Gazzetta n. 103 del 3 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 2 aprile 2008
Ripartizione delle risorse per il finanziamento delle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, tra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, per l'annualita' 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche per l'orientamento
e la formazione

Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997, «norme in materia di promozione dell'occupazione», ed in particolare l'art. 16 recante disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attivita' di formazione degli apprendisti, ed in particolare l'art. 6;
Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999, «misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita' formative;
Vista la legge n. 30 del 14 febbraio 2003, «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;
Visto il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
Vista la legge n. 1041 del 25 novembre 1971 «gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (Legge Finanziaria 2007)»;
Visto il decreto ministeriale n. 1/cont/I/2008 del 18 gennaio 2008, recante il bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2008 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993;
Visto il parere favorevole della IX Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca comunicato con nota prot. 0732/08/Coord del 12 marzo 2008, nonche' della Conferenza delle regioni e delle province autonome, comunicato con nota del Presidente prot. 1289/C9/Lav/FP del 28 marzo 2008;
Decreta:
Art. 1.
1. Come previsto dal decreto ministeriale n. 1/cont/I/2008 del 18 gennaio 2008 si dispone la destinazione di Euro 100.000.000,00, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni con la legge 19 luglio 1993, n. 236 per il finanziamento delle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, previste dalla normativa vigente, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta'.
2. Le risorse, di cui al comma precedente, vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, per il 75% in base al numero degli apprendisti occupati In ciascun territorio e per il restante 25% secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti formati nell'anno 2006, come risulta dai dati di monitoraggio regionale al 30 giugno 2007, prevedendo un limite minimo di 516.000 euro per ciascuna regione. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella seguente tabella:

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a) Quota ripartita sulla base dei dati I.N.P.S. sugli apprendisti occupati.
b) Quota ripartita sulla base della quota apprendisti formati/occupati * apprendisti formati.
Rapporto mancante = dati non pervenuti.
I dati utilizzati per la ripartizione sono riportati nella seguente tabella:

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c) dati fonte I.N.P.S. (media occupati gennaio-dicembre 2006.
d) dati monitoraggio regionale al 30 giugno 2007.
Dnp = dati non pervenuti
3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2008 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993.
4. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate puo' essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attivita' formativa. Con le risorse di cui al presente decreto non e' rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.
 
Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle regioni e delle province autonome.
2. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'avvenuto impegno finanziario giuridicamente vincolante delle predette risorse.
3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attivita' per l'apprendistato, ciascuna regione e provincia autonoma redige un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni-pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in collaborazione con l'ISFOL, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto dall'art. 17, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio di ogni anno sulla base dei dati al 30 giugno. La predisposizione del rapporto di monitoraggio, secondo i termini e i criteri previsti, viene considerata premiante ai fini delle prossime ripartizioni di risorse per l'apprendistato fra regioni e province autonome.
4. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede alla revoca delle risorse non impegnate - con atti amministrativi giuridicamente vincolanti dalle regioni e dalle province autonome. Tali risorse sono ridistribuite fra le amministrazioni regionali e province autonome che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1, comma 2, del decreto di cui trattasi e che abbiano regolarmente inviato i rapporti di monitoraggio cosi' come previsto al precedente comma 3.
Roma, 2 aprile 2008
Il direttore generale: Marincioni
 
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