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare, l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia e delle finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice   che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di  prodotti  e  strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone  l'ammontare  nominale, il tasso di interesse o i criteri per    la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo   minimo sottoscrivibile,   il   sistema   di   collocamento   ed  ogni  altra caratteristica e modalita';
 Visto  il  decreto  ministeriale  n.  112130  del 28 dicembre 2007, emanato  in  attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo articolo prevedendo  che  le  operazioni  stesse vengano disposte dal Direttore  generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
 Vista  la  determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il  Direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il Direttore della Direzione  seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
 Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
 Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il 22 aprile  2008  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 56.704 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
 Visti  i  propri decreti in data 25 gennaio, 25 febbraio e 25 marzo 2008,  con  i  quali  e'  stata  disposta l'emissione delle prime sei tranches   dei  certificati  di  credito  del  Tesoro  con  godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione di una settima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;
 
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, e' disposta  l'emissione  di  una  settima  tranche  dei  certificati di credito   del  Tesoro  con  godimento  1° dicembre  2007  e  scadenza 1° dicembre  2014, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto del 25 gennaio 2008, altresi' citato nelle premesse,   recante   l'emissione   delle   prime  due  tranches  dei certificati stessi.
 Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 25 gennaio 2008.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del  presente  decreto,  dovranno  pervenire,  con l'osservanza delle modalita'  indicate  negli  articoli 9  e  10  del citato decreto del 25 gennaio 2008, entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2008.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui  agli  articoli 11,  12  e 13 del medesimo decreto del 25 gennaio 2008.
 Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al precedente  articolo,  avra'  inizio  il  collocamento  della  ottava tranche  dei  certificati  stessi  per  un importo massimo del 10 per cento  dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1  del  presente decreto;  tale  tranche  supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti  in  titoli  di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche  con  almeno  una  richiesta  effettuata  ad  un  prezzo  non inferiore  al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto   del  25 gennaio  2008,  in  quanto  applicabili,  e  verra' collocata  al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
 Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2008.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre  aste  «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale complessivamente assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
 Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il 2 maggio  2008,  al  prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi  d'interesse  lordi per centocinquantatre giorni. A tal fine, la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.
 Il  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo dell'emissione,  e  relativi  dietimi,  sara'  effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2008.
 A  fronte  di  tali  versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  Capo  X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al   netto   ricavo  dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240  (unita' previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
 In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Gli  oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico  al  capitolo  2216 (unita' previsionale di base 26.1.5) dello stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
 L'onere  per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014,  fara'  carico  al  capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per   l'anno  stesso,  e  corrispondente  al  capitolo  9537  (unita' previsionale  di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del  citato  decreto  del  25 gennaio  2008,  sara' scritturato dalle Sezioni  di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo  2247 (unita' previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109)   dello   stato   di   previsione   della  spesa  del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 aprile 2008
 p. Il direttore generale: Cannata
 |  |  |  |  |