Gazzetta n. 114 del 16 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 aprile 2008
Modalita' di riparto ed erogazione del contributo previsto dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale prevede che «Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' disposto un intervento fino a un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30»;
Visto che il citato comma 11 stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalita' di riparto ed erogazione del contributo;
Considerato che dall'attuazione della direttiva discende un maggior impegno per il personale delle amministrazioni comunali addetto agli adempimenti dalla stessa previsti;
Decreta:

Art. 1.
Finalita' del provvedimento

1. Il presente provvedimento disciplina le modalita' di riparto ed erogazione del contributo di 10 milioni di euro previsto per ciascuno degli anni 2008 e 2009 dall'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
 
Art. 2.
Modalita' per la ripartizione

1. Il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto verra' ripartito come segue per ciascuno degli anni, 2008 e 2009:
a) una quota del 40% del contributo sara' erogata a tutti i comuni in relazione al fabbisogno formativo, rapportando l'importo alle unita' di personale effettivamente impiegato per l'attuazione della direttiva di cui in premessa;
b) la restante quota sara' erogata ripartendola tra i comuni interessati in relazione al numero di cittadini dell'Unione europea per i quali e' stata fatta richiesta di iscrizione anagrafica di cui al decreto legislativo n. 30/2007 ed al numero di richieste di attestazioni di soggiorno permanente, riferite al periodo 11 aprile 2007-10 aprile 2008 e al periodo 11 aprile 2008-10 aprile 2009.
 
Art. 3.
Modalita' di accesso e di assegnazione del fondo

1. Al fine di ottenere il contributo di cui al presente provvedimento, i comuni dovranno inoltrare i dati di cui all'art. 2 entro il 31 maggio 2008 con riferimento al periodo 11 aprile 2007-10 aprile 2008 e entro il 31 maggio 2009 con riferimento al periodo 11 aprile 2008-10 aprile 2009.
2. La corresponsione del contributo e' effettuata dal Ministero dell'interno, entro il mese di ottobre rispettivamente degli anni 2008 e 2009.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2008
Il Ministro: Amato
 
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