Gazzetta n. 104 del 5 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 21 dicembre 2007
Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
per il Coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;
Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche e integrazioni;
Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;
Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 20 settembre 2007, 31 ottobre 2007, 23 novembre 2007, riportate nei rispettivi resoconti sommari relativi ai progetti n. 6311 del 4 aprile 2001, n. 7024 del 8 agosto 2003, n. 914 del 30 ottobre 2004, n. 917 del 30 gennaio 2004, n. 2095 del 23 febbraio 2004, n. 3101 del 9 marzo 2004, e n. 2912 del 1° marzo 2004;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca «Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
Tenuto conto delle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2006;
Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;
Decreta:

Art. 1.
1. I progetti di ricerca di cui alle schede allegate che fanno parte integrante del presente decreto, presentati ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 di cui alle premesse, sono ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalita' e condizioni ivi indicate.
 
Art. 2.
1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.
2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e' data facolta' al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
3. Nello svolgimento delle attivita' progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.
4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
5. La durata dei finanziamenti e' stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.
7. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.
 
Art. 3.
Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 12.265.758,00 ripartita in euro 6.071.933,50 nella forma di contributo nella spesa ed euro 6.139.824,50 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilita' del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l'anno 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2007
Il direttore generale: Criscuoli

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2008. Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n.. 278.
 
Allegato

----> Vedere da pag. 42 a pag. 55 <----
 
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