Gazzetta n. 108 del 9 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 aprile 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Donzelli Paola, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Donzelli Paola, nata l'11 dicembre 1977 a Milano (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna) - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Universita' degli studi di Milano-Bicocca il 26 marzo 2004, omologato in Spagna nel maggio 2007;
Considerato inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel giugno 2006;
Ai sensi dell'art. 16, punto 5 del decreto legislativo sopra menzionato trattandosi di titolo identico a quello su cui e' stato provveduto con precedente decreto, non e' stata sentita la Conferenza dei servizi;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Donzelli Paola, nata l'11 dicembre 1977 a Milano (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 29 aprile 2008
p. Il direttore generale: d'Alessandro
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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