Gazzetta n. 106 del 7 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 marzo 2008
Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 che stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005, per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti Feaog, sezione «garanzia» ed in particolare il punto 4 dell'allegato contenente linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi' come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
Visto in particolare l'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 165/1999;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001 che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola;
Visti gli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato opportuno modificare la normativa sul funzionamento dei centri autorizzati di assistenza agricola al fine di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza delle attivita' degli stessi svolta a favore delle imprese agricole;
Vista la nota dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato n. 43555 del 21 novembre 2007, con la quale l'Autorita' ha esaminato i rapporti tra i CAA e la prestazione di servizi di consulenza a soggetti beneficiari di aiuti comunitari;
Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 marzo 2008;

Decreta:
Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per «decreto n. 165/1999» il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
b) per «societa' richiedenti» le societa' di capitali costituite dai soggetti abilitati all'istituzione dei centri autorizzati di assistenza agricola, di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto n. 165/1999, che hanno presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo art. 3-bis;
c) per «Caa» ovvero «Centro autorizzato di assistenza agricola» la societa' richiedente, che abbia ottenuto, previa verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, ai sensi dell'art. 3-bis, del decreto legislativo n. 165/1999, l'autorizzazione da parte della regione competente per territorio. Il Caa puo' operare, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 165/1999, previa stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, lettere a) e b) del presente decreto;
d) per «organizzazioni agricole maggiormente rappresentative» ai sensi del decreto n. 165/1999, art. 4, comma 2, si intendono quelle rappresentate in seno al CNEL e presenti in almeno cinque regioni con strutture organizzate che garantiscano idonea capacita' operativa ai sensi del successivo art. 7;
e) per «associazioni dei produttori e lavoratori» di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto n. 165/1999, si intendono le associazioni con finalita' statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria operanti nel settore, rappresentate in seno al CNEL;
f) per «associazioni di liberi professionisti» si intendono le associazioni costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attivita' professionale di cui all'art. 2229, del codice civile, che comprenda ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie del Caa.
 
Art. 2.
Attivita' del Caa

1. Il Caa, puo' svolgere:
a) le attivita' di servizio di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b), c), del decreto n. 165/1999, sulla base di specifiche convenzioni sia con l'organismo di coordinamento sia con gli organismi pagatori, a meno che dette attivita' di servizio non siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria o nazionale ad altri soggetti;
b) ulteriori servizi e attivita', sulla base di specifiche convenzioni con le regioni, le province autonome e altri soggetti pubblici secondo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 4, del decreto n. 165/1999;
c) nella fase istruttoria delle istanze relative all'esercizio dell'attivita' agricola presentate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, l'attivita' di verifica della completezza documentale, con particolare riguardo a:
gli adempimenti delle imprese agricole previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza alimentare e di igiene degli alimenti, nei limiti di applicabilita' al settore agricolo di tale normativa;
le istanze di concessione alle imprese agricole dei contributi sui premi assicurativi e degli interventi compensativi, nonche' la sottoscrizione di polizze assicurative collettive, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
l'adempimento degli obblighi in materia di tutela del territorio e di salvaguardia dell'ambiente.
2. Per le attivita' previste dal comma 1, lettere a) e b), il Caa ha, in particolare, la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.
3. Le convenzioni devono necessariamente recare una clausola risolutiva espressa che, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, disponga la risoluzione delle medesime qualora, a seguito dell'attivita' di vigilanza di cui al successivo art. 11, venga accertata in capo al CAA ed alle societa' di cui esso si avvale la carenza dei requisiti di cui agli art. 7 e 8 del presente decreto. Della risoluzione della convenzione viene data comunicazione alla regione o provincia autonoma che ha concesso l'autorizzazione.
 
Art. 3.
Oggetto sociale

1. Lo statuto delle societa' richiedenti deve prevedere, nelle disposizioni riguardanti l'oggetto sociale, lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, lettera a). Le altre attivita' previste nell'oggetto sociale e quelle effettivamente svolte devono comunque essere, per contenuto e per funzione, compatibili con lo svolgimento delle funzioni del Caa.
 
Art. 4.
Societa' richiedenti

1. Il capitale sociale delle societa' richiedenti non puo' essere inferiore a 51.646 euro a meno che il codice civile o altra legge speciale prevedano, in funzione di diversi presupposti legislativi riferibili alle societa' predette, un capitale minimo di maggiore importo. In ogni caso il capitale deve risultare interamente versato.
2. Le quote o le azioni del Caa e delle societa' di cui esso si avvale possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei Caa. Le operazioni di fusione e di scissione societaria relative al Caa possono essere attuate solo tra societa' in possesso della qualifica di Caa.
 
Art. 5.
Garanzia

1. Al fine di garantire il riconoscimento dei danni diretti ed indiretti, eventualmente provocati nello svolgimento delle attivita', sia agli organismi pagatori che agli utenti le societa' richiedenti devono stipulare con imprese di assicurazioni una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile, con massimale di rischio coperto pari a Euro 2.065.827,60. Gli organismi pagatori o la regione, in relazione al numero, alla consistenza degli utenti assistiti e al volume degli aiuti connesso alle domande presentate, possono richiedere un aumento della garanzia prestata.
2. Il Caa e l'impresa di assicurazione di cui al comma precedente sono tenuti a dare immediata comunicazione alle regioni ed alle province autonome responsabili della vigilanza, nonche' all'AGEA e agli OP interessati, di ogni circostanza che comporti il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa. In ogni caso il ridimensionamento non puo' comportare la definizione di un massimale di rischio coperto inferiore a 2.065.827,60 euro.
3. L'AGEA definisce lo schema tipo della polizza di assicurazione di cui al precedente comma 1.
 
Art. 6.
Ambito territoriale d'operativita'

1. L'ambito territoriale minimo rispetto al quale deve essere dimostrata idonea capacita' operativa, anche in relazione ad eventuali societa' di servizi, impiegate ai sensi dell'art. 12, e' riferito a ciascuna provincia in cui il Caa intende operare.
2. Nel caso in cui l'ambito territoriale comprenda piu' province il Caa deve assicurare una distribuzione della capacita' operativa diffusa ed equilibrata in ragione delle sedi e dell'ubicazione degli assistiti.
 
Art. 7.
Requisiti oggettivi

1. I Caa che richiedono l'autorizzazione e le societa' di cui essi si avvalgono devono possedere requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacita' operativa. Per idonea capacita' operativa si intende un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tale da consentire l'adempimento di tutte le necessita' degli utenti assistiti e degli organismi pagatori e delle altre pubbliche amministrazioni per quanto attiene il reperimento, la verifica, l'informatizzazione, l'elaborazione e la trasmissione informatica dei dati utili a comprovare il diritto degli utenti a beneficiare dei contributi e degli interventi richiamati dal presente decreto. A tale fine deve essere garantita la disponibilita' di locali adibiti esclusivamente all'esercizio delle attivita' del Caa, ovvero anche al contestuale esercizio dell'attivita' dei Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF), in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e aventi la dotazione informatica e telematica adeguata a consentire la connessione con il SIAN, anche ai fini della tracciabilita', mediante i servizi del SIAN stesso, dei processi di elaborazione dei dati effettuati dagli operatori. In ogni caso, i locali facilmente identificabili mediante apposite insegne devono essere accessibili dal pubblico per almeno 5 ore giornaliere per almeno due giorni a settimana e deve essere garantita la presenza di un numero di dipendenti o collaboratori tale da assicurare la correntezza dei rapporti con gli organismi pagatori e con le altre pubbliche amministrazioni. Per l'esercizio delle proprie attivita' il CAA e le societa' di cui esso si avvale devono operare attraverso dipendenti o collaboratori con comprovata esperienza ed affidabilita' nella prestazione di attivita' di consulenza in materia agricola e per i quali adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
2. Il Caa presenta all'utente, al momento dell'acquisizione del mandato scritto ad operare per suo conto, una carta dei servizi contenente l'illustrazione delle condizioni soggettive ed oggettive regolanti l'attivita' prestata, nella quale sia chiaramente disciplinata la possibilita' di sporgere reclami agli organismi pagatori in ordine ad eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato.
3. Le convenzioni tra i Caa e l'organismo di coordinamento e gli organismi pagatori, nonche', nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente decreto, con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono prevedere, in relazione alle attivita' oggetto di affidamento, requisiti di capacita' operativa aggiuntivi rispetto a quelli minimi di cui al precedente comma 1.
4. Il Caa nomina, con delibera dell'organo amministrativo, un responsabile tecnico laureato in agraria ovvero in scienze economiche ovvero titolare di diploma di perito agrario o agrotecnico. In ogni caso deve essere attestata o autocertificata l'iscrizione all'albo professionale per almeno due anni ovvero un'esperienza lavorativa nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli almeno biennale. Il responsabile tecnico puo' essere nominato anche tra soggetti che abbiano prestato attivita' lavorativa, con mansioni di concetto, all'interno di organizzazioni sindacali o di categoria del settore agricolo, nello specifico campo dell'assistenza ai produttori per l'ottenimento di contributi sottostanti ai piani di intervento della Comunita' europea, per almeno tre anni.
5. I Caa che richiedono l'autorizzazione e le societa' di cui essi si avvalgono devono prevedere, con delibera dell'organo amministrativo, la certificazione del bilancio annuale da parte di societa' di revisione a cio' abilitate ovvero la funzione della revisione interna secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione italiana internal auditor.
 
Art. 8.
Requisiti soggettivi

1. Gli amministratori, i sindaci, i dipendenti ed i collaboratori del Caa e delle societa' di cui esso si avvale:
a) non devono aver riportato condanne, anche non definitive, ne' provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;
b) non essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;
c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;
d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) non devono intrattenere con enti pubblici rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale, e di consulenza.
 
Art. 9.
Verifica ed autorizzazione

1. La verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti dal presente decreto e' effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali ricade l'ambito territoriale di operativita' della societa' richiedente; nel caso di ambito territoriale distribuito tra piu' regioni, la verifica previa intesa tra le regioni interessate e l'AGEA, compete alla regione in cui e' compresa la sede legale della societa' richiedente. Ai fini della verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il relativo procedimento anche riguardo alle societa' di servizi di cui si avvale eventualmente il Caa.
2. Le regioni e le province autonome, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, anche nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi piu' regioni, provvedono alla verifica; entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento inviano la comunicazione degli esiti alla societa' richiedente ed all'organismo pagatore.
3. La societa' richiedente puo' utilizzare la denominazione Caa solo dopo il riconoscimento da parte della regione e fino al provvedimento di revoca di cui all'art. 11, comma 3.
 
Art. 10.
Procedimento per la richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione va presentata alle regioni o alle province autonome di Trento e Bolzano con apposita domanda indicante:
a) la ragione sociale, la sede sociale, il codice fiscale e la partita iva della societa' richiedente;
b) i dati anagrafici degli amministratori della societa' richiedente, nonche' dei componenti del collegio sindacale, ove esistente;
c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali del responsabile tecnico di cui all'art. 7, comma 4;
d) le sedi presso le quali si intende prestare l'assistenza agli utenti;
e) l'ambito territoriale nel quale si intende operare per lo svolgimento delle attivita' di Caa;
f) i dati anagrafici degli amministratori e, ove previsto, dei componenti del collegio sindacale delle societa' di servizi delle quali la societa' richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza agricola, nonche' l'indicazione delle specifiche attivita' da affidare alle stesse.
2. Devono altresi' essere allegati alla richiesta di cui al comma 1:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 1, dalla quale risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo;
c) relazione concernente la struttura tecnica, la pianta organica, gli strumenti e la capacita' operativa della societa' richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a societa' di servizi dei compiti operativi ai sensi dell'art. 12.
 
Art. 11.
Vigilanza

1. Le regioni e le province autonome esercitano la vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, previsti dal presente decreto, sui CAA e sulle societa' di cui essi si avvalgono, per i quali hanno concesso l'autorizzazione. A tal fine, le regioni e le province autonome predispongono un piano almeno annuale di controlli a campione, e si avvalgono, per l'esecuzione dei controlli, delle regioni e province autonome nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture dei CAA inseriti nel campione. Le risultanze di detti controlli sono trasmessi annualmente al MIPAAF.
2. La vigilanza sulla corretta esecuzione delle attivita' previste dalle convenzioni di cui all'art. 7 e' effettuata, per quanto di competenza o dall'organismo di coordinamento o dagli organismi pagatori nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del presente decreto e dalle regioni nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
3. L'ente vigilante, o gli enti nel caso di piu' regioni, se rileva la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redige contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA o delle societa' di cui esso si avvale, assegnando un termine massimo di sessanta giorni per provvedere. In caso di mancata ottemperanza alle contestazioni nel suddetto termine l'ente vigilante revoca l'autorizzazione al CAA. La regione o provincia autonoma che ha concesso l'autorizzazione al CAA esegue entro e non oltre quindici giorni il provvedimento di revoca.
4. La procedura di revoca di cui al comma 3 viene altresi' attivata qualora:
a) nello svolgimento dell'attivita' affidata vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
b) non siano osservati le prescrizioni e gli obblighi posti dalle convenzioni di cui al presente decreto;
c) non sussistano i requisiti oggettivi di cui all'art. 7;
d) il CAA non produca con cadenza annuale alla regione e agli organismi pagatori competenti la documentazione di cui all'art. 7, comma 5.
5. L'ente vigilante da' immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione all'organismo di coordinamento ed agli organismi pagatori competenti.
6. Il CAA e le societa' di cui esso si avvale sono tenuti a rispettare, nell'affidamento di incarichi professionali, le incompatibilita' previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13.
 
Art. 12
Societa' di servizi

1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto n. 165/1999, nonche' delle altre funzioni e attivita' previste dal presente decreto, il Caa puo' avvalersi di societa' di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il Caa o dalle loro organizzazioni territoriali. In tal caso, anche le societa' di servizi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 7 e 8 del presente decreto.
2. Ai fini previsti dal presente decreto la responsabilita' delle attivita' svolte dalle societa' di servizi rimane interamente a carico del Caa.
 
Art. 13.
Controlli

1. Gli organismi pagatori, in relazione ai finanziamenti erogati nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 4 del decreto n. 165/1999, possono avvalersi di professionisti iscritti agli ordini ed ai collegi professionali, nonche' di studi associati costituiti dai medesimi, sulla base di apposite convenzioni, per l'esercizio di funzioni di controllo relativamente alla regolarita' delle fattispecie finanziate.
2. E' prevista in tali casi l'incompatibilita', derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attivita' di un Caa o di una societa' di servizi per i soggetti svolgenti le funzioni di cui al comma 1.
 
Art. 14.
Mandato scritto

1. Il Caa e' tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare per suo conto, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:
a) fornire al Caa dati completi e veritieri;
b) collaborare con il Caa ai fini del regolare svolgimento delle attivita' affidate;
c) consentire l'attivita' di controllo del Caa nei casi di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto.
 
Art. 15.
Disposizioni transitorie abrogazioni

1. I CAA e le societa' di cui essi si avvalgono gia' abilitati alla data di pubblicazione del presente decreto possono continuare ad operare nei dodici mesi successivi. Entro sessanta giorni da quest'ultima data, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano i controlli sui CAA operanti nell'ambito territoriale di propria competenza al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento definiti dal presente decreto. La carenza dei requisiti dei CAA, accertata a seguito dei controlli di cui all'art. 11, comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei propri compiti e funzioni da parte della regione e delle province autonome.
2. Il decreto ministeriale 27 marzo 2001, citato in premessa, e' abrogato.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2008
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 368
 
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