Gazzetta n. 112 del 14 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 aprile 2008
Riconoscimento, al sig. Oliva Ruggero, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza del sig. Oliva Ruggero, nato a Castrate Primo il 31 gennaio 1977, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Universita' degli studi di Parma in data 4 luglio 2002 e del diploma di specializzazione in professioni legali in data 20 aprile 2005;
Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 19 aprile 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;
Considerato che lo stesso e' iscritto presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 18 ottobre 2007;
Preso atto che l'istante e' inoltre in possesso di certificato di compimento della pratica forense, rilasciato il 21 ottobre 2004 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano;
Preso atto che l'istante ha superato le prove scritte dell'esame di avvocato nella sessione 2004 con esito positivo;
Ai sensi dell'art. 6, punto 5 del decreto legislativo sopramenzionato trattandosi di titolo identico a quello su cui e' stato provveduto con precedente decreto, non e' stata sentita la Conferenza di servizi;
Visto l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Decreta:

Art. 1.
Al sig. Oliva Ruggero, nato a Castrate Primo il 31 gennaio 1977, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' su subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 29 aprile 2008
p. Il direttore generale: d'Alessandro
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova orale e' unica e verte su: 1) elementi di deontologia e ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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