IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, concernente la possibilita' di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario per un periodo massimo di centoventi giorni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda presentata il 31 agosto 2007 dall'Impresa Intrachem Bio Italia S.p.a. con sede in via XXV Aprile, 44, Grassobbio (Bergamo), diretta ad ottenere la registrazione eccezionale del prodotto fitosanitario denominato «Wormox Air» contenente la sostanza attiva Bacillus thuringiensis, varieta' kurstaki, da utilizzare con il mezzo aereo; Visto il parere favorevole espresso il 28 febbraio 2008 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 194/1995 del prodotto in questione; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto l'Impresa Intrachem Bio Italia S.p.a. con sede in via XXV Aprile, 44, Grassobbio (Bergamo), e' autorizzata ad immettere in commercio, in via eccezionale per un periodo di centoventi giorni, il prodotto fitosanitario denominato «Wormox Air» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Le regioni/provincie autonome vigileranno sulla corretta modalita' di distribuzione del prodotto attuando ogni procedura necessaria alla salvaguardia della salute dell'uomo, dell'animale e dell'ambiente. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 5-10-20-25-50-100-200. Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti delle imprese: Irca Service S.p.a. in s.s. Cremasca, 591 - Fornovo San Giovanni (Bergamo); Torre S.r.l. in via Pian d'Asso - Torrenieri fraz. Montalcino (Siena); Isagro S.p.a. in via Nettunense Km 23,400 - Aprilia (Latina). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13839. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2008 Il direttore generale: Borrello |