Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 23 aprile 2008
Criteri per la presentazione e selezione dei progetti da finanziare con le risorse destinate al completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 1, comma 304 della legge 24 dicembre 2007, con la quale sono state stanziate risorse per 353 MEuro, ripartite negli anni 2008, 2009, 2010 rispettivamente in MEuro 113, 130 e 110, destinate al trasporto pubblico locale;
Considerato che l'art. 1, comma 305 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede, in fase di prima applicazione, che le risorse sopra stanziate siano ripartite per il 50% per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per il 50% per le finalita' di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le modalita' e procedure previste da tali disposizioni, e che pertanto le disponibilita' effettive su quest'ultima nel triennio 2008/2010 risultano di MEuro 176,500;
Considerato, inoltre, che la legge prevede che le risorse afferenti le finalita' di cui alla legge 26 febbrraio 1992, n. 211, siano destinate per l'80% (MEuro 141,2) a nuovi interventi nel settore del trasporto rapido di massa e per il 20% (35,3 MEuro) al completamento di interventi gia' in corso finanziati ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 211;
Ritenuto di dover dare immediata attuazione al riparto delle risorse di cui alla suddetta aliquota del 20%;
Ritenuto che gli interventi per i quali i soggetti attuatori possono presentare istanza di finanziamento siano quelli finanziati ai sensi dell'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, che presentano uno stato di avanzamento lavori superiore al 50% e per i quali, pertanto, e' possibile individuare con maggiore certezza le ulteriori risorse effettivamente necessarie per pervenire alla conclusione delle opere;
Ritenuto che non possa essere presentata istanza di finanziamento per quegli interventi che abbiano beneficiato delle risorse di cui all'art. 1, comma 1016 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano relativo al riparto delle risorse di cui al comma 1016 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, espresso nella seduta del 18 aprile 2007;
Vista la deliberazione CIPE n. 47 del 28 giugno 2007 nella quale si raccomanda di tenere in debita considerazione quanto previsto nel parere anzidetto;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari di risorse ai sensi dell'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, i cui interventi siano stati attivati e per i quali risulta uno stato di attuazione superiore al 50% e che, inoltre, non abbiano beneficiato delle risorse di cui all'art. 1, comma 1016 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono presentare istanza di finanziamento per il completamento delle opere in corso.
Sono altresi' ammessi a presentare istanza di finanziamento i soggetti i cui interventi sono richiamati nel parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui alle «raccomandazioni» della deliberazione CIPE del 28 giugno 2007, n. 47.
 
Art. 2.
Presentazione delle istanze
L'istanza di cui all'art. 1 deve pervenire al Dipartimento dei trasporti terrestri e del trasporto intermodale - Direzione generale del trasporto pubblico locale, via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 3.
Documentazione progettuale
L'istanza di cui all'art. 1 deve essere accompagnata da documentazione tecnico-economica di livello preliminare, esplicativa delle richieste formulate; deve inoltre essere presentata idonea documentazione atta ad attestare la percentuale di avanzamento lavori, calcolata quale rapporto tra l'importo dei lavori contabilizzati e l'importo globale delle opere, al netto delle somme a disposizione contenute nel quadro economico generale.
 
Art. 4.
Criteri di valutazione
Le istanze presentate possono essere prese in considerazione solo qualora il contributo aggiuntivo richiesto rientri nell'ambito delle risorse disponibili e completi il quadro delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'opera.
Nella valutazione delle istanze sono considerati prioritari i completamenti di interventi atti a rendere superabili situazioni imprevedibili intervenute del corso dei lavori; in subordine sono considerate le istanze relative ad opere di completamento finalizzate a migliorare la funzionalita' degli interventi.
Sulla base di quanto sopra, ai fini della ripartizione, l'amministrazione valuta le proposte presentate tenendo conto:
della valenza trasportistica dell'intervento;
del contributo richiesto, con priorita' per le richieste di minore entita'; a parita' di contributo richiesto, vengono privilegiate le istanze che prevedono percentuali di contribuzione minori, calcolate rispetto al costo globale dell'opera.
 
Art. 5.
Cofinanziamento
Il contributo massimo erogabile ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' quantificato nella misura massima del 60% del costo delle opere di completamento.
All'istanza di cui all'art. 1 deve essere, pertanto, allegata idonea documentazione atta ad attestare la sussistenza del cofinanziamento.
Roma, 23 aprile 2008
Il Ministro: Bianchi
 
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