Gazzetta n. 109 del 10 maggio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2008 |
Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione all'esposizione alla venerazione dei fedeli delle spoglie mortali di San Pio da Pietrelcina, nel territorio del comune di San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 3670). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio del comune di San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia in relazione all'esposizione alla venerazione dei fedeli delle spoglie mortali di San Pio da Pietrelcina; Considerato che l'esposizione delle spoglie mortali di San Pio da Pietrelcina, a decorrere dal 24 aprile 2008 nella chiesa di S. Maria delle Grazie nel comune di San Giovanni Rotondo, richiamera' nel predetto territorio migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo; Considerato, quindi, che la notevole affluenza di visitatori in pellegrinaggio rende necessario adottare specifici interventi e provvedimenti volti a garantire un ordinato afflusso e deflusso delle persone nell'area interessata dall'evento ed in quelle limitrofe, in condizioni di massima sicurezza; Ravvisata la necessita' di attuare con urgenza tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali occorrenti alla celebrazione delle manifestazioni connesse al «grande evento», nonche' di definire i relativi aspetti organizzativi, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza e dell'ordine pubblico, della mobilita', della ricettivita' alberghiera, dell'accoglienza e della assistenza sanitaria; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»; Viste le note della regione Puglia prot. n. 2109/SP del 2 aprile 2008 e prot. n. 2394/SP del 15 aprile 2008; Vista la nota prot. n. 852/PM del 4 aprile 2008 del comune di San Giovanni Rotondo; D'intesa con la regione Puglia; Dispone: Art. 1. 1. Il prefetto di Foggia e' nominato commissario delegato per il «grande evento» di cui in premessa, e provvede alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali, strutturali e delle opere di adeguamento, nonche' al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dell'evento che si terra' nel territorio del comune di San Giovanni Rotondo, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilita' ai partecipanti all'evento. 2. Per facilitare la partecipazione dei fedeli all'evento in rassegna, il Commissario delegato puo' disporre l'utilizzo dell'aeroporto militare di Amendola, in provincia di Foggia, d'intesa con le competenti autorita' militari. |
| Art. 2. 1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione dell'evento di cui in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. |
| Art. 3. 1. Per l'espletamento delle iniziative di cui all'art. 1 il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi dell'opera di un soggetto attuatore, dallo stesso designato, cui affidare specifici settori di intervento nonche' della collaborazione degli Uffici regionali degli Enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. |
| Art. 4. 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ovvero il soggetto attuatore di cui all'art. 3, ove ritenuto indispensabile, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19; b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; c) decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i., art. 4; d) contratto collettivo nazionale 1° aprile 1999, art. 14; e) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., articoli 7, 157, 158, 159, 200, 208 e 215; f) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 241; g) legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 557; h) legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 386; i) leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connessi agli interventi previsti dalla presente ordinanza. |
| Art. 5. 1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio della regione Puglia, nonche' attraverso eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da amministrazioni statali o enti pubblici. 2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. |
| Art. 6. 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e' estranea ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivita' del Commissario delegato. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 aprile 2008 Il Presidente: Prodi |
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