Gazzetta n. 114 del 16 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 febbraio 2008
Modalita' applicative in materia di controllo dell'etichettatura dell'olio di oliva.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo

Visto il regolamento (CE) 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, che prevede l'obiettivo di realizzare un regime obbligatorio di designazione dell'origine per l'olio extravergine e vergine di oliva;
Visto il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178, «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare», in particolare gli articoli 16 e 18;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari», in particolare l'art. 3, comma 5-bis, e l'art. 18, comma 2;
Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2007 recante norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio di oliva vergine ed extravergine;
Visto il parere conforme dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, reso con nota n. 1341 del 5 febbraio 2008;
Ritenuta la necessita' di fornire indicazioni ai produttori ed agli operatori commerciali, nonche' agli organi preposti sulle modalita' di controllo in ordine alla verifica della corrispondenza tra la zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e quella dove e' situato il frantoio in cui e' stato estratto l'olio;
Decreta:

Art. 1.
1. In relazione alle fattispecie di cui all'art. 2 del decreto 10 ottobre 2007 recante norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio di oliva vergine ed extravergine i controlli sulla designazione dell'origine di cui al citato decreto 10 ottobre 2007 riguardano la verifica della corrispondenza della zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e quella dove e' situato il frantoio in cui e' stato estratto l'olio.
 
Art. 2.
1. Ai fini dei controlli le imprese di condizionamento riconosciute detengono, per ogni stabilimento e deposito, il registro di carico e scarico di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 4 giugno 2004 nel quale sono annotati i movimenti per ogni tipo di olio introdotto ed uscito, di cui deve essere dichiarata l'origine. Le modalita' di tenuta, vidimazione ed annotazione nei registri e le pertinenti comunicazioni sono disciplinate dal medesimo art. 5 del decreto ministeriale 4 giugno 2004.
2. Le imprese di cui al comma 1, in mancanza, provvedono a richiedere il riconoscimento secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 14 novembre 2003.
 
Art. 3.
1. I controlli, demandati all'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, sono svolti presso le imprese e presso gli esercizi commerciali, i fornitori e i frantoi.
2. L'Ispettorato di cui al comma 1 predispone il piano annuale dei controlli da effettuare in esecuzione del presente decreto. Tale piano assicura un numero di controlli rappresentativo dei diversi soggetti della filiera interessata, con priorita' per i controlli effettuati nella fase della commercializzazione degli oli di oliva vergini ed extravergini.
3. Per la realizzazione del piano di controlli l'Ispettorato si avvale dell'Agecontrol ai sensi dell'art. 3 del decreto 10 ottobre 2007.
 
Art. 4.
1. Fermo restando l'obbligo di etichettare gli oli di oliva vergine ed extravergine in conformita' al decreto 10 ottobre 2007, le imprese che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto 10 ottobre 2007, non siano in possesso del suddetto registro, devono dotarsene entro il 31 maggio 2008. Al fine di verificare la veridicita' delle indicazioni in etichetta, dal 17 gennaio 2008 e sino all'adozione del registro, l'Ispettorato di cui all'art. 3 provvede ad effettuare i controlli sulla base della documentazione contabile e fiscale delle imprese.
Il presente decreto e' inviato all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2008
Il capo Dipartimento: Ambrosio Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 302
 
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