Gazzetta n. 109 del 10 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
COMUNICATO
Entrata in vigore del Protocollo relativo all'emendamento dell'Accordo che istituisce una Commissione internazionale per il Servizio internazionale delle ricerche, fatto a Berlino il 26 luglio 2006.

Il Protocollo relativo all'emendamento dell'Accordo che istituisce una Commissione internazionale per il Servizio internazionale delle ricerche, fatto a Berlino il 26 luglio 2006, e' entrato in vigore sul piano internazionale il giorno 26 novembre 2007, ai sensi dell'art. IV, avendo tutti i Governi contraenti comunicato di aver completato le procedure interne per l'entrata in vigore dello stesso ed essendo in tale giorno pervenuta l'ultima delle predette comunicazioni al Governo della Repubblica Federale di Germania.
Si allega il testo in lingua inglese e la traduzione non ufficiale in lingua italiana.
Commissione internazionale per il Servizio internazionale di ricerca - 16 maggio 2006, Lussemburgo.
 
Protocollo relativo all'emendamento dell'Accordo che istituisce una Commissione internazionale per il Servizio internazionale delle ricerche.

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica francese, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, dello Stato d'Israele, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America,
Desiderosi di emendare l'Accordo che istituisce una Commissione internazionale per il Servizio internazionale di ricerca, originariamente concluso a Bonn il 6 giugno del 1955, e successivi emendamenti,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. I.
I seguenti paragrafi saranno aggiunti al Preambolo prima dell'ultimo considerando:
«Considerando che i Governi della Repubblica ellenica e della Repubblica polacca sono in seguito divenuti parte dell'Accordo che istituisce una Commissione internazionale per il Servizio internazionale delle ricerche e che pertanto sono membri della Commissione internazionale per il Servizio internazionale delle ricerche;»
«Desiderando assicurare l'accesso, a scopi di ricerca, agli archivi e documenti custoditi presso il Servizio internazionale di ricerca, sia in loco che tramite copie degli archivi e documenti;»
«Considerando che i Governi ritengono che la legislazione nazionale di ciascuno di essi garantisca un'adeguata protezione dei dati personali e che si attendono che, nel dare accesso alle suddette copie, ciascun Governo terra' in considerazione la natura sensibile di alcune delle informazioni che esse potrebbero contenere.»
Art. II.
Il testo seguente sara' inserito alla fine dell'art. 2 paragrafo a):
«, compreso l'accesso per i ricercatori agli archivi e ai documenti custoditi presso tale servizio a Bad Arolsen;
Art. III.
Sara' aggiunto un art. 8-bis:
art. 8-bis
a) ciascun Governo ricevera', su richiesta, una copia unica degli archivi e documenti del Servizio Internazionale delle Ricerche.
b) ciascun Governo potra' rendere accessibili detti archivi e documenti a scopi di ricerca presso i locali di un deposito di archivi appropriato situato nel proprio territorio, dove l'accesso sara' consentito conformemente alla legislazione nazionale pertinente e ai regolamenti e agli usi nazionali in materia di archivi.
Art. IV.
Questo Protocollo entrera' in vigore alla data in cui tutti i Governi firmatari avranno comunicato al Governo della Repubblica federale di Germania di aver completato le procedure interne per l'entrata in vigore dello stesso. La data pertinente sara' quella in cui l'ultima comunicazione sara' stata ricevuta dal Governo della Repubblica federale di Germania.
Il presente Protocollo e' concluso nelle lingue tedesca, francese e inglese, i tre testi facenti ugualmente fede.
Esso sara' aperto alla firma di tutti i Governi membri della Commissione internazionale del Servizio internazionale delle ricerche a partire dal 1° giugno 2006 fino al 1° novembre 2006 presso il Ministero degli affari esteri della Repubblica federale di Germania a Berlino.
Il Governo della Repubblica federale di Germania e' tenuto a trasmettere una copia autenticata a tutti i Governi firmatari e al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione ai sensi dell'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Per il Governo del Regno del Belgio:
Per il Governo della Repubblica francese:
Per il Governo della Repubblica federale di Germania:
Per il Governo della Repubblica ellenica:
Per il Governo dello Stato d'Israele:
Per il Governo della Repubblica italiana:
Per il Governo del Granducato di Lussemburgo:
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi:
Per il Governo della Repubblica polacca:
Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
Per il Governo degli Stati Uniti d'America:

----> Vedere da pag. 23 a pag. 28 <----
 
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