Gazzetta n. 115 del 17 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 aprile 2008
Riconoscimento, alla signora Costa Tania, di titolo professionale extracomunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
VISTO altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO l'art. 1 comma 2 del citato d.lgs. n. 286/ 1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilita' del d.lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della sig.ra COSTA Tania, nata il 18 agosto 1950 a Belo Horizonte (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. n. 394/99, e successive modifiche, in combinato disposto con l'articolo 12 del d.lgs. n. 115/92 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale di "Psicologo" conseguito in Brasile, come attestato dal "Conselho regional de Psicologia" cui la richiedente risulta iscritta dal 1975, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "psicologo" Sezione A dell'albo e per l'attivita' di psicoterapeuta;
PRESO ATTO che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di "Psicologa" conseguito presso la "Universidade Federal de Minas Gerais" nel dicembre 1974;
CONSIDERATO altresi' che ha documentato di avere conseguito formazione pluriennale nell'ambito della psicoterapia, ed inoltre di avere svolto attivita' professionale pluriennale in quel campo;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 febbraio 2008;
SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;
RITENUTO che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "psicologo" - sezione A dell'albo, e per l'esercizio della psicoterapeutica, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

DECRETA

Alla sig.ra COSTA Tania, nata il 18 agosto 1950 a Belo Horizonte (Brasile), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "psicologi" - sezione A e per l'esercizio della professione di "psicologo" e dell'attivita' di "psicoterapeuti in Italia.
Roma, 8 aprile 2008.
p. Il direttore generale: D'ALESSANDRO
 
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