Gazzetta n. 112 del 14 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 28 aprile 2008
Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Ferrara

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio»;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, costituite con decreto regolamentare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687 e decreto direttoriale del 20 aprile 1997, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalla commissione di cui all'art. 3 della abrogata legge n. 407 del 3 maggio 1955;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 del 2 febbraio 1995 - inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 525660/70 n. 39/97 del 27 marzo 1997 - inerente i compiti delle direzioni provinciali del lavoro (servizio politiche del lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342);
Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo rappresentate anche nell'osservatorio provinciale sulle attivita' di facchinaggio, costituitosi presso questo ufficio in data 16 marzo 1995 e riunitosi in data 14 aprile 2008;
Considerato l'aumento dei costi di natura previdenziale a carico degli organismi associativi del settore in virtu' dell'applicazione del decreto legislativo n. 423/2001, articoli 3 e 4;
Visto il protocollo d'intesa ratificato a livello nazionale in data 4 luglio 2002 per l'applicazione alle cooperative di facchinaggio e movimentazione merci della disciplina collettiva relativa al settore trasporti, spedizione e logistica;
Considerati i seguenti indicatori economici: il dato 2008 del tasso d'inflazione programmato, riportato nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2008/2011 e deliberato dal Consiglio dei Ministri nel mese di giugno 2007; il tasso di inflazione reale nei primi due mesi dell'anno 2008 e l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati della provincia di Ferrara elaborato dall'ISTAT;
Considerati i maggiori costi dovuti agli aumenti economici stabiliti in sede di rinnovo contrattuale nazionale;
Visto il precedente decreto n. 56/2006 adottato dal direttore della direzione provinciale del lavoro di Ferrara in data 18 dicembre 2006;
Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in vigore al 31 dicembre 2007 nella provincia di Ferrara, vengono incrementate complessivamente del 4% a decorrere dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2008, come da tabelle allegate, che fanno parte integrante del decreto stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' efficacia dalla data del presente decreto.
Ferrara, 28 aprile 2008
Il direttore provinciale: Tedeschi
 
Allegato

Art. 1.

Operazioni di carico e scarico

Merci in sacco:
concimi - sementi, cruscami in genere;
calcionamide, scorie thonas e altri prodotti nocivi;
riso o risone ai magazzini;
zucchero;
polpe secche, energetici;
farine presso panifici;
farine in genere;
farine presso mulini da scivolo a veicolo;
granone;
calce, gesso e cemento;
sale;
patate o cipolle;
polpe secche con insaccatura, pesatura, accatastamento o scarico;
spostamenti nell'ambito del magazzino;
pesatura;
vuotatura;
insaccatura e legatura;
pesatura, vuotatura e accatastamento.
Fusti e damigiane:
fusti, damigiane, fiaschi in genere;
fusti, damigiane, fiaschi con prodotti nocivi o sgradevoli.
Merce ortofrutticola:
accatastabili da kg 7 e oltre;
padelle;
fragole;
frutta in casse;
frutta in casse con vuotatura;
patate o cipolle in casse;
patate, cipolle aglio in sacchi per confezioni fino a kg 10;
cocomeri o meloni;
uova in casse o accatastabili;
frutta in casse da magazzino a frigo;
frutta da veicolo a frigo.
Combustibili solidi e liquidi:
carbone minerale alla rinfusa;
carbone coke alla rinfusa e legno da ardere in pezzatura;
carbone in mattonelle;
fusti di albero in catasta;
ceppi di albero;
legna da stufa o ciocchette;
legna da ardere o carbone in sacchi o cesti - consegna a domicilio in granai o cantine;
canestri kerosene da kg 20.
Merci varie:
paglia o foraggi pressati;
stracci di carta da macero;
marmi maneggiabili fino a kg 100;
marmi maneggiabili oltre kg 100;
travi in ferro;
rottami in ferro;
rete metallica o filo spinato;
ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinatura;
macchinario in genere o bobine a mezzo grue;
macchinario in genere con sovraccarico;
macchine operatrici agricole;
sale alla rinfusa;
granone alla rinfusa;
riso o risone alla rinfusa entrata;
riso o risone alla rinfusa uscita;
orzo alla rinfusa;
mangimi o sementi in confezione a kg 10;
rotoli di polietilene;
tela in balle;
legname (tavolazze, morellame, travi, filagne);
manufatti in cemento;
prodotti in genere: scatole, cartoni, cestelli fino a kg 20;
insetticidi e detersivi in scatole fino a kg 20;
ghiaccio con stivaggio;
acque minerali, vini bibite in casse;
tabacco in scatole;
sacchi vuoti per ogni collo;
casse vuote;
tabacco in casse;
sale in scatola.
Operazioni varie:
a) in caso di operazioni a distanza svolte senza l'ausilio di mezzi meccanici il percorso e' previsto in una franchigia di mt 10 dal punto in cui si trova la merce. Per distanze superiori ai 10 m e fino a 30 m le relative tariffe a tonnellata sono maggiorate del 30%. Per distanze superiori a m 30 la maggiorazione e' da concordarsi;
b) lo stivaggio ed il disistivaggio si intende fino a m 1,80; da m 1,81 a m 3 Euro 1,14/t dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008; da m 3 a m 6 maggiorazione di Euro 1,87/t;
c) per ogni gradino, oltre il terzo, sia in salita che in discesa Euro 0,42 l'uno/t;
d) per lavori di facchinaggio a misura non previsti nel presente tariffario si fa riferimento a voci similari fino a loro regolamentazione.
Art. 2.

Qualora l'inizio del lavoro sia ritardato, non per colpa del facchino, di oltre mezza ora, al facchino stesso sara' corrisposto un compenso a titolo di indennita' di attesa per ogni ora oltre il limite di Euro 15,34 l'ora dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. Quanto sopra e con la medesima modalita' (franchigia di ø ora) si applica anche nei tempi di inattivita', tra loro sommati, che si dovessero verificare per facchini chiamati a svolgere operazioni di carico e scarico su o da un unico automezzo in uno o da piu' punti e/o aziende.
Art. 3.

Maggiorazioni

1) 50% nei giorni festivi considerati tali dalla legge o nella festa del patrono.
2) 30% per lavoro serale dalle ore 19 alle ore 22.
3) 60% per lavoro notturno dalle ore 22 alle ore 6.
4) 25% per prestazioni effettuate nelle aziende industriali nella giornata di sabato (qualora non sia lavorativa), nelle aziende agricole nel pomeriggio di sabato, nelle aziende commerciali nella giornata di chiusura infrasettimanale. Le maggiorazioni non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore.
Art. 4.

Tutti i compensi previsti per le varie voci del presente tariffario, quando le operazioni di carico si effettuano su mezzi furgonati e/o bancali, pallets vanno maggiorate del 15% per le merci in sacchi, del 10% per le altre merci.
Art. 5.

Quando i lavori vengono effettuati in condizione di particolare disagio (pioggia o neve) o che per loro natura si presentano rischiosi o pericolosi, dovranno essere concordati tra le parti le modalita' esecutive e i mezzi protettivi necessari per la salvaguardia delle incolumita' di chi esegue il lavoro.
Art. 6.

Per i tipi di operazioni che per loro genere o natura non possono essere compensati con alcuna delle tariffa a misura previste dal tariffario, sara' applicata una tariffa a tempo, comprensiva di oneri, di Euro 19,56 l'ora dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. A questo riguardo tra la committenza e l'organismo si potra' concordare una riduzione di detta tariffa nel limite massimo del 7% in relazione a situazioni di assicurazione da parte della committenza di continuita' e quantita' di lavoro e di occupazione.
Per i traslochi relativi ad abitazioni ed uffici si applica una tariffa a tempo, comprensiva di oneri, di Euro 23,47 dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
Art. 7.

Le prestazioni di facchinaggio da effettuarsi di sabato o in giorno festivo e nel fuori orario in giornata lavorativa dovranno essere richieste, di norma, rispettivamente entro le ore 16 della giornata precedente ed entro le ore 16 della stessa giornata.
Art. 8.

Tutte le tariffe contenute nel presente tariffario sono comprensive della quota percentuale per oneri assicurativi.
Art. 9.

I facchini sono responsabili dei danni che dovessero eventualmente causare nello svolgimento delle operazioni, previo accertamento della responsabilita'.
Art. 10.

Per il facchinaggio del grano si fa riferimento al decreto ministeriale 29 maggio 1976 e successive modifiche.
Art. 11.

Qualora il committente fornisca alcuni strumenti di lavoro, tra le parti sara' concordata una riduzione delle tariffe.
Art. 12.

Diritto di chiamata

Fatte salve diverse condizioni gia' definite tra le parti in caso di chiamata, per prestazioni complessivamente inferiori alle quattro ore, il committente e' tenuto a compensare con la tariffa a misura o a tempo il lavoro effettivamente prestato nonche' a corrispondere la tariffa di attesa art. 2 del presente tariffario per le ore non prestate fino al limite suddetto.
Art. 13.

Tariffa di facchinaggio ad economia o constatazione - settore petrolchimico Euro 18,16 dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
In relazione a situazioni di assicurazione di continuita' e quantita' di lavoro da parte della committenza avente gli stabilimenti nell'area del Petrolchimico, le parti potranno concordare una riduzione della misura dell'incremento percentuale periodicamente stabilito in sede di rideterminazione del tariffario provinciale, nell'ammontare massimo previsto dalla tabella seguente:
contratti di durata biennale - riduzione di 0,3 punti percentuali;
contratti di durata triennale - riduzione di 0,6 punti percentuali.
La predetta tabella si applica solo in caso di stipula di contratti a durata biennale o superiore fin dalla stipula.
N.B. - Tutte le tariffe sono da intendersi come lorde,
cioe' comprensive degli oneri sociali e dei costi di
gestione degli organismi.

----> Vedere tariffe da pag. 18 a pag. 20 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone