Gazzetta n. 106 del 7 maggio 2008 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 16 aprile 2008
Attribuzione del rimborso delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006, a seguito della presentazione della relativa richiesta entro il termine, differito dall'articolo 51-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visto l'art. 51-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
Vista la richiesta presentata il 14 marzo 2008 dal rappresentante legale di «Autonomie Liberte' Democratie», ai sensi del menzionato art. 51-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, al Presidente della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 16 aprile 2008 ha disposto l'erogazione del rimborso elettorale risultante dal piano di ripartizione di cui alla propria deliberazione n. 37 del 26 ottobre 2006 a favore di «Autonomie Liberte' Democratie»;
Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei servizi del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Roma, 16 aprile 2008
Il Presidente
Bertinotti Il segretario generale
Zampini
 
Allegato
XV LEGISLATURA
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 105/2008

Attribuzione del rimborso delle spese elettorali sostenute dai
movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei
deputati del 9 e 10 aprile 2006 a seguito della presentazione
della relativa richiesta entro il termine differito
dall'art. 51-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31.

Riunione di mercoledi' 16 aprile 2008.

L'Ufficio di Presidenza

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati nn. 22 del 26 luglio 2006 e 37 del 26 ottobre 2006, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana rispettivamente in data 28 luglio 2006 (Supplemento ordinario) e 31 ottobre 2006, concernenti il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006, con le quali veniva determinato il rimborso annuo complessivamente spettante, fra gli altri, al movimento politico «Autonomie Liberte' Democratie», con declaratoria della decadenza di detto movimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157;
Visto l'art. 51-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, con il quale e' stato differito il termine di cui all'art. 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della menzionata legge di conversione;
Vista la richiesta presentata il 14 marzo 2008 dal rappresentante legale di «Autonomie Liberte' Democratie», ai sensi del menzionato art. 51-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, al Presidente della Camera dei deputati;
Visto l'art. 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

Delibera:

Art. 1.

1. E' disposta l'erogazione del rimborso elettorale risultante dal piano di ripartizione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 2006 indicata in premessa a favore di «Autonomie Liberte' Democratie». Ferme le condizioni previste dal decreto del Presidente della Camera dei deputati che ha reso esecutiva la citata deliberazione n. 37 del 2006, il 15 maggio 2008 saranno poste a disposizione del beneficiario le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007, unitamente agli eventuali interessi sul deposito bancario maturati successivamente a tale data. Alle medesime condizioni le successive quote annue di rimborso, nell'importo che risultera' spettante a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), saranno poste a disposizione del beneficiario il 31 luglio di ciascun anno.
2. Gli interessi maturati sul deposito bancario della provvista relativa al rimborso di cui al comma 1 sino alla data di erogazione prevista nel comma medesimo saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Si applicano, qualora non diversamente stabilito dalla presente deliberazione, le disposizioni previste della deliberazione n. 22 del 2006 indicata in premessa.

Art. 2.

1. La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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