Gazzetta n. 114 del 16 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 aprile 2008
Sostituzione dell'allegato tecnico al decreto 12 aprile 2007, concernente le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;
Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;
Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successivamente modificato dal comma 82 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di stabilire con appositi provvedimenti: i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare; le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo; le modalita' per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'art. 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto; le modalita' con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficolta';
Visto l'art. 39-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle sanzioni applicabili in caso di omesse o non veritiere comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete;
Ritenuto che con successivi provvedimenti saranno individuati i termini e le modalita' di cui all'art. 13-bis, lettere e) ed f) del decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dall'art. 1, comma 82, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che fissa nel 12% delle somme giocate per apparecchio la misura dell'aliquota del prelievo erariale unico, a decorrere dal primo gennaio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale del 19 settembre 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 1074 del 14 luglio 2004, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2004, il quale, all'art. 4, comma 4, prevede che, in tutti i casi in cui non sia possibile la lettura dei dati di gioco registrati nei contatori, il saldo del prelievo erariale unico e' determinato sulla base di valori forfetari stabiliti con appositi provvedimenti della stessa Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visti i decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 7 febbraio 2005, n. 29/UDG, e 29 maggio 2006, n. 329/CGV, che fissano i valori del forfetario di cui al citato decreto 14 luglio 2004 in misura pari, rispettivamente, a 250 euro dal 16 febbraio 2005 al 31 maggio 2006, ed a 280 euro, dal 1° giugno 2006 ad oggi;
Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 452 del 12 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2007, concernente le modalita' di assolvimento del Prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi con vincita in denaro;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 535, del 23 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2007, concernente le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai fini della determinazione del PREU;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 1636 del 4 dicembre 2007, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2007, che ha modificato i predetti decreti n. 452 e n. 535;
Considerata la necessita' di aggiornare l'allegato tecnico di cui al citato decreto n. 452 del 12 aprile 2007;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto del provvedimento

1. L'allegato tecnico al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, n. 452 del 12 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2007, e' sostituito con l'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
 
Art. 2.
Efficacia del provvedimento

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano, limitatamente alle comunicazioni disposte dall'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto 4 dicembre 2007, n. 1636, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294, del 19 dicembre 2007, a decorrere dal giorno 19 dicembre 2007.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2008
Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 195
 
ALLEGATO TECNICO

----> Vedere Allegato da pag. 9 a pag. 34 <----
 
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