Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 29 aprile 2008 |
Riconoscimento, alla sig.ra Hoxha Aida, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 38 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza della sig.ra Hoxha Aida, nata a Elbasan (Albania) il 7 maggio 1975, cittadina albanese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale albanese di «Avokat», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplome Drejtesi», conseguito presso la «Universitetit te Tiranes» il 10 ottobre 1997; Considerato inoltre che l'istante ha superato svariati esami presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Milano; Considerato inoltre che e' iscritta presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve», dal 30 settembre 2006; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi dell'11 gennaio 2008 in cui si esprimeva parere favorevole per l'applicazione della prova completa ma ridotta in considerazione degli esami sostenuti in Italia; Considerato il conforme parere scritto dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata; Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Hoxha Aida, nata a Elbasan (Albania) il 7 maggio 1975, cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale ridotta sulle seguenti materie: 1) diritto penale; 2) diritto civile; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo; 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato; 10) deontologia e ordinamento forense. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 29 aprile 2008 p. Il direttore generale: D'Alessandro |
| Allegato A a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta vertera' soltanto su due materie e non su tre e consiste nello svolgimento di elaborati su: 1) diritto civile, 2) e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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