IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalita' per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, cosi' come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modificazioni; Vista la domanda del 29 gennaio 2008, con cui l'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), via Panni 4/a, ha richiesto l'importazione parallela dall'Austria dei prodotto TITUS ivi registrato al n. 2478 a nome dell'impresa Du Pont de Nemours GmbH (DE) con sede in Du Pont Strasse 1, D-61352 Bad Homburg (DE); Vista la composizione percentuale del prodotto registrato in Austria e comunicata dal Bundesamt fur Ernahrungssicherheit di tale Paese; Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosita' ne' l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Titus e con il numero di registrazione 8130 del 30 dicembre 1992, a nome dell'impresa Du Pont de Nemours Italiana Srl; Considerato che il prodotto di riferimento Titus autorizzato in Italia al n. 8130, e' stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni; Considerato che l'impresa Genetti GmbH Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome di Rimbel 25 WG; Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, cosi' come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario gia' in commercio in Italia; Visto il versamento di Euro 516,46 effettuato dai richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;
Decreta:
1. E' rilasciata all'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede in con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/a, fino al 31 dicembre 2008, l'autorizzazione n. 14235/IP all'importazione parallela dall'Austria del prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo, denominato Titus ed ivi autorizzato al n. M09153. Il prodotto importato viene denominato Rimbel 25 WG. 2. Il prodotto e' sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Menora GmbH, Metahofgasee 30 - 8020 Graz (Austria); alle operazioni di sola rietichettatura presso la ditta Chemia S.p.a., Dosso (Ferrara). 3. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nella taglia di 100 g. 4. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 aprile 2008 Il direttore generale: Borrello |