Gazzetta n. 112 del 14 maggio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2008
Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso Eucaristico Nazionale che si terra' nel territorio della Metropolia di Ancona nel mese di settembre 2011. (Ordinanza n. 3673).

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto in particolare, l'art. 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008 concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso Eucaristico Nazionale che si terra' ad Ancona-Osimo nel mese di settembre 2011;
Considerato che dal 4 settembre 2011 all'11 settembre 2011 nel territorio della diocesi di Ancona e nelle limitrofe diocesi di Senigallia, Jesi, Fabriano e Loreto ed in particolare nel comune di Ancona e' previsto lo svolgimento del 25° Congresso Eucaristico Nazionale, nel quale saranno coinvolte le parrocchie, le diocesi, le regioni ecclesiastiche, le associazioni, i movimenti e le aggregazioni di tutte le regioni d'Italia, nonche' le rappresentanze delle chiese delle nazioni europee e degli altri Paesi che si affacciano sui mari Adriatico e Jonio;
Preso atto del fatto che le attivita' del Congresso Eucaristico Nazionale si svilupperanno nell'arco di oltre un triennio, con inizio nel mese di maggio del 2008 e conclusione nel mese di settembre del 2011;
Considerato inoltre che nella giornata dell'11 settembre 2011 si svolgera' la celebrazione conclusiva con la presenza del Santo Padre, per la quale e' prevista la partecipazione complessiva di circa 250.000 persone, e che pertanto in considerazione dell'eccezionale partecipazione di fedeli si rendera' necessario adottare specifici interventi e provvedimenti volti a garantire un regolare afflusso e deflusso delle persone nell'area interessata dall'evento, ed in quelle limitrofe, in condizioni di massima sicurezza;
Tenuto conto che l'imminenza e la complessita' del «grande evento» comportano l'inderogabile necessita', per il perseguimento delle finalita' in questione, del reperimento e della sistemazione di edifici ed aree per la allocazione delle strutture organizzative preparatorie e gestionali, di predisporre i luoghi di' svolgimento delle manifestazioni, nonche' di acquisire con urgenza beni, forniture e servizi;
Ravvisata la necessita' di porre in essere interventi straordinari ed urgenti finalizzati a consentire ed assicurare adeguata ospitalita' ai soggetti che interverranno alle celebrazioni ed alle connesse manifestazioni, garantendo, altresi', la funzionale mobilita', l'accoglienza e l'assistenza sanitaria, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
D'intesa con la regione Marche;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato Commissario delegato per il «grande evento» di cui in premessa, e provvede alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali, strutturali e delle opere di adeguamento, nonche' al conseguimento urgente delle disponibilita' di spazi ed aree, di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dell'incontro nazionale e delle connesse manifestazioni preliminari e preparatorie che si terranno nel territorio della diocesi di Ancona e Osimo e nelle diocesi limitrofe, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilita' ai partecipanti alla celebrazione stessa ed alle connesse manifestazioni che si terranno nei giorni interessati dalla dichiarazione di «grande evento».
2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale di uno o piu' soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo.
3. Per garantire un'efficace programmazione degli interventi necessari per il regolare svolgimento delle manifestazioni di cui in premessa, e' istituita una «Commissione generale di indirizzo», coordinata dal Presidente della regione Marche e composta dal Commissario delegato, dal Prefetto e dal Presidente della provincia di Ancona, dal Sindaco di Ancona, dal Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana e dall'Arcivescovo Metropolita della diocesi di Ancona-Osimo.
4. Le funzioni di segreteria generale della Commissione di cui al comma 3 sono svolte dal Direttore del Dipartimento di politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche.
5. Per il compimento delle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale del personale del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche e, se necessario, di un apposita struttura di supporto composta da sette unita' di personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato e di Enti pubblici territoriali e non territoriali nel limite massimo di cinque unita', individuato dal Commissario delegato medesimo anche su proposta dei soggetti attuatori, che sara' messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro cinque giorni dalla richiesta.
6. Il Presidente della regione Marche e' altresi' autorizzato a prorogare il rapporto di lavoro a tempo determinato di tre unita' di personale assunte a seguito di quanto stabilito dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3653 del 1° febbraio 2007, sino al termine di tutte le attivita' amministrative e contabili, compresi i rimborsi a favore delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro dei volontari di protezione civile, connesse allo svolgimento del Congresso Eucaristico Nazionale.
7. Al personale del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche direttamente impegnato per le finalita' di cui alla presente ordinanza, compreso quello titolare di posizione organizzativa o di alta professionalita', e' riconosciuta la possibilita' di effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo di cinquanta ore mensili, in base alle prestazioni effettivamente rese.
8. Al personale dirigente in servizio presso il Dipartimento di politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche, con il limite di cinque unita', e' corrisposta una indennita' omnicomprensiva, su base mensile, di entita' pari al 20% del trattamento economico in godimento ad eccezione del solo trattamento di missione, in base alle prestazioni effettivamente rese.
9. Ai soggetti attuatori di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente articolo e' corrisposta una indennita' omnicomprensiva, su base mensile, ad eccezione del solo trattamento di missione pari al 50% del trattamento economico in godimento.
10. Per l'espletamento delle occorrenti attivita' previste dalla presente ordinanza, al Commissario delegato e' attribuito un compenso mensile lordo pari al 3,75% del trattamento economico complessivo in godimento.
11. All'onere derivante dai commi 6, 7 e 8 del presente articolo si provvede a carico della regione Marche. La regione Marche provvede altresi' agli oneri di cui al comma 9 del presente articolo, limitatamente al personale regionale.
12. All'onere derivante dal comma 10 del presente articolo si provvede a carico dell'art. 5, comma 1.
 
Art. 2.
1. Il Commissario delegato anche per il tramite del soggetto attuatore e' autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194.
2. Il Commissario delegato, anche per il tramite del soggetto attuatore, e' autorizzato ad effettuare i rimborsi in favore della Croce Rossa Italiana, nonche' degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari della predetta organizzazione direttamente attivati in relazione alle necessita' di impiego, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.
3. I Sindaci dei comuni della regione Marche, interessati dall'evento, per le finalita' connesse all'attuazione della presente ordinanza, sono autorizzati a disporre, con i poteri di cui agli articoli 50, comma 5 e 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il reperimento urgente di sistemazioni alloggiative complementari, assicurando comunque adeguate condizioni di sicurezza e sanitarie.
4. La Marina Militare, le altre forze armate e l'Autorita' Portuale di Ancona, su richiesta del Commissario delegato, sono autorizzate a porre a disposizione le proprie strutture ubicate presso il comune di Ancona e nei comuni limitrofi, nonche' il proprio personale ed i propri mezzi al fine di concorrere alle attivita' di accoglienza e di intervento in occasione delle manifestazioni oggetto della presente ordinanza.
 
Art. 3.
1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitane e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 15, 54, comma 1, lettere b) e c), commi 2, 3, 4;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 29, comma 7, lettera d);
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;
contratto collettivo nazionale dei lavoratori, comparto Ministeri, e successive modifiche ed integrazioni, art. 19;
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
 
Art. 4.
1. Nell'ambito delle iniziative necessarie alla realizzazione del «grande evento» relativo al Congresso Eucaristico Nazionale che si terra' ad Ancona nel mese di settembre 2011, per consentire in termini di somma urgenza il completamento degli interventi di messa in sicurezza della Cattedrale di San Ciriaco e dell'annesso Museo diocesano di Ancona, il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2005, n. 3419 e successive modifiche ed integrazioni e' autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie derivanti da economie e ribassi d'asta conseguiti a seguito dell'espletamento delle procedure di gara inerenti agli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, n. 3632 e s.m.i.
2. Il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2008 e' autorizzato a trasferire le risorse di cui al comma 1 nella contabilita' intestata al Commissario delegato di cui all'art. 5, comma 2.
 
Art. 5.
1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite di 200.000 euro, a valere sul fondo della protezione civile a titolo di anticipazione sulle future risorse che saranno rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' a valere sulle risorse finanziarie disponibili sul bilancio della regione Marche.
2. Per l'utilizzo delle risorse assegnate al Commissario delegato di cui al comma e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del Commissario delegato, ovvero dei soggetti attuatori da lui nominati, con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2008
Il Presidente: Prodi
 
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